CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 20580/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato trattandosi di procedimento svoltosi secondo il rito cartolare, senza la presenza delle pareti; Ritenuto che le censure sulla motivazione in ordine alla responsabilità sono genericamente proposte per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto riproducono i motivi di censura in appello senza tener conto della articolata corretta risposta data dalla Corte a riguardo (v. pg. 4 della sentenza); Ritenuto che la censura sul diniego delle attenuanti c.d. generiche è proposta per inaccessibili ragioni in fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente Angelo9Capozzi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] t RIA 2 6 MAG oggi, IL