CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2025
Cassazione n. 09768/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 36113_24 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 62-bis, cod. pen., per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante di cui all'art. 80, comma 2, TU Stup. (dolendosi, in particolare, della conferma del giudizio di equivalenza delle predette attenuanti con l'aggravate contestata, non avendo i giudici di appello valorizzato il comportamento altamente collaborativo del ricorrente che, grazie alla sua confessione, avrebbe consentito la prosecuzione del processo che, diversamente, non sarebbe potuta avvenire; inoltre, sarebbe stato necessario valorizzare il comportamento processuale che sarebbe stato sempre osservante alle prescrizioni imposte con le misure detentive applicategli in sequenza; la motivazione fornita sul punto, nel senso che il bilanciamento operato in sede di primo grado era corretto sulla base della portata offensiva del fatto e in considerazione della pericolosità sociale dell'imputato non sarebbe corretta, in quanto si sarebbero dovuti tenere presenti anche gli ulteriori aspetti positivi indicati); Ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile perché meramente reiterativo di profili di doglianza già adeguatamente esaminati a confutati dai giudici di appello con motivazione del tutto coerente con le emergenze processuali e rispondente ai canoni di logicità argomentativa, e volto a prefigurare una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità ed avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, oltre ad essere manifestamente infondato richiamando vizi motivazionali non rilevabili dagli atti processuali (si v., in particolare, le considerazioni espresse a pag. 1 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali il quadro probatorio consentiva di escludere il giudizio di prevalenza tra le già riconosciuta attenuanti e l'aggravante contestata, avendo i giudici di appello confermato il riconosciuto giudizio di equivalenza in quanto equo e proporzionato alla concreta portata offensiva del fatto ed alla pericolosità sociale dell'imputato, essendo quindi sconsigliabile un'ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio sia in termini retributivi che special- preventivi); che, in particolare, detta motivazione non può ritenersi manifestamente illogica sol perché non ha valorizzato elementi, quali quelli richiamati dalla difesa, evidentemente ritenuti subvalenti dai giudici territoriali che hanno attribuito rilevanza agli indici di gravità del fatto ed alla negativa personalità del reo, così compiendo un giudizio pienamente conforme ai criteri direttivi di cui all'art. 133, cod. pen., dovendosi, peraltro, ribadire in questa sede che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450 - 01); Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2025 Il C