CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06839/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 21079-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 119, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8487/10/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata l' 11/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 21079 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- Premesso che: 1. in causa su avviso di accertamento di maggior reddito ai fini Irpef dell'anno 2012, emesso dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art.38, comma 4, del d.P.R. 600/73 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] valorizzando spese certe, spese collegate al possesso di beni ed esborsi per investimenti, per un totale di €56.741,00, la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il ricorso del contribuente. La CTR ha dato conto delle voci di spese su cui l'accertamento è basato, ha valutato come generiche le contestazioni relative ad alcune delle voci suddette per essersi "limitato il contribuente a negarne l'esistenza" o, in relazione ad altre "ad addurre giustificazioni prive di alcun riscontro probatorio" e, ad altre ancora, a depositare documentazione inidonea perché parziale. Ha poi evidenziato che il contratto di mutuo ipotecario per €365.000,50, stipulato dal contribuente nel giugno 2012, prodotto in atti, non poteva dar prova idonea a giusitificare lo scostamento tra reddito accertato e spese sostenute sia perchè "sopraggiunto a metà anno" sia perché "la liquidtà derivante dal mutuo era stata utilizzata per finalità non considerate ai fini dell'accertamento" sia infine perché la documentazione bancaria relativa ai movimenti del conto corrente era stata allegata solo in parte; 2.avverso tale sentenza il contribuente ricorre lamentando violazione dell'art.38, commi 4 e 6, del d.P.R. n.600 del 1973. 3. l'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso; considerato che: 1. il ricorso è infondato. L'art.38, comma 4, del d.P.R. n.600 del 1973, nella versione applicabile ratione temporis (ossia successiva alla modifica apportata dall'art.22 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in I. n. 122 del 2010) stabilisce che: "L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo' sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile". La CTR ha dato ampia motivazione del proprio apprezzamento della inidoneità delle prove fornite dal contribuente a giustificare le spese accertate dall'ufficio come sintomatiche di maggior reddito e non validamente contestate dal contribuente medesimo. In particolare ha escluso la valenza probatoria del contratto di mutuo ipotecario perché sopravvenuto in corso dell'anno di riferimento sia perché la somma mutuata era stata, comprovatemente, utilizzata per finalità non considerate dall'accertamento. E' opportuno rimarcare che alla fattispecie in esame non si attagliano le pronunce di questa Corte secondo cui in tema di accertamento sintetico il contribuente il quale deduca che la spesa effettuata derivi dalla percezione di ulteriori redditi, è onerato della prova sulla disponibilità di detti redditi, sull'entità degli stessi e sulla durata del possesso e non anche dell'utilizzo di quei redditi per sostenere le spese contestate (Cass. n. 1510/2017, ex plurimis), né si attagliano le pronunce secondo cui la prova contraria alla presunzione di maggior reddito, a carico del contribuente, può essere assolta mediante la produzione del contratto di mutuo, idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme utilizzate per l'acquisto del bene (cfr. Cass. n. 7381/2020, in motivazione, che richiama Cass. n. 31124/2018): la CTR ha positivamente verificato che il mutuo era stato utilizzato per fini estranei alle spese accertate. E' indiscutibile che poi che il tentativo che si avverte presente in filigrana nel motivo di ottenere in questa sede una valutazione degli elementi di prova e un apprezzamento dei fatti, si scontra con il rilievo per cui la valutazione delle prove e l'apprezzamento dei fatti sono riservati al giudice del merito; 3.il ricorso deve essere rigettato; 4. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, iquidate in C 3100,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se do