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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 febbraio 2024

Cassazione n. 18990/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32311/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

PALERMO n. 1530/2018 depositata il09/04/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli propone ricorso per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, della [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sicilia che ha accolto l’appello del contribuente [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Palermo che aveva respinto il suo ricorso contro l’avviso di accertamento relativo all’anno 2008 per Prelievo erariale unico ( PREU ) , determinato forfettariamente ai sensi dell’art. 39 quater d.l. n. 269/2003 su cinque apparecchi da intrattenimento privi di qualunque titolo autorizzativo, rinvenuti nell’esercizio di cui lo Scozzari era titolaree ritenuti giochi d’azzardo (videopoker).

2. La CTR ha accolto il motivo di gravame, ritenendo che fosse onere dell’Amministrazione provare il possesso degli apparecchi sin dal 1.1.2008 a fronte di un sequestro eseguito soltanto il 13.12.2008, anche considerato che, ai sensi dell’art. 1143 c.c., il possesso attuale non fa presumere quello anteriore.

3. Il ricorso si fonda su un motivo.

4. Resiste con controricorso il contribuente. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con l’unico motivo l’Ufficio deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. laddove la CTR ha posto a carico dell’Amministrazione l’onere di provare la detenzione degli apparecchi a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] quando invece spettava al contribuente, che aveva dedotto di aver iniziato a detenere gli apparecchi pochi giorni prima l’esecuzione del sequestro, provare il fatto impeditivo o estintivo.

2. Il motivo è fondato.

3. L’articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introduce il Prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e il successivo comma 13-bis, del citato decreto-legge prevede che il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d'imposta, «con riferimento a ciascun anno solare», mediante versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo.

Lo stesso comma, poi, stabilisce che, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono individuati: « a) i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare; b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; c) i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo; d) le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare» (enfasi aggiunta).

4. L'art. 39-quater, d.l. n. 269 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 84, della l. n. 296 del 2006, prevede, al comma 2, nella versione vigente ratione temporis, che «Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo.

Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione.

E’ responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nullaosta»; il successivo comma 3 stabilisce che «Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono all'accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni.

In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» (enfasi aggiunta).

5. Secondo questo quadro normativo, quindi, il PREU ha base annuale e, nel caso in cui «i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati», si procede alla determinazione induttiva, come è pacifico sia accaduto in questo caso.

Va sottolineato, inoltre, che, in caso di apparecchi privi di nulla osta, obbligato principale per le somme dovute a titolo di PREU è l’installatore a cui si aggiunge, quale obbligato solidale, il possessore dei locali in cui gli apparecchi sono stati installati (Cass.n. 14535 del 2019).

6. La responsabilità per le somme dovute a titolo di PREU per gli apparecchi privi di nulla osta, quindi, è segnata dall’”installazione” degli apparecchi e la determinazione induttiva dell’imposta, dovuta con riferimento all’anno solare, non può che comportare una presunzione di installazione degli apparecchi dall’inizio dell’anno, salvo che non si provi che quel fatto è avvenuto in un momento successivo.Anche con riguardo al possessore dei locali, coobbligato solidale dell’installatore per le somme dovute, la prova liberatoria avrà sempre come riferimento l’”installazione” , che non coincide necessariamente con il “possesso” degli apparecchi .

I l riferimento della CTR ai principi civilistici in tema di possesso appare, quindi, fuori luogo.

7. Non appare superfluo precisare che non è destinato ad incidere, nel caso di specie, il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1996. 2, introdotto dall’ art. 6 della legge n. 130 del 2022, secondo il quale «L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.

Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.

Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».

Infatti, già la sola precisazione, nel secondo periodo del detto comma 5-bis, che la fondatezza della prova deve essere valutata «comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale», salvaguarda le presunzioni legali previste dalla normativa sostanziale tributaria, come quella sopra indicata, la cui persistenza non può quindi ritenersi in contrasto con disposizioni sull’onere della prova contenute nel primo e nel terzo periodo dello stesso comma, quale che sia la portata di queste ultime rispetto alla disciplina già evincibile dall’ applicazione dell’ art. 2697 cod. civ. (Cass. n. 2746 del 2024).

8. Può pertanto formularsi il seguente principio di diritto: In materia di prelievo erariale unico (c.d.

PREU) sulle somme giocate mediante gli apparecchi da intrattenimento privi del prescritto nulla osta, di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, in caso di accertamento induttivo, ai sensi dell’art. 39- quater comma 3 del d.l. n. 269/2003, introdotto dall'art. 1, comma 84, della l. n. 296 del 2006, l’imposta, avente base annuale, è calcolata dall’inizio dell’anno solare di riferimento salvo che il soggetto obbligato non dimostri che la loro installazione è avvenuta in un momento successivo.

9. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata di conseguenza con rinvio al giudice del merito.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15/02/2024. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32311/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PALERMO n. 1530/2018 depositata il09/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli propone ricorso per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, della [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sicilia che ha accolto l’appello del contribuente [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Palermo che aveva respinto il suo ricorso contro l’avviso di accertamento relativo all’anno 2008 per Prelievo erariale unico ( PREU ) , determinato forfettariamente ai sensi dell’art. 39 quater d.l. n. 269/2003 su cinque apparecchi da intrattenimento privi di qualunque titolo autorizzativo, rinvenuti nell’esercizio di cui lo Scozzari era titolaree ritenuti giochi d’azzardo (videopoker). 2. La CTR ha accolto il motivo di gravame, ritenendo che fosse onere dell’Amministrazione provare il possesso degli apparecchi sin dal 1.1.2008 a fronte di un sequestro eseguito soltanto il 13.12.2008, anche considerato che, ai sensi dell’art. 1143 c.c., il possesso attuale non fa presumere quello anteriore. 3. Il ricorso si fonda su un motivo. 4. Resiste con controricorso il contribuente. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l’unico motivo l’Ufficio deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. laddove la CTR ha posto a carico dell’Amministrazione l’onere di provare la detenzione degli apparecchi a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] quando invece spettava al contribuente, che aveva dedotto di aver iniziato a detenere gli apparecchi pochi giorni prima l’esecuzione del sequestro, provare il fatto impeditivo o estintivo. 2. Il motivo è fondato. 3. L’articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introduce il Prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e il successivo comma 13-bis, del citato decreto-legge prevede che il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d'imposta, «con riferimento a ciascun anno solare», mediante versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo. Lo stesso comma, poi, stabilisce che, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono individuati: « a) i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare; b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; c) i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo; d) le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare» (enfasi aggiunta). 4. L'art. 39-quater, d.l. n. 269 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 84, della l. n. 296 del 2006, prevede, al comma 2, nella versione vigente ratione temporis, che «Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione. E’ responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nullaosta»; il successivo comma 3 stabilisce che «Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono all'accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» (enfasi aggiunta). 5. Secondo questo quadro normativo, quindi, il PREU ha base annuale e, nel caso in cui «i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati», si procede alla determinazione induttiva, come è pacifico sia accaduto in questo caso. Va sottolineato, inoltre, che, in caso di apparecchi privi di nulla osta, obbligato principale per le somme dovute a titolo di PREU è l’installatore a cui si aggiunge, quale obbligato solidale, il possessore dei locali in cui gli apparecchi sono stati installati (Cass.n. 14535 del 2019). 6. La responsabilità per le somme dovute a titolo di PREU per gli apparecchi privi di nulla osta, quindi, è segnata dall’”installazione” degli apparecchi e la determinazione induttiva dell’imposta, dovuta con riferimento all’anno solare, non può che comportare una presunzione di installazione degli apparecchi dall’inizio dell’anno, salvo che non si provi che quel fatto è avvenuto in un momento successivo.Anche con riguardo al possessore dei locali, coobbligato solidale dell’installatore per le somme dovute, la prova liberatoria avrà sempre come riferimento l’”installazione” , che non coincide necessariamente con il “possesso” degli apparecchi . I l riferimento della CTR ai principi civilistici in tema di possesso appare, quindi, fuori luogo. 7. Non appare superfluo precisare che non è destinato ad incidere, nel caso di specie, il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1996. 2, introdotto dall’ art. 6 della legge n. 130 del 2022, secondo il quale «L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati». Infatti, già la sola precisazione, nel secondo periodo del detto comma 5-bis, che la fondatezza della prova deve essere valutata «comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale», salvaguarda le presunzioni legali previste dalla normativa sostanziale tributaria, come quella sopra indicata, la cui persistenza non può quindi ritenersi in contrasto con disposizioni sull’onere della prova contenute nel primo e nel terzo periodo dello stesso comma, quale che sia la portata di queste ultime rispetto alla disciplina già evincibile dall’ applicazione dell’ art. 2697 cod. civ. (Cass. n. 2746 del 2024). 8. Può pertanto formularsi il seguente principio di diritto: In materia di prelievo erariale unico (c.d. PREU) sulle somme giocate mediante gli apparecchi da intrattenimento privi del prescritto nulla osta, di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, in caso di accertamento induttivo, ai sensi dell’art. 39- quater comma 3 del d.l. n. 269/2003, introdotto dall'art. 1, comma 84, della l. n. 296 del 2006, l’imposta, avente base annuale, è calcolata dall’inizio dell’anno solare di riferimento salvo che il soggetto obbligato non dimostri che la loro installazione è avvenuta in un momento successivo. 9. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata di conseguenza con rinvio al giudice del merito. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 15/02/2024. [OSCURATO:PERSONA]
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