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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13254/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4854-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06:3633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 44, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 460/04/2019 della Commissione tributaria regionale delle MARCHE, depositata in data 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di due avvisi di accertamento ai fini IRPEF, IVA ed IRAP emessi dall'Agenzia delle entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], titolare di un'impresa individuale avente ad oggetto la fabbricazione di parti in cuoio per calzature, a seguito del disconoscimento dei costi per sponsorizzazioni dal predetto contribuente sostenuti negli anni d'imposta 2010 e 2011, con la sentenza impugnata la CTR delle Marche accoglieva l'appello del contribuente ed annullava l'atto impositivo ritenendo applicabile il disposto di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. legge n. 289 del 2002, regolarmente effettuata la prestazione di sponsorizzazione e non dirimente, stante la sua unicità, l'informazione acquisita dal Comitato UISP di Fermo di mancato svolgimento di attività sportive da parte della associazioni sportive dilettantistiche sponsorizzate dal [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica l'intimata con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione meramente apparente, in violazione degli artt. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., mancando nella stessa ogni riferimento alle ragioni addotte dall'ufficio per ravvisare una sovrafatturazione delle prestazioni di sponsorizzazione, contenendo un richiamo a precedenti statuizioni della medesima CTR per altre annualità d'imposta ma aventi diverse situazioni fattuali e pertanto inidonee ad assolvere l'onere della motivazione mediante relatio, nonché un accenno ad alcuni passaggi della pronuncia penale di assoluzione del contribuente in cui però si ammette la possibilità di una sovrafatturazione e nulla si dice in ordine alla prova dell'effettività delle operazioni contestate.

2. Il motivo è infondato e va rigettato.

3. E' noto che si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le altre: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; v. anche Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf.

Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

4. In tale forma di vizio non incorre la sentenza impugnata atteso che le argomentazioni svolte dalla ricorrente già di per sé tradiscono la sussistenza nella stessa di un apparato motivazionale che può, al più, essere insufficiente o anche errata, ma di certo non assente.

Invero, la CTR ha chiaramente affermato che la fattispecie ricadeva nell'ambito applicativo dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, che la prestazione di sponsorizzazione era stata regolarmente effettuata, avendone dato atto anche il giudice penale nella sentenza di assoluzione del contribuente affermando che "vi fu prestazione pubblicitaria", che non era dirimente ad escludere l'effettività della prestazione l'informazione acquisita dal Comitato UISP di Fermo di mancato svolgimento di attività sportive da parte della associazioni sportive dilettantistiche sponsorizzate dal [OSCURATO:PERSONA], stante «l'unicità dell'informazione».

5. Pertanto, al di là di ogni considerazione sulla correttezza del decisum, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano della logica giuridica, in quanto contiene una esposizione adeguata e chiara delle ragioni sottese all'accoglimento dell'appello del contribuente.

6. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, 2697 cod. civ., 109, comma 5, TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986) e 654 c.p.p.

7. Sostiene la ricorrente che la CTR aveva ritenuto deducibili i costi di sponsorizzazione nonostante il contribuente non avesse fornito prova dei presupposti richiesti dall'art. 90, comma 8, della legge 289 del 2000, in particolare dell'effettività delle prestazioni di sponsorizzazione in quanto una delle associazioni sponsorizzate «non risultava aver svolto attività sportiva ufficiale», le fatture emesse nei confronti di altra ASD erano assolutamente generiche, così come generici erano i contratti prodotti in giudizio, e le spese sostenute erano antieconomiche.

8. Il motivo è inammissibile.

9. Al riguardo va ricordato il principio giurisprudenziale secondo cui, «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (Cass. n. 26110 del 2015; conf., ex multis, Cass. n. 9097 del 2017, n. 24155 del 2017, n. 29404 del 2017), che nella specie è stato dedotto con il terzo motivo che, come si dirà, è infondato.

10. D'altro canto è noto che «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 2017; conf., ex multis, Cass. n. 29404 del 2017).

11. Il motivo di ricorso in esame, così come prospettato, confligge apertamente con i suindicati principi in quanto la ricorrente non deduce l'erronea interpretazione e applicazione del disposto di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 ma censura l'inidoneità degli elementi probatori addotti dal contribuente e considerati dal giudice di merito, risolvendosi, in buona sostanza, in una non consentita richiesta alla Corte di rivalutazione del materiale probatorio esaminato dal giudice di merito (cfr., ex multis, Cass., Sez.

U, n. 24148 del 2013; Cass. n. 91 del 2014).12.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., un vizio logico di motivazione per avere la CTR omesso l'esame di un fatto decisivo e contestato, consistente nella certificazione rilasciata dalla UISP attestante la mancata partecipazione dell'ASD sponsorizzata ad attività agonistiche negli anni d'imposta in considerazione.

13. Il motivo, come sopra anticipato (par. 9), è infondato in quanto la CTR ha esaminato il documento e ritenuto l'attestazione priva di rilevanza «data l'unicità dell'informazione».

14. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

15. [OSCURATO:PERSONA] che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dalll'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr., ex multis, Cass. n. 1778 del 2016).

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4854-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06:3633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 44, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 460/04/2019 della Commissione tributaria regionale delle MARCHE, depositata in data 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] che: 1. In controversia relativa ad impugnazione di due avvisi di accertamento ai fini IRPEF, IVA ed IRAP emessi dall'Agenzia delle entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], titolare di un'impresa individuale avente ad oggetto la fabbricazione di parti in cuoio per calzature, a seguito del disconoscimento dei costi per sponsorizzazioni dal predetto contribuente sostenuti negli anni d'imposta 2010 e 2011, con la sentenza impugnata la CTR delle Marche accoglieva l'appello del contribuente ed annullava l'atto impositivo ritenendo applicabile il disposto di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. legge n. 289 del 2002, regolarmente effettuata la prestazione di sponsorizzazione e non dirimente, stante la sua unicità, l'informazione acquisita dal Comitato UISP di Fermo di mancato svolgimento di attività sportive da parte della associazioni sportive dilettantistiche sponsorizzate dal [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica l'intimata con controricorso. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione meramente apparente, in violazione degli artt. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., mancando nella stessa ogni riferimento alle ragioni addotte dall'ufficio per ravvisare una sovrafatturazione delle prestazioni di sponsorizzazione, contenendo un richiamo a precedenti statuizioni della medesima CTR per altre annualità d'imposta ma aventi diverse situazioni fattuali e pertanto inidonee ad assolvere l'onere della motivazione mediante relatio, nonché un accenno ad alcuni passaggi della pronuncia penale di assoluzione del contribuente in cui però si ammette la possibilità di una sovrafatturazione e nulla si dice in ordine alla prova dell'effettività delle operazioni contestate. 2. Il motivo è infondato e va rigettato. 3. E' noto che si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le altre: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017). 4. In tale forma di vizio non incorre la sentenza impugnata atteso che le argomentazioni svolte dalla ricorrente già di per sé tradiscono la sussistenza nella stessa di un apparato motivazionale che può, al più, essere insufficiente o anche errata, ma di certo non assente. Invero, la CTR ha chiaramente affermato che la fattispecie ricadeva nell'ambito applicativo dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, che la prestazione di sponsorizzazione era stata regolarmente effettuata, avendone dato atto anche il giudice penale nella sentenza di assoluzione del contribuente affermando che "vi fu prestazione pubblicitaria", che non era dirimente ad escludere l'effettività della prestazione l'informazione acquisita dal Comitato UISP di Fermo di mancato svolgimento di attività sportive da parte della associazioni sportive dilettantistiche sponsorizzate dal [OSCURATO:PERSONA], stante «l'unicità dell'informazione». 5. Pertanto, al di là di ogni considerazione sulla correttezza del decisum, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano della logica giuridica, in quanto contiene una esposizione adeguata e chiara delle ragioni sottese all'accoglimento dell'appello del contribuente. 6. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, 2697 cod. civ., 109, comma 5, TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986) e 654 c.p.p. 7. Sostiene la ricorrente che la CTR aveva ritenuto deducibili i costi di sponsorizzazione nonostante il contribuente non avesse fornito prova dei presupposti richiesti dall'art. 90, comma 8, della legge 289 del 2000, in particolare dell'effettività delle prestazioni di sponsorizzazione in quanto una delle associazioni sponsorizzate «non risultava aver svolto attività sportiva ufficiale», le fatture emesse nei confronti di altra ASD erano assolutamente generiche, così come generici erano i contratti prodotti in giudizio, e le spese sostenute erano antieconomiche. 8. Il motivo è inammissibile. 9. Al riguardo va ricordato il principio giurisprudenziale secondo cui, «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (Cass. n. 26110 del 2015; conf., ex multis, Cass. n. 9097 del 2017, n. 24155 del 2017, n. 29404 del 2017), che nella specie è stato dedotto con il terzo motivo che, come si dirà, è infondato. 10. D'altro canto è noto che «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 2017; conf., ex multis, Cass. n. 29404 del 2017). 11. Il motivo di ricorso in esame, così come prospettato, confligge apertamente con i suindicati principi in quanto la ricorrente non deduce l'erronea interpretazione e applicazione del disposto di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 ma censura l'inidoneità degli elementi probatori addotti dal contribuente e considerati dal giudice di merito, risolvendosi, in buona sostanza, in una non consentita richiesta alla Corte di rivalutazione del materiale probatorio esaminato dal giudice di merito (cfr., ex multis, Cass., Sez. U, n. 24148 del 2013; Cass. n. 91 del 2014).12. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., un vizio logico di motivazione per avere la CTR omesso l'esame di un fatto decisivo e contestato, consistente nella certificazione rilasciata dalla UISP attestante la mancata partecipazione dell'ASD sponsorizzata ad attività agonistiche negli anni d'imposta in considerazione. 13. Il motivo, come sopra anticipato (par. 9), è infondato in quanto la CTR ha esaminato il documento e ritenuto l'attestazione priva di rilevanza «data l'unicità dell'informazione». 14. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. 15. [OSCURATO:PERSONA] che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dalll'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr., ex multis, Cass. n. 1778 del 2016). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e
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