CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 07356/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI VARESEci [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Alessandro avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 09/09/2022 il Tribunale di Varese in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta congiuntamente nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], annullava il decreto di sequestro preventivo emesso il 15/06/2022 dal Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 644 cod. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente agli immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA], censiti al catasto fabbricati del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (fg. 14, part. 6529, sub 13-22), disponendone la restituzione all'avente diritto. 2. Avverso il provvedimento collegiale ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese, eccependo con un unico motivo la violazione di legge per avere il giudice del riesame ritenuto che l'attività investigativa avrebbe dovuto accertare la sussistenza della sproporzione in periodi temporali precedenti, senza considerare tuttavia che l'indagine patrimoniale aveva avuto come riferimento il quinquennio 2016-2021 ed era idonea a legittimare il sequestro preventivo ex art. 240 bis cod. pen., tipologia di misura reale che prescindeva dal requisito della pertinenzialità del bene in relazione sia al dato temporale sia alla fonte dell'arricchimento, per cui non rilevava la circostanza che i beni oggetto di annullamento fossero stati acquistati in epoca anteriore alla commissione dei reati contestati. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. 4. Ha precisato la giurisprudenza di legittimità che in tema di confisca disposta ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen. - trasposizione codicistica dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni dalla legge n. 7 agosto 1992, n. 356 - la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (ex multis Cass. sez. 2, sent. n. 52626 del 26/10/2018 - dep. 22/11/2018 - Rv. 274468). E' inoltre acquisito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex multis Cass. sez. 2, sent. n. 18951 del 14/03/2017 - dep. 20/04/2017 - Rv. 269656). 5. Ciò precisato, l'ordinanza impugnata ha correttamente richiamato il principio di diritto della ragionevolezza temporale quale limite alla presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato di beni di vallore sproporzionato rispetto alle entrate lecite, motivando le ragioni della esclusione dell'immobile acquistato dal Castellini dal giudizio di sproporzione; ha rilevato infatti che l'acquisto del bene in questione risaliva al 2008 e che l'accertamento patrimoniale era stato effettuato per il periodo 2015/2020, a fronte di condotte delittuose risalenti al 2021, concludendo nel senso che appariva contrario a logica, oltre che ai principi costituzionali e delle convenzioni dell'Unione Europea, comprimere il diritto di proprietà in relazione ad acquisiti non riconducibili alle indagini effettuate, proprio per la notevole distanza temporale registrata rispetto alle indagini ed all'epoca di commissione dei reati, sì da potersi ipotizzare l'impiego di redditi lecitamente accumulati. 6. A fronte di tale argomenti, il ricorso è in primo luogo generico perché non si confronta con gli snodi argomentativi dell'ordinanza impugnata, rappresentando principi di diritto pacifici e ben presenti al giudice del riesame (la ragionevolezza temporale), in secondo luogo valutativo - e, quindi, estraneo all'ambito della valutazione di legittimità, circoscritta alle violazioni di legge - perché propone una lettura alternativa degli atti di indagine, estendendo la presunzione in base ad indici fattuali, sul presupposto della inadeguatezza sul punto della motivazione. PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 17 g