CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 dicembre 2024
Cassazione n. 20588/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. sez. 874/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 43064/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/12/2024 della Corte d'appello di Bologna udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20588/2025 Roma, lì, 03/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 06 dicembre 2024 la Corte di appello di Bologna, accogliendo parzialmente i ricorsi proposti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna e da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto emesso dal Tribunale di Bologna, sezione misure di prevenzione, in data 14/07/2022 e depositato in data 27/02/2023, applicativo, a carico di [OSCURATO:PERSONA], della misura di prevenzione della confisca di una serie di beni mobili e immobili intestati o nella disponibilità del predetto proposto, della moglie [OSCURATO:PERSONA] e del figlio [OSCURATO:PERSONA], nonché degli eredi del suocero [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il rigetto della proposta di applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, ha revocato la confisca disposta sulla somma di € 3.696,40 giacente su un conto corrente personale di [OSCURATO:PERSONA], ma ha confermato le altre confische disposte ed ha altresì disposto la confisca delle quote societarie e dei compendi aziendali intestati a [OSCURATO:PERSONA] relativi alla [OSCURATO:SOCIETA], e di tutti i rapporti finanziari intestati a detta società. Ha invece respinto il ricorso proposto contro il medesimo decreto da [OSCURATO:PERSONA] e, in parte, quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], nonché ha respinto un'eccezione di nullità proposta da [OSCURATO:PERSONA], terza interessata in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha ribadito la mancanza di prova di un'attualità della pericolosità sociale del proposto, ritenuta accertata dal 2005 al 2020. Ha ritenuto, quanto al ricorso proposto dal figlio del proposto, [OSCURATO:PERSONA], che la somma di € 3.696,40 sopra indicata fosse stata confiscata senza una effettiva motivazione in merito alla sua provenienza illecita, ed ha ritenuto plausibile che si trattasse dei risparmi provenienti dai compensi lecitamente percepiti dal giovane come amministratore delle società a lui intestate. Ha respinto, invece, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] relativo alla confisca dell'immobile e del garage siti in Bologna via Saffi n. 13/5, a lui intestati quando egli aveva appena tre anni, ritenendo trattarsi palesemente di una intestazione fittizia e di un acquisto avvenuto nel periodo di pericolosità sociale del padre, elementi non contestati nell'atto di impugnazione; la Corte di appello, in particolare, ha ribadito la sussistenza della sproporzione reddituale nell'acquisto di tale immobile, per le ragioni già esposte dal tribunale della prevenzione. Ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai beni immobili a lei sequestrati, ritenendo provata la provenienza illecita delle provviste necessarie per quelli acquistati nel periodo di pericolosità del coniuge e fittizia la loro intestazione a lei stessa, stante la mancanza di una sufficiente capacità economica della donna e di suo padre, indicato come suo dante causa. Non ha rilevato alcuna nullità del procedimento, derivante dall'omessa citazione della terza interessata [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], non ritenendo essere stato leso alcun suo diritto. Ha accolto, infine, il ricorso del pubblico ministero quanto alla richiesta di confiscare le quote societarie della [OSCURATO:SOCIETA] intestate a [OSCURATO:PERSONA] e dei relativi compendi aziendali, respingendo la tesi difensiva di un acquisto compiuto utilizzando solo somme di provenienza lecita consegnate al giovane dalla madre, in quanto ha ritenuto che, alla data dell'acquisto delle quote della società, questi non aveva una redditività sufficiente né per tale acquisto né per l'operazione subito compiuta dalla stessa, cioè l'acquisto ad un'asta fallimentare di due beni aziendali al costo di € 217.500. Ha respinto, infatti, l'affermazione dell'essere stato il denaro necessario ottenuto mediante un finanziamento bancario poi restituito con i ricavi di tali attività, e ha ritenuto che che il finanziamento da parte della madre sia stato effettuato con denaro di illecita provenienza, poiché provento della vendita di immobili a loro volta acquistati dalla donna con denaro costituente il reimpiego dei proventi di reati commessi dal proposto, circostanza che rende soggetti a sequestro, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 159/2011, anche i ricavi ottenuti dalla gestione delle attività acquistate mediante tale denaro. 2. Avverso il decreto hanno proposto ricorso in cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto redatto dai loro difensori avv. [OSCURATO:PERSONA]Anno e avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ed [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Anno. 3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è articolato in quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione di legge, per la mancanza o la mera apparenza della motivazione, in relazione agli artt. 4 e 24 d.lgs. n. 159/2011. La Corte di appello, confermando sul punto la decisione del tribunale della prevenzione, ha ribadito che [OSCURATO:PERSONA] ha commesso delitti lucrativi dal 2007 al 2019, ma ha fatto risalire la sua pericolosità sociale al 2005, senza fornire, però, alcuna specifica motivazione circa l'esistenza di un qualsiasi elemento fattuale che consenta di ritenere illeciti i proventi impiegati prima del 2007, e senza rispondere alle deduzioni esposte dalla Lascarache nel suo ricorso. Ha violato, perciò, l'art. 24 d.lgs. n. 159/2011, confiscando una parte di patrimonio formatosi quando il ricorrente non era socialmente pericoloso, ovvero ha violato i principi normativi in merito alla valutazione della pericolosità sociale e alla sua conseguente perimetrazione. 3.2.Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione di legge, per la mancanza o la mera apparenza della motivazione in merito alla confisca dei beni intestati a [OSCURATO:PERSONA], terza interessata. Il tribunale della prevenzione aveva ritenuto che i beni intestati alla donna, moglie separata del proposto, fossero nella disponibilità di quest'ultimo sulla base della presunzione semplice stabilita dall'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, ritenendo irrilevante la loro intervenuta separazione, a seguito di un pernottamento del proposto nella residenza della ex-moglie e per avere quest'ultima continuato a lavorare nelle aziende sequestrate. La Corte di appello non ha preso in esame il ricorso contro tale parte del provvedimento, ed ha ribadito la confisca in danno di [OSCURATO:PERSONA] senza alcuna motivazione. Nell'appello, però si deduceva la mancanza di elementi fattuali o di situazioni che avallassero concretamente l'ipotesi accusatoria di una intestazione fittizia dei beni ai familiari, e di una disponibilità di tali beni da parte del proposto, avendo il tribunale fatto ricorso esclusivamente alla presunzione semplice sopra indicata, in contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 non stabilisce alcuna presunzione. 3.3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione di legge, per la mancanza o la mera apparenza della motivazione, in relazione alla confisca dei beni intestati a [OSCURATO:PERSONA] e da questi trasferiti alla figlia [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha confermato la decisione del tribunale di ritenere sussistente la disponibilità in capo al proposto dei beni intestati al suocero [OSCURATO:PERSONA], ritenendo tale intestazione fittizia, nonostante le diverse prove costituite dai documenti forniti dalla difesa. Il decreto è errato in primo luogo perché ha ritenuto di provenienza illecita tutti i denari transitati sul conto di [OSCURATO:PERSONA], mentre l'illiceità della provenienza, da intendersi come derivante direttamente da reato, deve essere provata con riferimento ad ogni singolo bene, e non all'intero patrimonio. In questo caso, nessuna prova è stata acquisita a carico dell'intestatario [OSCURATO:PERSONA], i cui beni sono stati ritenuti di provenienza illecita solo sulla base della precarietà delle sue condizioni economiche e di una lettura parcellizzata dei vari elementi raccolti. Anche la sua qualità di interposto fittizio è stata affermata, dalla Corte di appello, senza indicare alcun elemento concreto di prova. La Corte di appello, infatti, ha affermato la provenienza dal proposto della somma di € 350.000 versata da [OSCURATO:PERSONA] su un proprio conto corrente, affidandosi fideisticamente alle affermazioni della Guardia di Finanza, e senza dare rilievo alle contrarie dichiarazioni del teste della difesa Tavoni, ai documenti depositati e agli ulteriori elementi di prova forniti da [OSCURATO:PERSONA] con la memoria depositata in data 19/01/2024, quest'ultima neppure presa in esame. 3.4. Con il quarto motivo di ricorso, infine, i ricorrenti deducono la violazione di legge, per l'avvenuto deposito della decisione oltre il termine di efficacia della confisca stabilito dall'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 Il termine di efficacia della confisca decorre dal 09/03/2023, per cui esso scadeva in data 08/09/2024; la Corte di appello solo in data 23/08/2024 ha emesso un provvedimento con cui sospendeva detto termine per 90 giorni, coincidente con il termine entro cui aveva riservato il deposito della decisione, ed ha poi depositato quest'ultima in data 06/12/2024, quindi ben oltre il termine di efficacia sopra indicato. All'ultima udienza, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello aveva in effetti chiuso il verbale riservando la decisione in 90 giorni, ma tale riserva non consente di ritenere applicabile la sospensione prevista dall'art. 7, comma 10-septies d.lgs. n. 159/2011, perché il giudice deve espressamente dichiarare di avvalersi di un maggior termine per il deposito della decisione per la complessità della stessa, mentre una tale valutazione non è contenuta nel verbale. 4. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi. 4.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge penale e processuale, per l'avvenuto superamento del termine di un anno e sei mesi per il grado di appello, in assenza di sospensioni. Il procedimento di appello ha visto, dopo il termine della discussione, un rinvio per repliche all'udienza del 04 aprile 2024. A tale udienza la Corte di appello ha chiuso il verbale riservando la decisione in 90 giorni, ma ha poi depositato il provvedimento decisorio il 06 dicembre 2024. Poiché il ricorrente ha depositato il proprio ricorso per ultimo, in data 09 marzo 2023, è evidente che il giudizio si è protratto per quasi ventuno mesi. Solo in data 23 agosto 2024 la Corte ha emesso un provvedimento nel quale afferma che il termine stabilito dall'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 deve intendersi sospeso per i 90 giorni indicati nel verbale dell'ultima udienza, ma tale provvedimento non può attribuire ex post un effetto sospensivo a detta “riserva”, né può costituire una proroga in senso tecnico. La giurisprudenza di legittimità ha escluso che possa applicarsi al procedimento di prevenzione l'istituto della sospensione nella pendenza dei termini per il deposito della sentenza, di cui all'art. 304 cod. proc. pen., essendo qui previsto il diverso istituto della proroga. La proroga, peraltro, deve essere disposta con decreto motivato, nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, situazione non invocata nel presente caso. Non è applicabile neppure la disciplina di cui all'art. 544, commi 2 e 3, cod. proc. pen.: il mancato rispetto del termine per il deposito della sentenza, nel processo penale, non comporta l'inefficacia del processo, mentre nel giudizio di prevenzione è espressamente prevista la perdita di efficacia della misura disposta. Al ritardo nel deposito dei motivi del decreto consegue, pertanto, la perdita di efficacia di tutte le misure adottate o confermate. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge processuale per l'omessa motivazione in merito alla dedotta violazione del divieto di bis in idem, eccepita con la memoria del 25/05/2023. Tale eccezione, che emerge dal raffronto tra l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna del 22 ottobre 2019 e la misura di prevenzione chiesta dalla Procura della Repubblica di Bologna sui medesimi beni immobili e poi sul denaro derivante dalla loro vendita e sui beni acquistati con parte di tale provento, è stata riportata nel decreto impugnato, ma non è stata fatta oggetto di alcuna valutazione. L'eccezione consiste nel fatto che gli immobili a F. 154, part. 37 sub 89 e 166, acquistati dalla madre del ricorrente il 27/03/2003 e da lei venduti nel 2021 consegnando parte del ricavato al figlio, per partecipare all'asta fallimentare in cui egli ha acquistato due compendi aziendali, sono stati ritenuti acquistati con proventi illeciti perché derivanti da evasione fiscale contestata alla Lascarache nel procedimento n. 16171/2017 pendente davanti al Tribunale di Bologna, ma il loro sequestro, disposto in quel procedimento penale, era stato revocato dal tribunale del riesame con ordinanza del 22 ottobre 2019, confermata dalla corte di cassazione, che aveva escluso la sussistenza di un nesso di pertinenzialità tra detti immobili e i delitti in base ai quali il decreto qui impugnato ha perimetrato la pericolosità sociale del proposto. Tale pronuncia impediva al pubblico ministero di disporre su di essi, in mancanza di fatti nuovi, una misura ablatoria identica nella sostanza, dal momento che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che al procedimento di prevenzione, pur caratterizzato da un ampio margine di autonomia rispetto al procedimento di cognizione, deve comunque applicarsi la categoria della preclusione processuale. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge penale, per avere la Corte di appello disposto la confisca di beni in assenza di correlazione temporale tra il loro acquisto e il perimetro della pericolosità sociale Il decreto impugnato afferma che il proposto, padre del ricorrente, ha commesso solo a partire dal 2007 dei gravi delitti aventi finalità lucrativa, ma ha poi allargato il periodo di pericolosità sostenendo che la prima condotta delittuosa risalirebbe al novembre 2005, senza ricostruire in modo specifico le ragioni di tale allargamento. Pertanto l'immobile a F. 154, part. 37 sub 49 e 75, acquistato da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e intestato al ricorrente con atto notarile del dicembre 2005, non è suscettibile di confisca di prevenzione, in quanto acquistato al di fuori del periodo di pericolosità accertato, e così non sono suscettibili di confisca le quote societarie della [OSCURATO:SOCIETA]., perché acquistate con i proventi della vendita di un immobile acquistato dalla madre del ricorrente nel 2003, sempre al di fuori del periodo di accertata pericolosità. 5. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è articolato in un unico motivo, con il quale la ricorrente deduce la violazione degli artt. 10 e 27 d. lgs. n. 159/2011, per l'omessa declaratoria di nullità dei decreti di sequestro, compreso quello emesso dal tribunale della prevenzione, in quanto emessi senza integrare il contraddittorio con lei stessa, quale terza interessata. La proposta, pervenuta al tribunale della prevenzione in data 10/06/2022, conteneva la richiesta di confisca di somme di denaro nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], suocero del proposto [OSCURATO:PERSONA] e padre, oltre che della moglie di questi, anche della ricorrente. Il decreto era stato adottato in data 14 luglio 2022 ma, nelle more della sua notifica, [OSCURATO:PERSONA] era deceduto, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L'atto, perciò, era stato notificato ai suoi eredi, individuati solo in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figli del predetto, ai quali venivano altresì notificati l'avviso di fissazione dell'udienza e il provvedimento di confisca adottato a seguito di questa. La figlia pretermessa, [OSCURATO:PERSONA], solo su sua richiesta veniva citata a comparire nel procedimento davanti alla Corte di appello, per un'udienza appositamente rinviata al fine di consentirle la presenza, previa notifica del decreto emesso dal tribunale. Ella immediatamente eccepiva la nullità del procedimento di primo grado e del decreto emesso, per l'omessa citazione di lei stessa, quale terza interessata. La decisione assunta dalla Corte di appello, che ha respinto l’eccezione di nullità assoluta del procedimento, è errata perché in contrasto con l'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, richiamato dall'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, secondo cui le disposizioni relative alla citazione degli interessati sono previste a pena di nullità. La Corte ha citato, a supporto di tale decisione, delle pronunce della corte di cassazione del tutto inconferenti. 6. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve prendersi atto che il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato formulato anche dal proposto [OSCURATO:PERSONA], il quale non risulta, però, avere impugnato il decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Bologna. Tale decreto, pertanto, è divenuto definitivo nei suoi confronti, stante la sua omessa impugnazione, ed egli non è legittimato a ricorrere avverso il decreto emesso dalla Corte di appello, perché essa non ha assunto provvedimenti a seguito di sue censure o deduzioni ed ha respinto l'unico appello proposto nei suoi confronti, con il quale il pubblico ministero aveva richiesto l'applicazione anche della misura di prevenzione personale. Il ricorso presentato nell'interesse del proposto, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione, ed egli deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo indicare in euro 3.000, manc ando elementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (sentenza n. 186/2000 Corte cost.). 2. I ricorsi proposti dalle altre parti sono, nel loro complesso, infondati, e devono essere respinti. In primo luogo devono essere valutati i motivi di carattere processuale proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], per la loro evidente pregiudizialità rispetto ai motivi di merito. 2.1. Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi alla perdita di efficacia del provvedimento di confisca per l'avvenuto superamento del termine di un anno e sei mesi per il grado di appello, sono infondati e devono essere rigettati. La Corte di appello, infatti, ha applicato la norma di cui all'art. 7, comma 10- septies d.lgs. n. 159/2011, richiamata dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, a sua volta richiamato dall'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159/2011. Detta norma stabilisce che, in caso di stesura di una motivazione particolarmente complessa, il giudice può indicare un termine maggiore per il deposito del provvedimento, non superiore a novanta giorni, e la Corte di appello, nel verbale dell'udienza conclusiva del 04 aprile 2024, ha esplicitamente annotato tale riserva. Con provvedimento emesso fuori udienza in data 23 agosto 2024, poi, la Corte di appello ha precisato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 24, comma 2, e 27, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, il termine di un anno e sei mesi per il deposito della motivazione doveva ritenersi sospeso per il periodo di novanta giorni, applicato ai sensi dell'art. 7, comma 10-septies d.lgs. n. 159/2011. Questa Corte ha affermato che «In tema di procedimento di prevenzione, ai fini della sospensione dei termini di efficacia della confisca per la particolare complessità della motivazione, ai sensi dell'art. 7, comma 10-septies d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione a quanto previsto dall'art. 24 del medesimo d.lgs., è necessario che il collegio giudicante indichi nel verbale d'udienza l'intenzione di avvalersi della facoltà di depositare la decisione oltre il termine ordinario di quindici giorni» (Sez. 1, n. 4489 del 26/10/2022, dep. 2023, Rv. 284166-02). La Corte di appello, pertanto, si è conformata a tale indirizzo, a cui si ritiene di aderire in quanto fondato sulla lettera e sulla ratio delle norme citate: il legislatore, stante la fissazione di un preciso termine per la perdita di efficacia della confisca di prevenzione, ha ritenuto opportuno stabilire la possibilità di un suo prolungamento quando il giudice prevede che la stesura della motivazione richiederà un lungo tempo, mediante l'applicazione dell'istituto della sospensione del decorso di tale termine in quel periodo. L'applicazione di tale sospensione non richiede una specifica motivazione, in quanto non prescritta dall'art. 7, comma 10-septies d.lgs. n. 159/2011; la norma è analoga a quella di cui all'art. 544 cod. proc. pen., per la quale la giurisprudenza di legittimità ha sempre sostenuto la non indispensabilità di una motivazione per la fissazione di un termine per il deposito della sentenza superiore a quello determinato alla legge, motivazione la cui mancanza, quindi, non comporta alcuna conseguenza di natura sanzionatoria (si vedano Sez. 4, n. 6504 del 29/10/1999, dep. 2000, Rv. 216687; Sez. 6, n. 11737 del 31/01/2024, Rv. 286203). Del tutto infondato è il richiamo, da parte dei ricorrenti, all'istituto della proroga del termine di efficacia, previsto anch'esso dall'art. 24 d.lgs. n. 159/2011, trattandosi di istituto del tutto diverso dalla sospensione, perciò legittimamente fondato su presupposti diversi e necessitante di una specifica motivazione circa la complessità delle indagini (si veda, sulla coesistenza e diversità dei due istituti, Sez. 6, n. 35803 del 24/09/2020, Rv. 280177). Peraltro la lettura del provvedimento impugnato evidenzia la sua particolare complessità, per il numero di parti coinvolte e la pluralità e diversità delle questioni sollevate. Sono errate, infine, l'affermazione, contenuta nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui solo con il provvedimento emesso in data 23 agosto 2024 la Corte di appello avrebbe dichiarato la sospensione per il periodo di novanta giorni, e l'affermazione, contenuta nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il provvedimento del 23 agosto 2024 sarebbe inidoneo ad attribuire ex post un effetto sospensivo alla riserva di un termine maggiore per il deposito della decisione: infatti la riserva di un maggior termine per il deposito della decisione è contenuta nel verbale dell'udienza del 04 aprile 2024, e il suo effetto sospensivo è previsto dalla legge, che lo fa conseguire alla mera verbalizzazione, in udienza, di un termine maggiore per la decisione, come sopra precisato. Il provvedimento emesso in data 23 agosto 2024, pertanto, ha un contenuto meramente ricognitivo, diretto a ricordare alle parti che il termine di cui all'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 era sospeso per novanta giorni in virtù della riserva indicata nel verbale di udienza. E' appena il caso di evidenziare che il deposito della decisione è avvenuto entro il termine di un anno e sei mesi, prolungato dei novanta giorni di sospensione, decorrente dal 09 marzo 2023, come ricordato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo all'asserita violazione del divieto di bis in idem, è manifestamente infondato. In primo luogo deve essere respinta l'eccezione di un vizio del provvedimento per l'omessa motivazione su detta questione, proposta con una memoria: la Corte di appello ha preso atto della proposizione dell'eccezione, riportandola alla pag. 56 del proprio decreto, e l'omissione di una esplicita motivazione di rigetto è giustificata dalla sua manifesta infondatezza e non può, in ogni caso, formare oggetto di ricorso in cassazione. E' nota, infatti, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «In tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio» (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745, tra le molte). In secondo luogo, deve ritenersi insussistente una preclusione processuale derivante da una misura cautelare reale disposta in sede penale, potendo le due misure coesistere (si veda Sez. 5, n. 11047 del 22/11/2004, dep. 2005, Rv. 231061), ed essendo la decisione relativa ad una misura cautelare, per sua natura, non definitiva ma assunta allo stato degli atti, pertanto inidonea a creare un rapporto di pregiudizialità nel procedimento di prevenzione (vedi, in motivazione, la sentenza sopra citata). Inoltre, questa Corte ha stabilito che «In tema di divieto di bis in idem nel procedimento di prevenzione, dalla statuizione giudiziale definitiva resa in procedimenti diversi può derivare una forma di preclusione processuale operante a condizione che sussista identità del compendio probatorio e del thema decidendum con riguardo sia all'oggetto che ai presupposti di esso» (Sez. 6, n. 7072 del 14/07/2021, dep. 2022, Rv. 283462-02; vedi anche Sez. 1, n. 42172 del 23/06/2023, Rv. 285374). Nel caso di specie, non solo il ricorso non cita l'esito, definitivo o meno, del procedimento nel corso del quale il tribunale del riesame revocò il sequestro degli immobili acquistati da [OSCURATO:PERSONA] nel 2003, né riferisce l'identità dei presupposti del sequestro operato in quel procedimento, ma dalla lettura dell'ordinanza emessa dal tribunale del riesame in data 22 ottobre 2019, allegata al ricorso, risulta evidente che i presupposti per il sequestro di prevenzione, illustrati alle pagg. 25 e 26 del decreto impugnato riportando il contenuto del provvedimento emesso dal tribunale della prevenzione, sono del tutto diversi da quelli in base al quale il tribunale del riesame ha escluso il nesso di pertinenzialità tra detti immobili e i delitti di bancarotta fraudolenta e di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Il tribunale del riesame, infatti, ha valutato l'insussistenza di un vincolo di pertinenzialità diretta, escludendo che il denaro impiegato nel 2003 per l'acquisto degli immobili potesse derivare dai delitti contestati, in particolare quello di bancarotta fraudolenta distrattiva, ritenuto commesso solo a partire dal 2006 o dal 25/11/2005 in relazione ad una prima operazione distrattiva, stante la distanza temporale tra tali condotte, mentre il tribunale della prevenzione ha, come consentito in questa procedura, ricondotto l'acquisto di tali beni entro il perimetro della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta sussistente a partire dal 25/11/2005, in base all'epoca di pagamento della maggior parte del prezzo attraverso il versamento delle rate del mutuo acquisito nel 2003, affermando perciò che le somme impiegate per il pagamento di tali rate sono di provenienza illecita perché frutto di attività non lecita, come dimostrato dalla sproporzione reddituale in cui la Lascarache e il proposto versavano ininterrottamente, tra il 2005 e il 2018. La totale diversità dei presupposti del sequestro di prevenzione, rispetto a quella revocato dal tribunale del riesame, rende del tutto insussistente la eccepita preclusione processuale, e manifestamente infondata l'eccezione di violazione del divieto di bis in idem. 3. Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi alla illegittimità delle confische perché disposte a seguito di una errata perimetrazione della pericolosità del proposto [OSCURATO:PERSONA], sono infondati. Preliminarmente deve prendersi atto che le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto da tempo presente tra le sezioni semplici, hanno ritenuto non ammissibile la contestazione della correttezza della perimetrazione anche da parte del terzo interessato: secondo l'informazione provvisoria di decisione n. 3/2025, depositata in data 27 marzo 2025 (non risultando ancora depositata la motivazione della decisione), «In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati. A tal fine può dedurre ogni elemento utile in relazione al thema probandum». Tale autorevole principio appare sicuramente preferibile all'indirizzo opposto, non essendo di specifico e diretto interesse del terzo la contestazione della perimetrazione della pericolosità qualora egli sia un intestatario solo fittizio dei beni, non danneggiato perciò dalla loro confisca perché non ne è l'effettivo titolare, e tale perimetrazione non sia stata, invece contestata dal proposto (o la sua contestazione sia stata respinta), reale intestatario di detti beni e unico soggetto legittimato ad ottenerne la eventuale restituzione. I motivi dei due predetti ricorrenti, presentati prima della decisione della Suprema Corte nel suo massimo consesso e fondati sul diverso indirizzo applicato da altre pronunce (vedi Sez. 1, n. 19094 del 15/12/2020, Rv. 281362; Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 272608), sono peraltro errati nel merito. La Corte di appello, richiamandosi esplicitamente alla decisione del tribunale della prevenzione, ha motivato in maniera approfondita, e perciò non assente né apparente, la correttezza della datazione al 25/11/2005 della perimetrazione della pericolosità del proposto [OSCURATO:PERSONA], determinandola per il periodo dal 2005 al 2020. L'affermazione che egli, oltre ad avere commesso reati sicuramente lucrativi dal 2007, già il 25/11/2005 ha compiuto un primo atto lucrativo, cioè la distrazione di beni da una società poi lasciata fallire, è giuridicamente corretta e fondata su elementi oggettivi, non smentiti neppure dai ricorrenti. In quella data, infatti, è stata distratta la pizzeria “[OSCURATO:PERSONA]”, che la società che ne era titolare, la [OSCURATO:SOCIETA], cedette alla [OSCURATO:PERSONA] srl al fine di sottrarla alla garanzia del pagamento dei rilevanti debiti fiscali già maturati, avendo la società omesso ogni versamento tributario sin dal 2001, utilizzando il meccanismo fraudolento oggetto del procedimento penale n. 16171/2017 R.G.N.R., ben spiegato dal tribunale della prevenzione, come riportato dalla pag. 16 e più specificamente dalla pag. 19 del decreto impugnato. Con tale condotta, infatti, secondo i giudici della prevenzione «è stata posta in essere la prima rilevante condotta delittuosa, che ha comportato un notevole vantaggio nella misura in cui l'intera azienda è stata sottratta all'esecuzione coattiva da parte del fisco, con la possibilità di reinvestire l'ingentissima somma risparmiata in altri beni, quali i beni immobili acquistati nel dicembre 2005» (così alla pag. 25). L'indicazione di una prima condotta lucrativa commessa nel 2007, cioè il delitto di truffa per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato dal Tribunale di Rovigo, non è in contrasto con l'accertamento della sussistenza del precedente atto lucrativo, consumato all'interno di una complessa vicenda che ha portato solo nel 2010 alla dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], in relazione al quale è contestato il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva: è notorio, infatti, che un reato fallimentare si consuma con la dichiarazione di fallimento, ma la condotta distrattiva può essere di molti anni precedente. Per motivare l'applicazione di una misura di prevenzione a colui che viva abitualmente di proventi di attività delittuosa si può far risalire la pericolosità a quando egli comincia a formare la provvista illecita, e questa Corte ha sempre sostenuto che le misure di prevenzione sono applicabili anche in presenza di condotte non accertate giudizialmente (Sez. 2, n. 37849 del 30/05/2024, Rv. 287063; Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Rv. 271372). Le ragioni dell'anticipazione della data di perimetrazione al 25/11/2005, pertanto, sono ampiamente e logicamente esposte nel decreto impugnato, che si richiama, come detto, alla decisione del tribunale della prevenzione, e l'affermazione di una carenza o apparenza di motivazione sul punto, contenuta nei due motivi di ricorso indicata, è infondata. La confisca dei beni contestata, in particolare, nel terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], non è stata disposta, pertanto, in violazione di legge. L'acquisto dell'immobile identificato catastalmente a F. 154, part. 37 sub 49 e 75 rientra, infatti, nel perimetro della pericolosità del proposto perché l'operazione risale al [OSCURATO:DATA_NASCITA], e non viene negata la fittizietà della sua intestazione a detto ricorrente, che all'epoca aveva solo tre anni. Anche il denaro provento della vendita dell'immobile accatastato a F. 154, part. 37 sub 89 e 166, acquistato da [OSCURATO:PERSONA] nel 2003, rientra nel perimetro della pericolosità dal momento che, come già indicato nel precedente paragrafo 2.2., il tribunale ha ritenuto che la maggior parte del denaro investito per tale acquisto sia stato versato tra il 2005 e il 2018, per pagare le rate del mutuo appositamente contratto, circostanza che rende l'intero immobile provento di attività illecita: pertanto ogni reimpiego del denaro ricavato da [OSCURATO:PERSONA] dalla sua vendita, asseritamente utilizzato, secondo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per l'acquisto delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] o per partecipare all'asta fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA], ha natura illecita, e la confisca dei proventi di tali reinvestimenti è pronunciata legittimamente, in conformità alle previsioni normative. 4. Il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo alla carenza di motivazione in relazione alla disponibilità del proposto sui beni confiscati alla ricorrente, erroneamente ritenuta una intestataria fittizia, è infondato e deve essere rigettato. Il ricorso articola la doglianza sotto due profili, sia lamentando una omessa valutazione del motivo di appello da parte della Corte, sia ribadendo l'erroneità del provvedimento del tribunale, che avrebbe affermato la fittizietà dell'intestazione solo sulla base della presunzione semplice stabilita dall'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. Tali argomentazioni non sono fondate. Il decreto impugnato, infatti, dalla pag. 77 ripercorre la motivazione fornita dal tribunale, affermando esplicitamente di condividerla anche quanto alla sussistenza di una interposizione fittizia di [OSCURATO:PERSONA], e rinviando alle sue valutazioni, riportate alla pag. 21. Il giudice dell'impugnazione, quindi, ha nuovamente valutato la sussistenza della interposizione fittizia, benché tale questione non fosse stata esplicitata nell'atto di appello ma fosse stata solo proposta nella memoria depositata successivamente, risultando pertanto inammissibile se da interpretare come un “motivo nuovo” (si vedano, sul punto, Sez. 2, n. 15940 del 19/02/2016, Rv. 266668; Sez. 3, n. 25868 del 20/02/2024, Rv. 286729). Questa parte del motivo di ricorso, pertanto, è inammissibile perché, di fatto, deduce non un'assenza della motivazione, vizio che questa Corte ritiene costituire una violazione di legge processuale con riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., ma un vizio della stessa, ritenuta non corretta nel merito: il ricorso avverso i provvedimenti emessi in sede di prevenzione, però, è consentito solo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. Il ricorso è infondato nella parte in cui contesta, come violazione di legge, l'applicazione, da parte del tribunale, della presunzione di cui all'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 per affermare la fittizietà dell'intestazione in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Il tribunale, al contrario, ha esplicitamente affermato che «l'unica presunzione legislativa di interposizione fittizia sia quella indicata nell'art. 26 comma 2° cod. antimafia», così conformandosi alla più recente giurisprudenza di legittimità (vedi Sez. 2, n. 14981 del 09/01/2020, Rv. 279224), ed ha ritenuto provata la fittizietà delle intestazioni in favore di [OSCURATO:PERSONA] dal rapporto di coniugio con il proposto, non superato dalla intervenuta separazione coniugale perché il proposto continua a permanere nell'abitazione della ex-moglie, i due continuano ad essere legati da rapporti economici, e la donna continua a collaborare con lui nella sue attività imprenditoriali, e dalla totale mancanza di disponibilità economica da parte della stessa. Questa valutazione, che la Corte di appello ha pienamente condiviso, risulta pertanto fondata su elementi concreti ed oggettivi, ed è conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità e li faccia apparire formalmente come beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sulle quali grava, pertanto, l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità degli stessi onde sottrarli alla confisca (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondato il ricorso dei figli del prevenuto sul rilievo che i giudici di merito avessero correttamente motivato in ordine all'impossibilità dei figli minori di acquistare il bene con redditi propri)» (Sez. 2, n. 7346 del 17/01/2023, Rv. 284387; vedi anche Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, Rv. 271222). Infatti, secondo questa Corte, anche «i rapporti di parentela, affinità e convivenza diversi da quelli indicati dall'art. 26, comma secondo, d.lgs. n. 159 del 2011, pur non comportando una presunzione relativa, integrano una circostanza di fatto significativa, con elevata probabilità, della fittizia intestazione di beni in capo al proposto, lì dove il familiare risulti sprovvisto di effettiva capacità economica» (Sez. 6, n. 14600 del 16/02/2021, Rv. 281611). La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] risulta priva di risorse economiche proprie, ma cointeressata alla gestione delle attività riconducibili al proposto ovvero utilizzatrice dei denari provenienti da esse, o meglio dall'evasione fiscale da queste praticata, con i quali sono stati acquistati i vari immobili a lei confiscati: la Corte di appello ha dettagliatamente evidenziato, dalla pag. 76, che i denari utilizzati per il pagamento delle rate dei mutui accesi per l'acquisto degli immobili confiscati provenivano dalle società del proposto o da lui direttamente, il quale aveva anche la delega ad operare sul conto corrente personale della moglie. E' pertanto logica e legittima la deduzione che tali beni siano nella disponibilità del proposto, avendo egli versato, personalmente o per il tramite delle società da lui amministrate anche di fatto, la maggior parte del denaro necessario per il loro acquisto. Il ricorso contesta genericamente la sufficienza della valutazione compiuta dai giudici di merito, ma non offre alcun elemento che contrasti l'accertamento compiuto dalla guardia di finanza circa le modeste disponibilità economiche personali di [OSCURATO:PERSONA], e circa la provenienza dal proposto del denaro impiegato per l'acquisto dei beni o per il pagamento delle rate dei relativi mutui. Esso, pertanto, deve essere ritenuto infondato sotto tale profilo. 5. Anche il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo alla carenza di motivazione in relazione alla disponibilità del proposto sui beni già intestati o riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e da questi trasferiti alla figlia [OSCURATO:PERSONA], è infondato e deve essere rigettato. La Corte di appello, dalla pag. 88, ha dettagliatamente ricostruito i rapporti economici intercorsi tra il proposto e il predetto soggetto, padre di sua moglie [OSCURATO:PERSONA], verificando che i denari versati sul conto corrente di quest'ultimo, e utilizzati da [OSCURATO:PERSONA], provengono direttamente dal proposto, e quindi dalla sua attività illecita, ed ha ribadito che [OSCURATO:PERSONA] è persona prova di risorse economiche proprie, cosicché tutto il denaro presente sui suoi conti correnti o da lui ceduto alla figlia, nonché tutti i beni pervenuti agli eredi dopo la sua morte, devono ritenersi di provenienza illecita, in quanto intestati a lui dal proposto nel periodo di perimetrazione della sua pericolosità. Il ricorso deduce la sussistenza di una violazione di legge con riferimento all'art. 24 d.lgs. n. 159/2011, sostenendo che la confisca di quei beni sia avvenuta senza la prova rigorosa della loro illecita provenienza, ma contesta in realtà la completezza della motivazione, sul punto, del decreto impugnato, asserendo che non sono stati indicati elementi precisi e certi, idonei a dimostrare l'intestazione fittizia in favore di [OSCURATO:PERSONA], e che è stata omessa una valutazione completa delle prove contrarie offerte dalla difesa, anche relative alla capacità economica dell'intestatario. Il motivo di ricorso, pertanto, censura, in concreto, un vizio di motivazione più che una violazione di legge, e dovrebbe perciò essere dichiarato inammissibile. Il decreto impugnato, peraltro, offre una motivazione completa ed esaustiva circa gli elementi che fanno ritenere [OSCURATO:PERSONA] del tutto impossidente, e provenienti dal proposto i denari confluiti sul suo conto corrente, in particolare la somma di € 350.000 transitata dal proposto al Lascarache e poi a sua figlia Maria, e ne ribadisce la fondatezza anche alla luce delle obiezioni sollevate con la memoria difensiva, esaminata dalla pag. 91. L'accertamento compiuto dalla guardia di finanza, infatti, non viene riproposto “fideisticamente”, così come affermato dalla ricorrente, bensì è stato confrontato con elementi oggettivi, quali: la dichiarazione resa dal figlio di [OSCURATO:PERSONA], Ionel, nel corso di un diverso procedimento penale circa l'assenza di proprietà e di attività imprenditoriali da parte di suo padre, dichiarazione ritenuta più credibile di quella, generica, che sarebbe stata resa da tale [OSCURATO:PERSONA]; la foto relativa all'abitazione del predetto [OSCURATO:PERSONA], che risulta molto modesta; la prova che fosse la figlia Maria ad effettuare piccoli versamenti di denaro in favore del padre; infine la ritenuta scarsa affidabilità dei documenti presentati dalla difesa, sia quelli relativi alla cessione di un'officina, sia quelli relativi al versamento della somma di € 350.000, per la presenza su di essi di numerose anomalie e incongruenze. La confisca dei beni intestati a [OSCURATO:PERSONA] o da lui provenienti, pertanto, è stata disposta sulla base di una attenta valutazione della sua qualità di intestatario fittizio di beni nella disponibilità del proposto, dedotta attraverso plurimi elementi concreti e convergenti, e conseguentemente sulla base della provenienza illecita di tali beni e denari, da lui ceduti alla figlia Maria. 6. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], infine, deve essere dichiarato infondato, e rigettato. L'affermazione della insussistenza di alcuna nullità, contenuta nel decreto impugnato, è infatti corretta. L'art. 23 d.lgs. n. 159/2011 prevede che nel procedimento applicativo di una misura di prevenzione patrimoniale si applichino le norme dettate per il procedimento relativo alle misure di prevenzione personale «in quanto compatibili»; la compatibilità tra i due procedimenti, infatti, non è piena, in particolare per la possibile presenza di terzi interessati all'applicazione della misura patrimoniale, difficilmente ipotizzabile nel caso di applicazione di una misura personale. In particolare l'art. 7, comma 7, d.lgs. n. 159/2011, nella parte in cui stabilisce che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza per l'applicazione della misura di prevenzione ai soggetti interessati è prevista a pena di nullità, deve ritenersi relativo solo alla persona del proposto, direttamente interessato a contestare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione anche della misura di prevenzione patrimoniale, mentre detta sanzione non opera in caso di omesso avviso dell'udienza ai terzi proprietari del bene sequestrato o che vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento: l'art. 23, commi 2 e 4, d.lgs. n. 159/2011, stabilisce infatti che detti soggetti vengono «chiamati ad intervenire» nel procedimento. La diversa terminologia utilizzata dalla norma chiarisce che essi sono legittimati ad intervenire, ma non sono i diretti destinatari del decreto di fissazione dell'udienza previsto dall'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. Tali soggetti, infatti, non sono parti necessarie nel procedimento applicativo della misura di prevenzione patrimoniale, nei confronti delle quali l'omissione dell'avviso di fissazione dell'udienza legittima la sanzione della nullità del procedimento: questo ha ad oggetto la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura, in ordine ai quali il terzo interessato, alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite di cui all'informazione provvisoria di decisione n. 3/2025 sopra citata, può solo contestare la fittizietà dell'intestazione a lui stesso, ed il legislatore ha previsto il suo intervento solo al fine di favorire l'immediato contraddittorio con un soggetto titolare di un diritto opponibile alla confisca. La non necessità della presenza dei terzi interessati in detto procedimento è dimostrata anche dal fatto che essi possono far valere il proprio diritto nel giudizio di esecuzione, che essi possono instaurare dopo la confisca del bene, qualora non siano stati chiamati a partecipare al procedimento applicativo. Questa Corte ha infatti stabilito, in relazione ai terzi titolari di un diritto reale o personale di godimento o di un diritto reale di garanzia sul bene sequestrato, la cui posizione è equiparata ai terzi titolari di un diritto di proprietà o comproprietà dal comma 4 dell'art. 23 d.lgs. n. 159/2011, che «il terzo che vanta diritti reali di garanzia sui beni in sequestro, a norma dell'art. 23, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'art. 5, comma 7, legge 17 ottobre 2017, n. 161, dev'essere citato nel giudizio di prevenzione finalizzato all'applicazione della confisca, nell'ambito del quale ha diritto di chiedere il riconoscimento del proprio credito, ma non è un litisconsorte necessario, posto che l'inosservanza della previsione citata non è sanzionata da nullità » (Sez. 6, n. 4924 del 12/11/2024, dep. 2025, Rv. 287630) e che «Nel procedimento di prevenzione, la violazione del diritto del titolare di un diritto personale di godimento a partecipare al giudizio per l'applicazione di misure patrimoniali sul bene, previsto dall'art. 23, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non determina l'invalidità della confisca eventualmente disposta, ma legittima il medesimo soggetto a proporre incidente di esecuzione per far valere le stesse ragioni che avrebbe potuto prospettare prima dell'adozione del provvedimento di ablazione» (Sez. 6, n. 41204 del 08/06/2017, Rv. 270981). Infatti «Nel procedimento di prevenzione patrimoniale, il terzo proprietario di un bene sottoposto a confisca, acquistato in data antecedente il sequestro, erroneamente non citato nella fase della cognizione, può proporre incidente di esecuzione al fine di ottenere la revoca ex tunc del provvedimento ablatorio, gravando sull'accusa, anche in tale procedimento, l'onere della prova della eventuale fittizietà dell'intestazione» (Sez. 1, n. 6745 del 05/11/2020, dep. 2021, Rv. 280528). L'indicata interpretazione del combinato disposto dell'art. 23, commi 2 e 4, e dell'art. 7, comma 7, d.lgs. n. 159/2011 trova conforto nelle statuizioni della giurisprudenza di legittimità relative a situazioni analoghe, avendo questa Corte stabilito, ad esempio, che costituisce una mera irregolarità l'omessa citazione, nel giudizio di cognizione, del terzo interessato al provvedimento di confisca ai sensi dell'art.12-sexies d.l. n. 306/1992 (così Sez. 2, n. 38855 del 28/09/2021, Rv. 282196), ovvero che la nullità derivante dall'omessa citazione del terzo proprietario del bene sequestrato, in un procedimento di riesame del sequestro preventivo, costituisce una nullità relativa ai sensi dell'art. 181 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 13 del 30/06/1999, Lotto, Rv. 213935) Alla luce di queste ultime pronunce, peraltro, l'eventuale nullità del procedimento risulterebbe sanata dall'avvenuta chiamata in giudizio della terza interessata, durante la fase di appello. [OSCURATO:PERSONA], infatti, comparsa per eccepire di fronte alla Corte di appello la sua mancata partecipazione al procedimento davanti al tribunale, è stata citata per un'udienza alla quale il procedimento venne appositamente rinviato, ed ella si è costituita a tale udienza, limitandosi però ad eccepire la nullità del decreto di sequestro e del procedimento svolto in primo grado, a causa dell'omesso avviso a lei stessa della sua fissazione. Tale nullità, se sussistente, non può però essere ritenuta assoluta, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., non sussistendone i presupposti, ed è pertanto sanabile ai sensi degli artt. 183 e 184 cod. proc. pen. Nel presente caso, essa è stata sanata mediante la convocazione di questa ricorrente nel giudizio di appello, nel quale ella avrebbe potuto presentare le proprie deduzioni, così come avrebbe potuto proporle, in caso di mancata convocazione, instaurando un separato incidente di esecuzione (si veda, per la sanatoria di una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., Sez. 6, n. 41575 del 23/02/2018, Rv. 275673) 7. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] devono pertanto essere respinti, e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali, mentre il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rocchi