CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 48907/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata in data 12/07/2021, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del 24/06/2020, con la quale il Tribunale di Brindisi, per quanto è qui di interesse, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato continuato di cui all'art. 181 d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42 (capo A, opere eseguite in assenza di autorizzazione: perché, nella qualità di agronomo firmatario della relazione tecnica del 30/11/2015 allegata alla richiesta di autorizzazione di taglio piante e di comunicazione del taglio di piante del 30/11/2015, mediante l'abbattimento di 13 piante, distruggeva un bosco sottoposto a vincolo paesaggistico in assenza della prescritta autorizzazione) e del reato continuato di cui all'art. 481 cod. pen. (capo B, falsità ideologica in certificati commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità; perché, nella qualità di agronomo, dichiarando che l'area destinato al taglio era di mq. 1900, a fronte dei 3.098 effettivi, attestava falsamente, nella relazione tecnica del 30/11/2015, che l'area interessata al taglio non costituiva area boschiva e che non era di interesse paesaggistico) e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i due reati ascritti. La sentenza impugnata non risponde ai motivi di appello, ove si era dedotto che: l'imputato si era limitato a redigere una relazione da allegare a una comunicazione di taglio di piante pericolanti lungo il confine con terzi; i numeri riportati nella relazione sono stati tratti con misurazioni attraverso il sistema GPS con possibilità di errore; il funzionario regionale [OSCURATO:PERSONA], con il quale vi erano stati vari momenti di confronto, ha riferito che se anche si fosse trattato di un'estensione di 1.900, mq., di 2.000 mq. o di 3.000 l'autorizzazione sarebbe stata rilasciata ugualmente, sicché la prospettata "falsità" contenuta nella relazione tecnica era inidonea a influire sul processo autorizzatorio. A fronte dei motivi di appello, illogicamente la Corte di appello svilisce le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] circa l'autorizzabilità comunque dell'intervento ed è assertiva sullo stato di necessità. 2.2. La sentenza impugnata è viziata in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in considerazione dell'episodicità del fatto e del contegno dell'imputato.2.3. Il terzo motivo lamenta la conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze aggravanti generiche. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo, promiscuo, motivo, è inammissibile, in ragione, prima di tutto, della manifesta erroneità della prospettiva di fondo che - così come per l'atto di appello riportato dall'impugnazione in esame (non privo, da questo punto di vista, di rilevanti profili di aspecificità) - lo anima, una prospettiva che mette a fuoco del tutto erroneamente l'aspetto centrale e decisivo della vicenda e, dunque, in ultima analisi, la ratio decidendi posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità. 2.1. Detta ratio decidendi è messa in luce - sinteticamente, ma puntualmente - dal giudice di appello, lì dove richiama il deposito da parte di Gallone presso la Regione Puglia di due distinti atti con allegate due sue relazioni protocollate in tempi diversi. La sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), affronta più diffusamente il tema, indicando univocamente il significato assunto, nell'economia del ragionamento probatorio dei giudici di merito, dalla presentazione delle due diverse relazioni allegate ai due atti presentati: in un primo momento, fu presentata una richiesta di autorizzazione al taglio (protocollo di ingresso 23/12/2015), che faceva riferimento a un'area interessata di circa 2 mila mq., mentre successivamente fu presentata la comunicazione con protocollo d'ingresso del 10/03/2016, che faceva riferimento a un'area inferiore, di 1,900 mq. Entrambe le indicazioni non corrispondevano al vero (poiché l'area interessata eccedeva i 3 mila metri quadri), ma il dato dirimente è che l'indicazione in termini inferiori ai 2 mila mq. avrebbe consentito di evitare il procedimento autorizzatorio, sicché il "ridimensionamento" contenuto nella seconda relazione - pur quantitativamente modesto - assumeva rilievo estremamente significativo su piano dell'iter abilitativo: con tale "ridimensionamento", infatti, si voleva evitare il procedimento amministrativo autorizzatorio occultando la riconducibilità dell'intervento a una zona giuridicamente qualificabile come "bosco", in quanto - sottolinea la sentenza di primo grado - sottoposto al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42 e della delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 176/2015; un vincolo, quello boschivo di cui all'art. 142 d.lgs n. 42 del 2004, che, mette conto precisare, come puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte, sussiste per la sola presenza di un bosco (Sez. 3, n. 9402 del 17/10/2019, dep. 2022, Cresti, Rv. 278420 - 02). Come rileva la sentenza impugnata, il cambio dell'indicazione della superficie (boschiva) da circa 2 mila mq. a circa 1900 mq. ha consentito il passaggio dalla richiesta di autorizzazione al taglio degli alberi alla mera comunicazione di tale taglio, «non essendo normativamente qualificabile come bosco una superficie inferiore ai 2.000,00 mq». 2.2. Come si anticipato, il ricorso articola doglianze che all'evidenza inidonee a inficiare il ragionamento delle conformi sentenze di merito. L'imputato non si limitò a redigere una relazione, ma, come si è detto ne predispose due con le differenti, rilevanti differenze indicate. In toto versata in fatto è la deduzione circa le modalità di misurazione, laddove l'insistito riferimento alle dichiarazioni del funzionario regionale [OSCURATO:PERSONA], che, oltre a rivestire carattere assertivo, non confutano la tesi sostenuta dalle sentenze di merito circa il diverso regime procedimentale e abilitativo degli interventi a seconda delle dimensioni dell'area interessata; il che, all'evidenza, esclude l'innocuità del falso. Privo di consistenza è il riferimento allo stato di necessità, in assenza di alcuna attendibile correlazione con un pericolo attuale di un danno alla persona (tanto più che lo stesso atto di appello riportato dal ricorso fa riferimento alla possibile caduta delle piante sul muro a secco di confine e sulla relativa recinzione). Quanto all'elemento psicologico, il giudice di appello ha, con motivazione in linea con i dati probatori richiamati rimarcato come Gallone abbia fornito indicazioni volutamente erronee, alla luce della sua competenza professionale e la non casuale differenza nell'indicazione delle superfici. 3. Del pari inammissibili sono i due ulteriori motivi. Quanto alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., il giudice di appello ha congruamente richiamato la gravità dei fatti, sottolineando, per un verso, la rilevanza del falso al fine di accedere a un procedimento amministrativo semplificato e, per altro verso, gli effetti cagionati dall'azione criminosa (l'abbattimento di ben 13 alberi facenti parte di un'area boschiva). Rilievi, questi, posti a fondamento anche della conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche, laddove i riferimenti del ricorso ad altri possibili profili valutativi trascurano di considerare che, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso - che preclude la rilevabilità della prescrizione del reato di cui al capo a) che sarebbe maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266) - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen