Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 22849/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Crotone il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 29/1/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riconosciuto l'imputato colpevole della ricettazione di sei biciclette di provenienza furtiva e, ritenuta l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod.pen. l'aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla dosimetria della pena.

3. Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecifìcità delle censure.

La Corte di merito, infatti, ha, seppur sinteticamente, dato conto delle ragioni alla base della reiezione del gravame difensivo e con dette argomentazioni la difesa non si confronta, formulando rilievi privi di puntualità censoria. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CPP outAJ-75- [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Crotone il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 29/1/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riconosciuto l'imputato colpevole della ricettazione di sei biciclette di provenienza furtiva e, ritenuta l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod.pen. l'aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla dosimetria della pena. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecifìcità delle censure. La Corte di merito, infatti, ha, seppur sinteticamente, dato conto delle ragioni alla base della reiezione del gravame difensivo e con dette argomentazioni la difesa non si confronta, formulando rilievi privi di puntualità censoria. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CPP outAJ-75- [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22849/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris