CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 ottobre 2019
Cassazione n. 24691/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 13876/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato ex legein Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] 15 Pec: -controricorrente - avverso la sentenza n. 4678/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/10/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, con atto notificato in data 5/5/2016, davanti al Tribunale di Padova l’ingegnere [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’inoltro da parte del convenuto alla Regione Veneto nel febbraio del 2009 di due esposti contenenti l’attribuzione al Drago di condotte illecitein relazione ad una indagine esplorativa e susseguenti trattative afferenti al rinvenimento di una nuova sede per gli uffici dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto, di cui il Drago era all’epoca il Presidente; rappresentò che il Pinato aveva affermato negli esposti che il Drago aveva posto in essere comportamenti in contrasto con le valutazioni della commissione (di cui lo stesso Pinato era parte) istituita per una gara d’appalto, aveva avviato la gara al di fuori delle normative di riferimento ed aveva tenuto condotte integranti la fattispecie delittuosa di “turbativa d’asta”e di false attestazioni; che era scaturito un procedimento penale a carico di esso attore ed una pesante campagna diffamatoria ai suoi dannicon la pubblicazione di ben 236 articoli; che il procedimento penale si era concluso con l’archiviazione ma che nel frattempo l’imputato aveva subìto gravissimi danni, sia con riguardo alla sfera pubblica, la cui carriera era stata irrimediabilmente pregiudicata, sia con riguardo alla sfera di professionista privato con perdita pressochéintegrale della sua clientela; il convenuto, nel costituirsi in giudizio, contestò sia la sussistenza dell’elemento soggettivo della propria condotta sia l’esistenza e l’entità dei danni ma eccepì in via preliminare la prescrizione del diritto fatto valere in quanto l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pur essendo a conoscenza degli esposti fin dal marzo 2009, aveva agito solo nel maggio 2016; il Tribunale adito accolse l’eccezione di prescrizione ritenendo che, integrando le condotte del convenuto i delitti di calunnia e diffamazione, prescrivibili in 6 anni, la conoscenza degli esposti da parte del Drago era riferibile al marzo 2009, epoca di un colloquio avvenuto tra lo stesso Drago e il Presidente della Regione Veneto , nel quale il primo aveva riferito di aver subìto pressioni in ordine alla gara d’appalto; conseguentemente rigettò la domanda con condanna alle spese; a seguito di appello del Drago volto sia a contestare la eccepita prescrizione sia a rappresentare l’entità dei danni subìti, la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 29/10/2019, ha rigettato il gravame, ritenendo, per quanto è ancora di interesse in questa sede, e con ampia e diffusa motivazione, di confermare l’eccepita prescrizione del diritto vantato, ribadendo che l’appellante era venuto a conoscenza dell’esposto fin dal marzo 2009, come evincibile da numerosi documenti versati in atti; avverso la sentenza il Drago ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] sussistendo i presupposti dell’art. 380bis, 1° co. c.p.c. entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo di ricorso il Drago deduce violazione degli artt. 2043, 2059, 2935 e 2947 co. 3 c.c. in relazione all’art. 360, co, 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, per l’illecito di diffamazione e calunnia, sia rilevante il momento della “conoscibilità aliunde” della condotta illecita (nella specie la generica circostanza della presentazione di esposti da parte del Pinato aventi ad oggetto “contestazioni sull’operato dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]”) anziché l’atto d i esteriorizzazione dell’illecito e della percepibilità da parte del soggetto leso dell’illecito complessivamente considerato, ivi comprese le sue conseguenze dannose; la tesi della Corte d’Appello sarebbe anche intrinsecamente contraddetta dall’osservazione, pure contenuta in sentenza, della identificazione del danno con l’avvio della campagna di stampa contro l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; con il secondo motivo di ricorso -violazione dell’art. 115, co. 2 seconda parte c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c - il ricorrente lamenta che la sentenza ha ritenuto vincolante per il giudice la non contestazione dell’attore in ordine all’eccepita prescrizione del diritto al risarcimento del danno quando avre bbe dovuto, invece, ritenere assente un effetto di vincolo per il giudice, essendo quest’ultimo tenuto a dover porre a raffronto il fatto non contestato con le risultanze istruttorie; imotivi possono essere trattati congiuntamente e sono entrambi infondati; la impugnata sentenza hastatuito che , nel primo atto difensivo successivo alla comparsa di costituzione e risposta dell’avversario, ove la questione della decorrenza del termine di prescrizione era stata posta specificamente in relazione all’eccezione di tardività della domanda, l’attore nulla aveva contestato in proposito se non la durata del termine prescrizionale, circostanza del tutto diversa e compatibile con il dato incontestato del momento della sua decorrenza; che dalle produzioni documentali si evinceva che il Drago era a conoscenza o doveva essere a conoscenza degli esposti del 2009 tanto che il medesimo aveva richiesto ad alcuni membri della commissione tecnica una relazione di approfondimento atta a supportare il proprio comportamento e la legittimità delproprio operato messi in discussione dagli esposti; la Corte ha ritenuto, alla luce degli elementi acquisiti, non attendibile la ricostruzione effettuata dalla stesso Drago di aver acquisito consapevolezza degli esposti solo al momento della pubblicazione di articoli di stampa relativi alla vicenda; ne consegue, pertanto , che la sentenza non ha violato né le specifiche norme relative a l termine di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa, né l’art. 115, come 2 c.c., né é caduta in contraddizione, come non fondatamente sostenuto dall’odierno ricorrente; quanto al primo profilo la sentenza, nelribadire che il termine di decorrenza della prescrizione è quello in cui il danneggiato ha avuto contezza del danno, è conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale da diffamazione decorre non dal momento in cui l'agente compie il fatto illecito, ma dal momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza” (Cass., 3, n. 20609 del 7/10/2011, Cass., 3, n. 12699 del 25/5/2010; Cass., 3, n. 12699 del 25/5/2010); quanto al secondo profilo, lo stesso è infondato in quanto,avendo il Drago contestato la sola durata del termine di prescrizione e non anche il dies a quo della sua decorrenza, sul punto si è formato il giudicato interno, sicché il giudice non poteva proprio modificare tale statuizione;quanto al terzo profilo, non vi alcuna pretesa contraddittorietà della sentenza perché, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, la Corte del merito ha espressamente negato che il Drago avesse avuto consapevolezza degli esposti solo al momento della pubblicazione degli articoli di stampa; alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso; non vi è luogo a provvedere sulle spese perché la parte controricorrente ha notificato il controricorso tardivamente rispetto a l termine di legge: il ricorso risulta notificato in data 28/5/2020 ed il controricorso in data 13/7/2020, quindi oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c.; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citat