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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13128/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11566-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, ing. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via della Consulta, n. 1/B, presso lo studio legale degli avv.ti Giuseppe PIZZONIA e Laura TRIMARCHI, che li rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7739/25/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 14/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che:

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] per l'Italia avverso la sfavorevole sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dalla predetta società contro l'avviso di accertamento catastale con il quale l'Agenzia delle entrate aveva attribuito la categoria D/7 in luogo di quella E/1 proposta dalla società contribuente con modello DOCFA con riferimento a taluni immobili (pensilina auto, cabina elettrica, fabbricato di esazione e fabbricato di accesso, cunicolo di stazione), costituenti nel loro complesso la "stazione di trasporto autostradale" di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Sul presupposto che i giudici di primo grado non avevano colto «i tratti peculiari della fattispecie esaminata» ed in particolare che «la natura privatistica del Concessionario, che in quanto società di capitali persegue una finalità di lucro», non poteva «indurre ad obliterare la natura e la finalità della concessione avente ad oggetto la rete autostradale», avente «natura indiscutibilmente demaniale», la cui concessione «mira[va] chiaramente alla finalità di assicurare la costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura attribuendo al concessionario un compenso derivante dalla riscossione dei pedaggi», e che i manufatti in questione non avevano «alcuna autonomia funzionale rispetto all'intera infrastruttura gestita da [OSCURATO:SOCIETA]», i giudici di appello pervenivano alla conclusione che «la destinazione dell'infrastruttura ovvero della rete autostradale alla realizzazione di un servizio pubblico non [poteva] che ridondare anche su quella della stazione di pedaggio in oggetto che di quella infrastruttura è una semplice componente senza alcuna possibilità di una diversa ed autonoma destinazione (peraltro neppure ipotizzata dall'Agenzia) che t non sarebbe in alcun modo praticabile anche in considerazione della sua ubicazione ed inserimento nella rete dell'autostrada».

Aggiungevano, inoltre, che dalle risposte del Ministero e dalle circolari dell'Agenzia delle entrate, cui erroneamente i giudici di primo grado avevano negato rilevanza, si evinceva la correttezza della categoria catastale proposta dalla società contribuente.

2. Avverso la statuizione d'appello l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui resiste la società contribuente con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che:

1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso erariale in quanto la ricorrente con il motivo dedotto non mira a censurare l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, che è sottratto al sindacato di legittimità se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., bensì l'erronea interpretazione ed applicazione da parte dei giudici di appello delle disposizioni censurate, che integra una violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., come in effetti dedotto.

2. Nel merito, la difesa erariale censura la statuizione d'appello per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 2006, 10 del R.D.L. n. 652 del 1939 e 8 del d.P.R. n. 1142 del 1949.

3. Il motivo è infondato e va rigettato alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui «In tema di classamento catastale, l'area adibita a stazione di esazione di pedaggio autostradale deve essere classata come E/1, in quanto priva di autonomia funzionale e reddituale, rispetto all'attività avente ad oggetto lo sfruttamento della rete autostradale, e strumentale al servizio pubblico, a nulla rilevando la veste di società di capitali della concessionaria e il suo scopo di lucro» (Cass. n. 6628 del 2020 e n. 6629 del 2020).

Principio affermato da questa Corte in fattispecie del tutto identica e con riguardo alle medesime parti.

3.1. In particolare, questa Corte nelle suindicate pronunce, richiamato il disposto di cui all'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 2006, ("Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale o reddituale") ed il contenuto della circolare della Agenzia delle Entrate n. 4 del 2007 che, in linea con la predetta disposizione, distingue i vari casi e, «con specifico riferimento alle "stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei" (categoria E/1)», ricomprende «in tale ambito i fabbricati o locali utilizzati dai viaggiatori e dal personale adibito al servizio di trasporto, come le biglietterie, le sale d'attesa, le sale di controllo del traffico, i servizi igienici ad uso dei viaggiatori o del personale; le aree occupate dai binari (ovvero da piste aeroportuali o moli marittimi) e dalle banchine destinate al servizio pubblico, ivi comprese quelle adibite alla movimentazione delle merci, i parcheggi siti all'interno del perimetro della stazione fruibili dal personale dipendente, le aree di rispetto o adibite alla sosta dei veicoli di trasporto asserviti alla stazione, i locali utilizzati per il pronto soccorso, quelli adibiti a deposito bagagli, nonché i locali, di limitata consistenza, destinati ai servizi d'ordine e sicurezza, allorché collocati nei fabbricati ospitanti la stazione», ha affermato che un compendio immobiliare che, come nel caso di specie, «costituisce, nel suo insieme, una stazione di esazione del pedaggio autostradale che non può avere - per la sua natura e le sue caratteristiche- destinazione diversa non essendo materialmente possibile una utilizzazione differente.

In particolare l'attività di lucro ha ad oggetto lo sfruttamento della rete autostradale nel suo complesso, ma non dello specifico immobile destinato a casello; privo di autonomia funzionale e reddituale e, come visto, puramente strumentale al servizio pubblico.

In tal senso, detto compendio rappresenta un elemento costitutivo della rete autostradale, in quanto collegato strettamente e funzionalmente all'esercizio di detta rete.

Il pedaggio, inoltre, viene fissato con provvedimento amministrativo CIPE e risponde all'interesse primario dello Stato e della funzione pubblica: si tratta dunque di immobili incommerciabili destinati necessariamente a pubblico servizio, a nulla rilevando la veste di società di capitali della concessionaria ed il suo scopo di lucro».

4. Ne consegue il rigetto del ricorso.

5. Tenuto conto della particolarità della questione esaminata e dei recenti pronunciamenti di questa Corte tra le medesime parti, le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti.

6. [OSCURATO:PERSONA] che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M. rigetta il ricorso e compensa le spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11566-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, ing. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via della Consulta, n. 1/B, presso lo studio legale degli avv.ti Giuseppe PIZZONIA e Laura TRIMARCHI, che li rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7739/25/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 14/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che: 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] per l'Italia avverso la sfavorevole sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dalla predetta società contro l'avviso di accertamento catastale con il quale l'Agenzia delle entrate aveva attribuito la categoria D/7 in luogo di quella E/1 proposta dalla società contribuente con modello DOCFA con riferimento a taluni immobili (pensilina auto, cabina elettrica, fabbricato di esazione e fabbricato di accesso, cunicolo di stazione), costituenti nel loro complesso la "stazione di trasporto autostradale" di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Sul presupposto che i giudici di primo grado non avevano colto «i tratti peculiari della fattispecie esaminata» ed in particolare che «la natura privatistica del Concessionario, che in quanto società di capitali persegue una finalità di lucro», non poteva «indurre ad obliterare la natura e la finalità della concessione avente ad oggetto la rete autostradale», avente «natura indiscutibilmente demaniale», la cui concessione «mira[va] chiaramente alla finalità di assicurare la costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura attribuendo al concessionario un compenso derivante dalla riscossione dei pedaggi», e che i manufatti in questione non avevano «alcuna autonomia funzionale rispetto all'intera infrastruttura gestita da [OSCURATO:SOCIETA]», i giudici di appello pervenivano alla conclusione che «la destinazione dell'infrastruttura ovvero della rete autostradale alla realizzazione di un servizio pubblico non [poteva] che ridondare anche su quella della stazione di pedaggio in oggetto che di quella infrastruttura è una semplice componente senza alcuna possibilità di una diversa ed autonoma destinazione (peraltro neppure ipotizzata dall'Agenzia) che t non sarebbe in alcun modo praticabile anche in considerazione della sua ubicazione ed inserimento nella rete dell'autostrada». Aggiungevano, inoltre, che dalle risposte del Ministero e dalle circolari dell'Agenzia delle entrate, cui erroneamente i giudici di primo grado avevano negato rilevanza, si evinceva la correttezza della categoria catastale proposta dalla società contribuente. 2. Avverso la statuizione d'appello l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui resiste la società contribuente con controricorso. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso erariale in quanto la ricorrente con il motivo dedotto non mira a censurare l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, che è sottratto al sindacato di legittimità se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., bensì l'erronea interpretazione ed applicazione da parte dei giudici di appello delle disposizioni censurate, che integra una violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., come in effetti dedotto. 2. Nel merito, la difesa erariale censura la statuizione d'appello per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 2006, 10 del R.D.L. n. 652 del 1939 e 8 del d.P.R. n. 1142 del 1949. 3. Il motivo è infondato e va rigettato alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui «In tema di classamento catastale, l'area adibita a stazione di esazione di pedaggio autostradale deve essere classata come E/1, in quanto priva di autonomia funzionale e reddituale, rispetto all'attività avente ad oggetto lo sfruttamento della rete autostradale, e strumentale al servizio pubblico, a nulla rilevando la veste di società di capitali della concessionaria e il suo scopo di lucro» (Cass. n. 6628 del 2020 e n. 6629 del 2020). Principio affermato da questa Corte in fattispecie del tutto identica e con riguardo alle medesime parti. 3.1. In particolare, questa Corte nelle suindicate pronunce, richiamato il disposto di cui all'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 2006, ("Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale o reddituale") ed il contenuto della circolare della Agenzia delle Entrate n. 4 del 2007 che, in linea con la predetta disposizione, distingue i vari casi e, «con specifico riferimento alle "stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei" (categoria E/1)», ricomprende «in tale ambito i fabbricati o locali utilizzati dai viaggiatori e dal personale adibito al servizio di trasporto, come le biglietterie, le sale d'attesa, le sale di controllo del traffico, i servizi igienici ad uso dei viaggiatori o del personale; le aree occupate dai binari (ovvero da piste aeroportuali o moli marittimi) e dalle banchine destinate al servizio pubblico, ivi comprese quelle adibite alla movimentazione delle merci, i parcheggi siti all'interno del perimetro della stazione fruibili dal personale dipendente, le aree di rispetto o adibite alla sosta dei veicoli di trasporto asserviti alla stazione, i locali utilizzati per il pronto soccorso, quelli adibiti a deposito bagagli, nonché i locali, di limitata consistenza, destinati ai servizi d'ordine e sicurezza, allorché collocati nei fabbricati ospitanti la stazione», ha affermato che un compendio immobiliare che, come nel caso di specie, «costituisce, nel suo insieme, una stazione di esazione del pedaggio autostradale che non può avere - per la sua natura e le sue caratteristiche- destinazione diversa non essendo materialmente possibile una utilizzazione differente. In particolare l'attività di lucro ha ad oggetto lo sfruttamento della rete autostradale nel suo complesso, ma non dello specifico immobile destinato a casello; privo di autonomia funzionale e reddituale e, come visto, puramente strumentale al servizio pubblico. In tal senso, detto compendio rappresenta un elemento costitutivo della rete autostradale, in quanto collegato strettamente e funzionalmente all'esercizio di detta rete. Il pedaggio, inoltre, viene fissato con provvedimento amministrativo CIPE e risponde all'interesse primario dello Stato e della funzione pubblica: si tratta dunque di immobili incommerciabili destinati necessariamente a pubblico servizio, a nulla rilevando la veste di società di capitali della concessionaria ed il suo scopo di lucro». 4. Ne consegue il rigetto del ricorso. 5. Tenuto conto della particolarità della questione esaminata e dei recenti pronunciamenti di questa Corte tra le medesime parti, le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti. 6. [OSCURATO:PERSONA] che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714). P.Q.M. rigetta il ricorso e compensa le spese proces
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