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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 luglio 2026

Cassazione n. 22588/2026

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rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ericorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2138/2022depositata il 17/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 2138/2022, la Corte d’appello di Milano, respingendogli appelli principale ed incidentale, ha interamente confermato laNumero registro generale 21525/2022Numero sezionale 2836/2026Numero di raccolta generale 22588/2026Data pubblicazione 01/07/2026sentenza del Tribunale di Milano n. 7567/2020, con la quale è stataaccolta la domanda di risarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA], per inadempimento all’accordo di cessione dellepartecipazioni della [OSCURATO:SOCIETA]., nella misura di € 1.504.000,00 (€1475.000,00, oltre al danno da svalutazione monetaria) ed interessi.Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che: a) èprovata, sulla base dei documenti in atti, la conclusione un accordo tra leparti, avente ad oggetto il reciproco impegno a non vendere le rispettivequote di partecipazione in [OSCURATO:SOCIETA]. ed in [OSCURATO:SOCIETA]. a soggettidiversi dal [OSCURATO:PERSONA] VI Sicar; b) ilRottoli si è reso inadempiente all’obbligo di non vendere le quote a terzi,con conseguente responsabilità contrattuale, ciò assorbendo il motivoconcernente la responsabilità extracontrattuale del medesimo; c) in ordineal quantum del risarcimento – premesso che il danno da perdita di chanceconsiste nella definitiva perdita della possibilità di conseguire un vantaggioeconomico – ha ritenuto infondati: c1) sia i motivi proposti daldanneggiante, in quanto, venuta meno la possibilità di vendere le quote alpreliminare; né rilevano i benefits che il [OSCURATO:PERSONA] ha conseguito altrove nonlegati al fatto dal nesso causale o le somme che egli si era obbligato areinvestire successivamente in una nuova società o i vantaggi conseguibiliin base ad una dedotta permuta di quote, che non ebbe mai esecuzione,ed, in ogni caso, essendo il valore delle quote azzerato per il fallimentodelle società; c2) sia i motivi proposti dal danneggiato, perché il danno dainadempimento all’obbligo di pagare parte del prezzo ad opera della EGMs.r.l. non è eziologicamente ricollegato alla condotta inadempiente delRottoli.Avverso questa sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sullabase di tre motivi.

Resiste con controricorso l’intimato, che proponericorso incidentale per tre motivi.Numero registro generale 21525/2022Numero sezionale 2836/2026Numero di raccolta generale 22588/2026Data pubblicazione 01/07/2026Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo del ricorso principale, si deduce la violazionedegli artt. 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., perché non vi è prova dell’accordotra le parti che li avrebbe vincolati reciprocamente a non vendere a terzi,ma unicamente al predetto Fondo.

Si trattava di un accordo orale, chenessun testimone ha confermato e che il ricorrente ha sempre negato, mala sentenza impugnata ha attribuito carattere di gravità, precisione econcordanza ad elementi che ne sono privi.

Il ricorrente ha, quindi,ripercorso una parte della concreta vicenda per cui è causa, da cuiemergerebbe come non sussisteva nessun interesse a raggiungere unaccordo di tal contenuto con il [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è inammissibile, dal momento che pretende di riproporre inquesta sede un giudizio sul fatto.2. – Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 2043 c.c.,in quanto la corte territoriale ha ritenuto tale questione assorbita, ma, inipotesi di accoglimento del primo motivo di ricorso, essa merita di essereriproposta, non sussistendo nemmeno una responsabilitàextracontrattuale a carico del ricorrente.Il motivo è inammissibile, essendo posto in via subordinata e per nonavere svolto in verità argomenti a censura del capo della decisioneimpugnata, laddove essa ha ritenuto tale punto assorbito.3. – Con il terzo motivo, si deduce la violazione degli artt. 1223, 1226,1227 e 2056 c.c., perché il danno da perdita di chance va semmaivalutato al momento del comportamento illecito che lo avrebbe prodotto:e la sentenza impugnata, nel quantificare il pregiudizio risarcibile, non hatenuto conto che, nel febbraio 2015, ossia quando è stato datato dallaCorte del merito l’inadempimento del ricorrente, comunque le quota che ilMoceti non aveva più potuto cedere al Fondo aveva un rilevante valoreeconomico, tanto è vero che con il contratto del 6 agosto 2015, come pureNumero registro generale 21525/2022Numero sezionale 2836/2026Numero di raccolta generale 22588/2026Data pubblicazione 01/07/2026la Corte d’appello rileva, egli vendette un terzo della quota di suaproprietà, dunque una partecipazione di minoranza, al prezzo di €1.050.000,00, cioè anche maggiore di quello che avrebbe percepito dal€ 3.150.000; onde non rileva se in seguito, dopo svariati anni e dopo unapermuta di quote con altre partecipazioni, le sue società, dunque propriodal medesimo [OSCURATO:PERSONA] amministrate, sono state dichiarate fallite.Il motivo è fondato.La corte territoriale ha ritenuto liquidabile il danno da c.d. perdita dichance – la programmata vendita di partecipazioni sociali al Fondo – per ilfatto mero che l’odierno controricorrente non avesse venduto, infine, lasua quota al Fondo stesso.Il pregiudizio per perdita di chance consiste in un danno patrimonialerelativo alla perdita non di un vantaggio economico, ma della merapossibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante, collegata almomento in cui il comportamento illegittimo ha inciso su tale possibilità:la perdita di chance si configura quindi come danno attuale e risarcibile,ove provata la sussistenza, anche secondo un calcolo di probabilità o perpresunzioni; solo dopo assolta e conseguita tale prova, sarà possibile lavalutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., che com’è noto è direttaa superare l’impossibilità di provare non l’esistenza del danno risarcibile,ma solo il suo esatto ammontare.Infatti, la perdita di chance attiene alla perdita non di un vantaggioeconomico, ma della concreta possibilità di conseguirlo e deve essereprovato dal socio danneggiato, anche in via presuntiva, in quanto“possibilità perduta”, la quale, oltre a rispondere ai parametri diapprezzabilità, serietà e consistenza, va accertata nell’an dal giudice dimerito sulla base del criterio del “più probabile che non” e stimata nelquantum con valutazione equitativa (Cass. 20 novembre 2018, n. 29829;Cass. 9 marzo 2018, n. 5641), consistendo nella privazione dellaNumero registro generale 21525/2022Numero sezionale 2836/2026Numero di raccolta generale 22588/2026Data pubblicazione 01/07/2026possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventualeconseguente – secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica – allacondotta altrui, integrando un evento di danno risarcibile, da liquidare invia equitativa, soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria econsistente (Cass. 11 novembre 2019, n. 28993; Cass. 30 settembre2016, n. 19604).Tuttavia, la sentenza impugnata non ha rispettato tali principî di dirittocirca la razionalità e pregnanza dei parametri, cui tale valutazione vaancorata.In particolare, nel momento in cui il giudice del merito ha accertatocome, in conseguenza dell’inadempimento del sig. [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] perduto la facoltà liquidare la propria quota vendendola al Fondo,non ha tuttavia considerato come egli della medesima quota restassesenz’altro, tuttavia, proprietario.Onde è privo di significato giuridico, sia pure nell’ambito di unaliquidazione equitativa del danno, e viola le regole degli artt. 1223 e 1226c.c. considerare senz’altro il danno equivalente al prezzo pattuito e nonriscosso: in sostanza, il controvalore della quota, che tuttavia perduravanel patrimonio dell’aspirante alienante, in tutto il suo valore economico.Di conseguenza, dal medesimo vizio è affetto il successivoragionamento della Corte, laddove ha provveduto a decurtare dal pretesodanno – l’intero prezzo pattuito – il prezzo riscosso da un terzo acquirentedal venditore reperito: procedimento viziato parimenti, come la stessacontroricorrente non ha mancato per implicito di cogliere, allorché harilevato che diviene “beffardo” ridurre il danno, sol perché essa hacomunque curato di vendere una parte della quota a terzi.4. – Il primo motivo del ricorso incidentale deduce la violazionedell’art. 1227 c.c., perché il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene di avere inteso limitare ildanno vendendo a terzi una parte della quota posseduta in [OSCURATO:SOCIETA].,ma ciò avrebbe dovuto essere ritenuto irrilevante dalla Corte del merito:Numero registro generale 21525/2022Numero sezionale 2836/2026Numero di raccolta generale 22588/2026Data pubblicazione 01/07/2026la quale invece, nell’operare la liquidazione equitativa del danno, hadetratto dal prezzo convenuto con il Fondo (€ 2.525.000) la sommapercepita dal terzo acquirente per la vendita del 30% della quota (€1.050.000), liquidando pertanto una somma finale pari alla differenza tra idue importi (1.475.000), oltre accessori, senza oltretutto considerarecome l’acquirente fosse rimasta in parte inadempiente al pagamento delprezzo; e ciò, senza che controparte avesse neppure sollevato l’eccezione,ai sensi della norma richiamata.Il motivo è inammissibile: la corte, nell’affermare che l’inadempimentodell’acquirente circa il pagamento di una parte del prezzo non rientra nelrischio imputabile alla controparte, ha fatto invero applicazione dell’art.1223 c.c., regola causale del danno che sia conseguenza immediata ediretta, senza attribuzione di un difetto di diligenza al creditore.5. – Il secondo motivo del ricorso incidentale lamenta la violazionedell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, in quanto la Corte d’appello nonavrebbe esaminato il motivo di impugnazione, con il quale il ricorrenteincidentale aveva ivi censurato il fatto che il Tribunale avesse applicatol’art. 1227, comma 2, c.c., pur senza eccezione di parte.Il motivo è infondato: la Corte del merito ha pronunciato sul motivo,facendo applicazione dell’art. 1223 cc.6. – Il terzo motivo deduce ancora la violazione dell’art. 112 c.p.c. perultrapetizione, essendo la Corte d’appello incorsa nel medesimo viziodecisorio, applicato l’art. 1227, comma 2, c.c. senza eccezione dellacontroparte.Il motivo è inammissibile, attesa la vera ratio decidendi, più voltericordata, della sentenza impugnata di applicazione dell’art. 1223 c.c.Quanto al metodo che la sentenza impugnata ha usato per accertare equantificare il danno, si rinvia a quanto esposto nel delibare il terzo motivodel ricorso principale.

Non fu applicato il corretto criterio di accertamentoin un tale danno, né fu richiamato in modo pertinente l’art. 1227 c.c.: ilNumero registro generale 21525/2022Numero sezionale 2836/2026Numero di raccolta generale 22588/2026Data pubblicazione 01/07/2026danno non poteva essere ridotto in misura pari al prezzo conseguito per lavendita a terzi del 30% della quota, semplicemente perché il dannocagionato non era pari all’intero prezzo della quota come pattuito nelcontratto inter partes; e non, dunque, perché sia stato violato l’art. 1227c.c. o l’art. 112 c.p.c.7. – In conclusione, va accolto il terzo motivo del ricorso principale,respinti gli altri ed il ricorso incidentale; per l’effetto, la sentenza vacassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello diMilano, in diversa composizione, perché provveda a nuovo accertamentodell’an e se del caso del quantum del danno patito.Alla corte del merito si demanda pure la liquidazione delle spese dilegittimità.Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributounificato se dovuto quanto al ricorso incidentale.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, respinti gli altrimotivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa innanzi allaCorte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda anche laliquidazione delle spese di legittimità.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,inserito dalla

I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza deipresupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ericorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2138/2022depositata il 17/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 2138/2022, la Corte d’appello di Milano, respingendogli appelli principale ed incidentale, ha interamente confermato laNumero registro generale 21525/2022Numero sezionale 2836/2026Numero di raccolta generale 22588/2026Data pubblicazione 01/07/2026sentenza del Tribunale di Milano n. 7567/2020, con la quale è stataaccolta la domanda di risarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA], per inadempimento all’accordo di cessione dellepartecipazioni della [OSCURATO:SOCIETA]., nella misura di € 1.504.000,00 (€1475.000,00, oltre al danno da svalutazione monetaria) ed interessi.Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che: a) èprovata, sulla base dei documenti in atti, la conclusione un accordo tra leparti, avente ad oggetto il reciproco impegno a non vendere le rispettivequote di partecipazione in [OSCURATO:SOCIETA]. ed in [OSCURATO:SOCIETA]. a soggettidiversi dal [OSCURATO:PERSONA] VI Sicar; b) ilRottoli si è reso inadempiente all’obbligo di non vendere le quote a terzi,con conseguente responsabilità contrattuale, ciò assorbendo il motivoconcernente la responsabilità extracontrattuale del medesimo; c) in ordineal quantum del risarcimento – premesso che il danno da perdita di chanceconsiste nella definitiva perdita della possibilità di conseguire un vantaggioeconomico – ha ritenuto infondati: c1) sia i motivi proposti daldanneggiante, in quanto, venuta meno la possibilità di vendere le quote alpreliminare; né rilevano i benefits che il [OSCURATO:PERSONA] ha conseguito altrove nonlegati al fatto dal nesso causale o le somme che egli si era obbligato areinvestire successivamente in una nuova società o i vantaggi conseguibiliin base ad una dedotta permuta di quote, che non ebbe mai esecuzione,ed, in ogni caso, essendo il valore delle quote azzerato per il fallimentodelle società; c2) sia i motivi proposti dal danneggiato, perché il danno dainadempimento all’obbligo di pagare parte del prezzo ad opera della EGMs.r.l. non è eziologicamente ricollegato alla condotta inadempiente delRottoli.Avverso questa sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sullabase di tre motivi. Resiste con controricorso l’intimato, che proponericorso incidentale per tre motivi.Numero registro generale 21525/2022Numero sezionale 2836/2026Numero di raccolta generale 22588/2026Data pubblicazione 01/07/2026Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo del ricorso principale, si deduce la violazionedegli artt. 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., perché non vi è prova dell’accordotra le parti che li avrebbe vincolati reciprocamente a non vendere a terzi,ma unicamente al predetto Fondo. Si trattava di un accordo orale, chenessun testimone ha confermato e che il ricorrente ha sempre negato, mala sentenza impugnata ha attribuito carattere di gravità, precisione econcordanza ad elementi che ne sono privi. Il ricorrente ha, quindi,ripercorso una parte della concreta vicenda per cui è causa, da cuiemergerebbe come non sussisteva nessun interesse a raggiungere unaccordo di tal contenuto con il [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è inammissibile, dal momento che pretende di riproporre inquesta sede un giudizio sul fatto.2. – Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 2043 c.c.,in quanto la corte territoriale ha ritenuto tale questione assorbita, ma, inipotesi di accoglimento del primo motivo di ricorso, essa merita di essereriproposta, non sussistendo nemmeno una responsabilitàextracontrattuale a carico del ricorrente.Il motivo è inammissibile, essendo posto in via subordinata e per nonavere svolto in verità argomenti a censura del capo della decisioneimpugnata, laddove essa ha ritenuto tale punto assorbito.3. – Con il terzo motivo, si deduce la violazione degli artt. 1223, 1226,1227 e 2056 c.c., perché il danno da perdita di chance va semmaivalutato al momento del comportamento illecito che lo avrebbe prodotto:e la sentenza impugnata, nel quantificare il pregiudizio risarcibile, non hatenuto conto che, nel febbraio 2015, ossia quando è stato datato dallaCorte del merito l’inadempimento del ricorrente, comunque le quota che ilMoceti non aveva più potuto cedere al Fondo aveva un rilevante valoreeconomico, tanto è vero che con il contratto del 6 agosto 2015, come pureNumero registro generale 21525/2022Numero sezionale 2836/2026Numero di raccolta generale 22588/2026Data pubblicazione 01/07/2026la Corte d’appello rileva, egli vendette un terzo della quota di suaproprietà, dunque una partecipazione di minoranza, al prezzo di €1.050.000,00, cioè anche maggiore di quello che avrebbe percepito dal€ 3.150.000; onde non rileva se in seguito, dopo svariati anni e dopo unapermuta di quote con altre partecipazioni, le sue società, dunque propriodal medesimo [OSCURATO:PERSONA] amministrate, sono state dichiarate fallite.Il motivo è fondato.La corte territoriale ha ritenuto liquidabile il danno da c.d. perdita dichance – la programmata vendita di partecipazioni sociali al Fondo – per ilfatto mero che l’odierno controricorrente non avesse venduto, infine, lasua quota al Fondo stesso.Il pregiudizio per perdita di chance consiste in un danno patrimonialerelativo alla perdita non di un vantaggio economico, ma della merapossibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante, collegata almomento in cui il comportamento illegittimo ha inciso su tale possibilità:la perdita di chance si configura quindi come danno attuale e risarcibile,ove provata la sussistenza, anche secondo un calcolo di probabilità o perpresunzioni; solo dopo assolta e conseguita tale prova, sarà possibile lavalutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., che com’è noto è direttaa superare l’impossibilità di provare non l’esistenza del danno risarcibile,ma solo il suo esatto ammontare.Infatti, la perdita di chance attiene alla perdita non di un vantaggioeconomico, ma della concreta possibilità di conseguirlo e deve essereprovato dal socio danneggiato, anche in via presuntiva, in quanto“possibilità perduta”, la quale, oltre a rispondere ai parametri diapprezzabilità, serietà e consistenza, va accertata nell’an dal giudice dimerito sulla base del criterio del “più probabile che non” e stimata nelquantum con valutazione equitativa (Cass. 20 novembre 2018, n. 29829;Cass. 9 marzo 2018, n. 5641), consistendo nella privazione dellaNumero registro generale 21525/2022Numero sezionale 2836/2026Numero di raccolta generale 22588/2026Data pubblicazione 01/07/2026possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventualeconseguente – secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica – allacondotta altrui, integrando un evento di danno risarcibile, da liquidare invia equitativa, soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria econsistente (Cass. 11 novembre 2019, n. 28993; Cass. 30 settembre2016, n. 19604).Tuttavia, la sentenza impugnata non ha rispettato tali principî di dirittocirca la razionalità e pregnanza dei parametri, cui tale valutazione vaancorata.In particolare, nel momento in cui il giudice del merito ha accertatocome, in conseguenza dell’inadempimento del sig. [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] perduto la facoltà liquidare la propria quota vendendola al Fondo,non ha tuttavia considerato come egli della medesima quota restassesenz’altro, tuttavia, proprietario.Onde è privo di significato giuridico, sia pure nell’ambito di unaliquidazione equitativa del danno, e viola le regole degli artt. 1223 e 1226c.c. considerare senz’altro il danno equivalente al prezzo pattuito e nonriscosso: in sostanza, il controvalore della quota, che tuttavia perduravanel patrimonio dell’aspirante alienante, in tutto il suo valore economico.Di conseguenza, dal medesimo vizio è affetto il successivoragionamento della Corte, laddove ha provveduto a decurtare dal pretesodanno – l’intero prezzo pattuito – il prezzo riscosso da un terzo acquirentedal venditore reperito: procedimento viziato parimenti, come la stessacontroricorrente non ha mancato per implicito di cogliere, allorché harilevato che diviene “beffardo” ridurre il danno, sol perché essa hacomunque curato di vendere una parte della quota a terzi.4. – Il primo motivo del ricorso incidentale deduce la violazionedell’art. 1227 c.c., perché il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene di avere inteso limitare ildanno vendendo a terzi una parte della quota posseduta in [OSCURATO:SOCIETA].,ma ciò avrebbe dovuto essere ritenuto irrilevante dalla Corte del merito:Numero registro generale 21525/2022Numero sezionale 2836/2026Numero di raccolta generale 22588/2026Data pubblicazione 01/07/2026la quale invece, nell’operare la liquidazione equitativa del danno, hadetratto dal prezzo convenuto con il Fondo (€ 2.525.000) la sommapercepita dal terzo acquirente per la vendita del 30% della quota (€1.050.000), liquidando pertanto una somma finale pari alla differenza tra idue importi (1.475.000), oltre accessori, senza oltretutto considerarecome l’acquirente fosse rimasta in parte inadempiente al pagamento delprezzo; e ciò, senza che controparte avesse neppure sollevato l’eccezione,ai sensi della norma richiamata.Il motivo è inammissibile: la corte, nell’affermare che l’inadempimentodell’acquirente circa il pagamento di una parte del prezzo non rientra nelrischio imputabile alla controparte, ha fatto invero applicazione dell’art.1223 c.c., regola causale del danno che sia conseguenza immediata ediretta, senza attribuzione di un difetto di diligenza al creditore.5. – Il secondo motivo del ricorso incidentale lamenta la violazionedell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, in quanto la Corte d’appello nonavrebbe esaminato il motivo di impugnazione, con il quale il ricorrenteincidentale aveva ivi censurato il fatto che il Tribunale avesse applicatol’art. 1227, comma 2, c.c., pur senza eccezione di parte.Il motivo è infondato: la Corte del merito ha pronunciato sul motivo,facendo applicazione dell’art. 1223 cc.6. – Il terzo motivo deduce ancora la violazione dell’art. 112 c.p.c. perultrapetizione, essendo la Corte d’appello incorsa nel medesimo viziodecisorio, applicato l’art. 1227, comma 2, c.c. senza eccezione dellacontroparte.Il motivo è inammissibile, attesa la vera ratio decidendi, più voltericordata, della sentenza impugnata di applicazione dell’art. 1223 c.c.Quanto al metodo che la sentenza impugnata ha usato per accertare equantificare il danno, si rinvia a quanto esposto nel delibare il terzo motivodel ricorso principale. Non fu applicato il corretto criterio di accertamentoin un tale danno, né fu richiamato in modo pertinente l’art. 1227 c.c.: ilNumero registro generale 21525/2022Numero sezionale 2836/2026Numero di raccolta generale 22588/2026Data pubblicazione 01/07/2026danno non poteva essere ridotto in misura pari al prezzo conseguito per lavendita a terzi del 30% della quota, semplicemente perché il dannocagionato non era pari all’intero prezzo della quota come pattuito nelcontratto inter partes; e non, dunque, perché sia stato violato l’art. 1227c.c. o l’art. 112 c.p.c.7. – In conclusione, va accolto il terzo motivo del ricorso principale,respinti gli altri ed il ricorso incidentale; per l’effetto, la sentenza vacassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello diMilano, in diversa composizione, perché provveda a nuovo accertamentodell’an e se del caso del quantum del danno patito.Alla corte del merito si demanda pure la liquidazione delle spese dilegittimità.Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributounificato se dovuto quanto al ricorso incidentale. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, respinti gli altrimotivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa innanzi allaCorte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda anche laliquidazione delle spese di legittimità.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza deipresupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti
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