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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2025

Cassazione n. 08755/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 4, 80, comma 1 lett. g), d.P.R.309/1990, a seguito di giudizio abbreviato, deducendo con il primo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità; con il secondo, vizio della motivazione in ordine al diniego di circostanze attenuanti generiche; con il terzo in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo.

La giurisprudenza di legittimità ha anche di recente affermato che, in tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alla rete di relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine.

Al riguardo, il giudice a quo ha evidenziato il dato ponderale, essendo stata rinvenuta nell'abitazione del ricorrente 500 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana avente principio attivo di milligrammi 83.000, corrispondenti a 3357 dosi medie singole, quantitativo obiettivamente rilevante, nonché ulteriori elementi quali il rinvenimento di strumenti atti al confezionamento delle dosi, la sottoposizione a detenzione domiciliare al momento dell'accertamento del fatto, l'indisponibilità di risorse economiche tali da consentire l'acquisto di un simile quantitativo di sostanza stupefacente, escludendo quindi che il fatto possa essere valutato come di minima offensività; il giudice ha richiamato peraltro i precedenti specifici da cui è gravato ricorrente.

A fronte di tale valutazione, immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, non viene dunque in rilievo, nella fattispecie, il principio secondo cui la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149 — 02).

In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).

Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento ai precedenti penali di cui è gravato il ricorrente, della stessa specie, e ha affermato l'assenza di elementi positivi da valutare in tal senso, non ritenendosi tale l'attività di presunta collaborazione rappresentata da ricorrente con i motivi d'appello, atteso che la,sostanza stupefacente è stata rinvenuta a seguito di perquisizione domiciliare e non avendo yfi ricorrente manifestato alcun segnale concreto di resipiscenza.

Anche le determinazioni del giudice a quo in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili ove sorrette da congrua ed adeguata motivazione.

Peraltro, la pena base di 2 anni e 9 mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa e al di sotto del medio edittale -afferma il giudice a quo - trova giustificazione nel rilevante quantitativo di sostanza stupefacente.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. • Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 4, 80, comma 1 lett. g), d.P.R.309/1990, a seguito di giudizio abbreviato, deducendo con il primo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità; con il secondo, vizio della motivazione in ordine al diniego di circostanze attenuanti generiche; con il terzo in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. La giurisprudenza di legittimità ha anche di recente affermato che, in tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alla rete di relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Al riguardo, il giudice a quo ha evidenziato il dato ponderale, essendo stata rinvenuta nell'abitazione del ricorrente 500 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana avente principio attivo di milligrammi 83.000, corrispondenti a 3357 dosi medie singole, quantitativo obiettivamente rilevante, nonché ulteriori elementi quali il rinvenimento di strumenti atti al confezionamento delle dosi, la sottoposizione a detenzione domiciliare al momento dell'accertamento del fatto, l'indisponibilità di risorse economiche tali da consentire l'acquisto di un simile quantitativo di sostanza stupefacente, escludendo quindi che il fatto possa essere valutato come di minima offensività; il giudice ha richiamato peraltro i precedenti specifici da cui è gravato ricorrente. A fronte di tale valutazione, immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, non viene dunque in rilievo, nella fattispecie, il principio secondo cui la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149 — 02). In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento ai precedenti penali di cui è gravato il ricorrente, della stessa specie, e ha affermato l'assenza di elementi positivi da valutare in tal senso, non ritenendosi tale l'attività di presunta collaborazione rappresentata da ricorrente con i motivi d'appello, atteso che la,sostanza stupefacente è stata rinvenuta a seguito di perquisizione domiciliare e non avendo yfi ricorrente manifestato alcun segnale concreto di resipiscenza. Anche le determinazioni del giudice a quo in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili ove sorrette da congrua ed adeguata motivazione. Peraltro, la pena base di 2 anni e 9 mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa e al di sotto del medio edittale -afferma il giudice a quo - trova giustificazione nel rilevante quantitativo di sostanza stupefacente. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. • Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08755/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris