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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 05532/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] A; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla destinazione a terzi — piuttosto che all'uso esclusivamente personale - valorizzando il dato quantitativo e qualitativo dello stupefacente detenuto (gr. 25,20 di cocaina con elevato indice di purezza, pari all'82,2% da cui erano ricavabili oltre 120 dosi singole) e le circostanze di fatto del controllo (l'imputato si trovava in una zona segnalata come luogo di spaccio), oltre al precedente per tale tipologia di reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 19 gennaio 2024 Il Consiglire4elatore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] A; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla destinazione a terzi — piuttosto che all'uso esclusivamente personale - valorizzando il dato quantitativo e qualitativo dello stupefacente detenuto (gr. 25,20 di cocaina con elevato indice di purezza, pari all'82,2% da cui erano ricavabili oltre 120 dosi singole) e le circostanze di fatto del controllo (l'imputato si trovava in una zona segnalata come luogo di spaccio), oltre al precedente per tale tipologia di reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 19 gennaio 2024 Il Consiglire4elatore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05532/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris