CassazionedecretoSezione LDecisione del 12 marzo 2026
Cassazione n. 05641/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] LAVOROil Presidente [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2039/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n.759/2023 depositata il 11/07/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che in mancanza di accettazione della rinuncia da parte della controricorrente deve provvedersi sulle spese, che si ritiene di compensare nella misura della metà in ragione della desistenza della parte ricorrente; P.Q.M Numero registro generale 2039/2024 Numero sezionale 174/2026 Numero di raccolta generale 5641/2026 Data pubblicazione 12/03/2026 Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna la ricorrente rinunciante al pagamento in favore della controricorrente delle metà delle spese del presente giudizio, liquidata in € 2000, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 11/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 2039/2024 Numero sezionale 174/2026 Numero di raccolta generale 5641/2026 Data pubblicazione 12/03/2026