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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2026

Cassazione n. 09479/2026

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cato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore-resistente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazion. 969/2025 depositata il 13/02/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva ma avendo depositato solo successivamente attodi costituzione al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 29/03/2026.Il consigliere delegato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore-resistente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazion. 969/2025 depositata il 13/02/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva ma avendo depositato solo successivamente attodi costituzione al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 29/03/2026.Il consigliere delegato
Sentenza Cassazione n. 09479/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris