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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 novembre 2022

Cassazione n. 24419/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. [udito il difensore ir41 E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO, anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO, come da nomina depositata in udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. / n•nnn 1 ._ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 4 novembre 2022 il Tribunale di Palermo - costituito ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen. - ha accolto l'appello introdotto dal P.M. avverso la decisione emessa dal GIP in data 4 ottobre 2022, ripristinando nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere. 1.1 La sequenza delle decisioni in tema cautelare può essere così riassunta: a) in data 22 settembre 2022 è stato emesso il titolo genetico - ordinanza di custodia in carcere - in riferimento alla ipotesi di reato di cui all'art.416 ter cod.pen. (secondo l'accusa, [OSCURATO:PERSONA], quale candidato alle elezioni per l'[OSCURATO:PERSONA] del 25 settembre 2022, avrebbe accettato sostegno elettorale da [OSCURATO:PERSONA], soggetto appartenente a [OSCURATO:PERSONA], contro erogazione di denaro e disponibilità a soddisfare gli interessi dell'associazione mafiosa); b) in data 4 ottobre 2022, dopo l'interrogatorio di garanzia, il GIP ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari .

La attenuazione del trattamento viene correlata all'avvenuto svolgimento della competizione elettorale (il 25 di settembre), fatto idoneo a ridimensionare il grado delle esigenze cautelari, anche tenendosi conto dell'assenza di una stabile relazione interpersonale tra il Ferrigno e il [OSCURATO:PERSONA]; c) in data 10 ottobre 2022 il Tribunale, nella procedura incidentale di riesame, ha confermato il titolo genetico del 22 settembre, anche sotto il profilo della scelta della misura.

2. Ciò premesso, il Tribunale ritiene che l'appello del PM vada accolto.

In motivazione si evidenzia che i temi posti durante la procedura incidentale di riesame (dalla difesa) erano del tutto analoghi a quelli che hanno determinato la sostituzione della misura cautelare.

Dunque il Tribunale avrebbe ritenuto, confermando il titolo genetico, ancora grave e consistente il pericolo di reiterazione e adeguata la misura della custodia in carcere.

Da qui la considerazione per cui la misura più grave va ripristinata, anche in ragione del principio per cui non può ammettersi che in pendenza di un primo provvedimento cautelare sub iudice si apra nei confronti dello stesso soggetto un nuovo procedimento incidentale basato sui medesimi elementi (si cita Cass.n.20297 del 2010).3.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione. 3.1 Si sostiene che il Tribunale abbia, di fatto, omesso la motivazione della propria decisione, male interpretando il legame giuridico tra i diversi procedimenti incidentali che si sono succeduti.

In effetti, si evidenzia che al momento della decisione dell'appello (il 4 novembre 2022) non era ancora nota la motivazione della decisione del riesame (deposito avvenuto il successivo 8 novembre 2022) e pertanto il Tribunale non poteva certo «affidarsi» al contenuto di una decisione non ancora depositata.

Inoltre si evidenzia il diverso oggetto del giudizio, posto che in sede di riesame si valuta la legittimità e il contenuto del titolo genetico, mentre in sede di appello la valutazione si 'sposta' sulla decisione con cui - in ragione di taluni nova - il GIP ha rivalutato il profilo della adeguatezza della misura.

Non sarebbe conferente al caso il principio di diritto indicato nella motivazione della decisione impugnata.

4. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 4.1 Va premesso, per chiarezza, che in tema di scelta della misura (principio di adeguatezza) la fattispecie di cui all'art.416 ter cod.pen. non rientra nella presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere, ma solo in quella relativa.

Ciò perché il reato di scambio elettorale è, concettualmente, una sottopartizione del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa e questa Corte ha già avuto modo di precisare che in simile caso la presunzione è solo relativa : in tema di misure cautelari, ai fini della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, il reato di concorso esterno non è assimilabile a quello di partecipazione alla associazione mafiosa e non si può considerare esistente alcuna presunzione assoluta in punto di adeguatezza della suddetta misura, in quanto l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4, comma 1, legge 16 aprile 2015, n. 47, deve essere interpretato conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2015 che, nel vigore della previgente disciplina, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'equiparazione del concorso esterno alla partecipazione al reato associativo (Sez.

I n. 10946 del 2021, rv 280757).4.2 Dunque nessun ostacolo di legge era frapposto alla rivalutazione - da parte del GIP - dei profili di adeguatezza della misura cautelare in presenza di un dato fattuale - indubbiamente - nuovo, rappresentato dallo svolgimento della competizione elettorale che, in tesi, gli indagati si proponevano dì inquinare. 4.3 Ciò posto, il Tribunale offre, nella decisione impugnata, una motivazione apparente.

Si afferma, infatti, che il novum fattuale (valorizzato dal GIP nella decisone del 4 ottobre) sia stato già apprezzato e disatteso nella decisione che ha confermato - in sede di riesame - il titolo genetico e la correlata adeguatezza della misura carceraria.

Tuttavia tale affermazione (che/ se vera/ avrebbe indubbiamente un peso sulla procedura posteriore) non si basa sull'esame del contenuto del provvedimento, ancora non disponibile in data 4 novembre, ma sull'esame del mero dispositivo della ordinanza del riesame e sui contenuti delle allegazioni difensive (realizzate nella procedura camerale ex art.309 cod.proc.pen.).

Si tratta di un semplice fumus di avvenuto esame dei nova, che non legittima la conclusione cui si perviene nella decisione qui impugnata.

Il Tribunale del riesame ben avrebbe potuto - ad esempio - riferirsi al solo momento genetico (antecedente alla competizione elettorale) senza compiere alcuna valutazione dei fatti nuovi (sui profili di adeguatezza della misura) e, in ogni caso, si tratta di mere ipotesi non supportate dall'esame della motivazione della decisione.

Va pertanto disposta una nuova valutazione, previo annullamento della decisione impugnata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art.309 co.7 c.p.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. [udito il difensore ir41 E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO, anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO, come da nomina depositata in udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. / n•nnn 1 ._ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 4 novembre 2022 il Tribunale di Palermo - costituito ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen. - ha accolto l'appello introdotto dal P.M. avverso la decisione emessa dal GIP in data 4 ottobre 2022, ripristinando nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere. 1.1 La sequenza delle decisioni in tema cautelare può essere così riassunta: a) in data 22 settembre 2022 è stato emesso il titolo genetico - ordinanza di custodia in carcere - in riferimento alla ipotesi di reato di cui all'art.416 ter cod.pen. (secondo l'accusa, [OSCURATO:PERSONA], quale candidato alle elezioni per l'[OSCURATO:PERSONA] del 25 settembre 2022, avrebbe accettato sostegno elettorale da [OSCURATO:PERSONA], soggetto appartenente a [OSCURATO:PERSONA], contro erogazione di denaro e disponibilità a soddisfare gli interessi dell'associazione mafiosa); b) in data 4 ottobre 2022, dopo l'interrogatorio di garanzia, il GIP ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari . La attenuazione del trattamento viene correlata all'avvenuto svolgimento della competizione elettorale (il 25 di settembre), fatto idoneo a ridimensionare il grado delle esigenze cautelari, anche tenendosi conto dell'assenza di una stabile relazione interpersonale tra il Ferrigno e il [OSCURATO:PERSONA]; c) in data 10 ottobre 2022 il Tribunale, nella procedura incidentale di riesame, ha confermato il titolo genetico del 22 settembre, anche sotto il profilo della scelta della misura. 2. Ciò premesso, il Tribunale ritiene che l'appello del PM vada accolto. In motivazione si evidenzia che i temi posti durante la procedura incidentale di riesame (dalla difesa) erano del tutto analoghi a quelli che hanno determinato la sostituzione della misura cautelare. Dunque il Tribunale avrebbe ritenuto, confermando il titolo genetico, ancora grave e consistente il pericolo di reiterazione e adeguata la misura della custodia in carcere. Da qui la considerazione per cui la misura più grave va ripristinata, anche in ragione del principio per cui non può ammettersi che in pendenza di un primo provvedimento cautelare sub iudice si apra nei confronti dello stesso soggetto un nuovo procedimento incidentale basato sui medesimi elementi (si cita Cass.n.20297 del 2010).3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione. 3.1 Si sostiene che il Tribunale abbia, di fatto, omesso la motivazione della propria decisione, male interpretando il legame giuridico tra i diversi procedimenti incidentali che si sono succeduti. In effetti, si evidenzia che al momento della decisione dell'appello (il 4 novembre 2022) non era ancora nota la motivazione della decisione del riesame (deposito avvenuto il successivo 8 novembre 2022) e pertanto il Tribunale non poteva certo «affidarsi» al contenuto di una decisione non ancora depositata. Inoltre si evidenzia il diverso oggetto del giudizio, posto che in sede di riesame si valuta la legittimità e il contenuto del titolo genetico, mentre in sede di appello la valutazione si 'sposta' sulla decisione con cui - in ragione di taluni nova - il GIP ha rivalutato il profilo della adeguatezza della misura. Non sarebbe conferente al caso il principio di diritto indicato nella motivazione della decisione impugnata. 4. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 4.1 Va premesso, per chiarezza, che in tema di scelta della misura (principio di adeguatezza) la fattispecie di cui all'art.416 ter cod.pen. non rientra nella presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere, ma solo in quella relativa. Ciò perché il reato di scambio elettorale è, concettualmente, una sottopartizione del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa e questa Corte ha già avuto modo di precisare che in simile caso la presunzione è solo relativa : in tema di misure cautelari, ai fini della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, il reato di concorso esterno non è assimilabile a quello di partecipazione alla associazione mafiosa e non si può considerare esistente alcuna presunzione assoluta in punto di adeguatezza della suddetta misura, in quanto l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4, comma 1, legge 16 aprile 2015, n. 47, deve essere interpretato conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2015 che, nel vigore della previgente disciplina, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'equiparazione del concorso esterno alla partecipazione al reato associativo (Sez. I n. 10946 del 2021, rv 280757).4.2 Dunque nessun ostacolo di legge era frapposto alla rivalutazione - da parte del GIP - dei profili di adeguatezza della misura cautelare in presenza di un dato fattuale - indubbiamente - nuovo, rappresentato dallo svolgimento della competizione elettorale che, in tesi, gli indagati si proponevano dì inquinare. 4.3 Ciò posto, il Tribunale offre, nella decisione impugnata, una motivazione apparente. Si afferma, infatti, che il novum fattuale (valorizzato dal GIP nella decisone del 4 ottobre) sia stato già apprezzato e disatteso nella decisione che ha confermato - in sede di riesame - il titolo genetico e la correlata adeguatezza della misura carceraria. Tuttavia tale affermazione (che/ se vera/ avrebbe indubbiamente un peso sulla procedura posteriore) non si basa sull'esame del contenuto del provvedimento, ancora non disponibile in data 4 novembre, ma sull'esame del mero dispositivo della ordinanza del riesame e sui contenuti delle allegazioni difensive (realizzate nella procedura camerale ex art.309 cod.proc.pen.). Si tratta di un semplice fumus di avvenuto esame dei nova, che non legittima la conclusione cui si perviene nella decisione qui impugnata. Il Tribunale del riesame ben avrebbe potuto - ad esempio - riferirsi al solo momento genetico (antecedente alla competizione elettorale) senza compiere alcuna valutazione dei fatti nuovi (sui profili di adeguatezza della misura) e, in ogni caso, si tratta di mere ipotesi non supportate dall'esame della motivazione della decisione. Va pertanto disposta una nuova valutazione, previo annullamento della decisione impugnata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art.309 co.7 c.p.
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