CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 23026/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione e euro 1.000,00 di multa, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per aver detenuto ai fini di spaccio circa grammi 37 circa di sostanza stupefacente del tipo hashish, nonché grammi 6,346 di marijuana. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, non essendo provata la destinazione della sostanza allo spaccio e lamentando, comunque, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., di cui chiede l'applicazione in sede di legittimità; con il secondo motivo, lamenta vizio della motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo in quanto non corrispondente al minimo edittale. La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisunn. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le. deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina 3 della sentenza gravata, laddove ha affermato che la sostanza stupefacente detenuta non fosse destinata ad uso esclusivamente personale, desumendo la finalità di spaccio dalle modalità di conservazione della sostanza, essendo parte di essa già suddivisa in 35 involucri ed avvolta in carta argentata, dal numero non insignificante di dosi estraibili (pari a 181 di hashish e di 21 di marijuana), dal rinvenimento di un bilancino di precisione, di uno strumento utilizzato per la tritatura delle foglie e di materiale per il confezionamento. In ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. in sede di legittimità, non essendo stato formulato al riguardo alcun motivo di appello, si osserva che l'esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. ha natura sostanziale ed è quindi applicabile in sede di legittimità solo ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d. Ig. 16/03/2015 n. 28, nei quali la Suprema Corte può rilevare d'ufficio, ex art 609, comma 2, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata, in caso di valutazione positiva, deve annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito (Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015). Nel caso in disamina, i fatti contestati risalgono al 2017, successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge, sicchè è preclusa alla Suprema Corte la valutazione \o% della sussistenza delle condizioni di applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. La censura, quindi, non essendo stata dedotta in appello, è inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, nel riqualificare i fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.309/1990 e rideterminare la pena, fatto riferimento al quantitativo di sostanza stupefacente detenuta, al grado di purezza del principio attivo e al numero di dosi estraibili, rideterminando la pena finale, applicata la diminuente per il rito, in misura prossima al minimo edittale. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della. somma di euro tremila in fayore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 marzo 2024 I