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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 luglio 2021

Cassazione n. 38778/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISTOIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata il 21 luglio 2021 il Tribunale di Pistoia, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza 10 giugno 2021 con la quale lo stesso giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza di declaratoria di estinzione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, applicata con sentenza n. 396/2010 del Tribunale di Pistoia, irrevocabile il 15 settembre 2010.

L'ordinanza ha rilevato che il Prefetto di Pistoia aveva emesso il provvedimento di sospensione della patente nei cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza, provvedimento che, ancor prima della sua notifica all'interessato, aveva determinato l'inizio dell'esecuzione.

Si è aggiunto che in tema di prescrizione della pena non si applicano le norme sulla sospensione e sulla interruzione del decorso del termine di prescrizione previste in relazione alla prescrizione come causa di estinzione del reato.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo viene denunciata violazione degli artt. 172 e 173 cod. pen., in quanto il provvedimento prefettizio di sospensione della patente, emesso in data 18 aprile 2011, era stato notificato in data 26 maggio 2021, quando era ormai decorso il termine decennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 172 cod. pen. 3.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va pronunciato annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

Viene posta la questione della prescrizione, post sentenza, di sanzione amministrativa accessoria alla sanzione penale applicata dal giudice penale.

Innanzitutto, si deve rilevare che con riguardo alle sanzioni amministrative e alle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie la disciplina è dettata dall'art. 28 legge n. 689/1981 che richiama il regime civilistico della prescrizione e, in particolare, il principio secondo il quale l'inizio del procedimento determina la sospensione del decorso del termine di prescrizione.

In relazione alle sanzioni amministrative accessorie alla sanzione penale, si può porre questione delle sorti della sanzione amministrativa accessoria a fronte dell'estinzione del reato, ante o post sentenza, e dell'estinzione della sanzione penale, per prescrizione successiva alla sentenza.

Nella pendenza dell'accertamento dell'illecito penale, presupposto dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, la causa estintiva del reato determina la non applicabilità della sanzione accessoria, rispetto alla quale non opera un autonomo termine di prescrizione (Sez. 4, n. 2618 del 17/10/2018, MAGNOLER, Rv. 275079).

Con riguardo alle vicende successive alla sentenza, fase nella quale può sopravvenire una causa di estinzione del reato, ai sensi dell'art. 167 cod. pen. ovvero dell'art. 445 cod. proc. pen., o della sanzione penale, nei casi di così detta amnistia impropria, morte del reo, prescrizione, indulto, si devono fare alcune precisazioni.

In relazione alle sanzioni accessorie penali, disciplinate dagli artt. 28 e seguenti cod. pen., ciascuno degli istituti menzionati detta una disciplina specifica, e, in particolare, si è affermato che la prescrizione della pena ai sensi degli artt. 172 e 173 cod. pen. non comporta la prescrizione anche delle pene accessorie, che costituiscono effetto penale della condanna (Sez. 1, n. 33541 del 06/07/2016, Altamura, Rv. 267463).

Con riguardo alle sanzioni amministrative accessorie alla sanzione penale, si deve, innanzitutto, precisare che, a norma del combinato disposto degli artt.106, 167 cod. pen. e 445 cod. proc. peni l'estinzione del reato post sentenza i non determina, salvo espressa previsione normativa, il venir meno degli effetti penali della condanna, fra i quali rientra anche la condanna a pene accessorie.

Con specifico riferimento alle sanzioni amministrative accessorie della sospensione o revoca della patente di guida, l'art. 224 codice della strada espressamente prevede che solo l'estinzione del reato per morte del reo determina l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria, mentre "Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il Prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria ...".

E' dunque normativamente stabilito che l'estinzione del reato post sentenza, per cause diverse dalla morte del reo, non fa venir meno la sanzione amministrativa accessoria che deve essere eseguita.La medesima norma disciplina espressamente anche il caso dell'estinzione della pena successiva alla sentenza di condanna stabilendo che essa "non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria".

Su dette basi normative la giurisprudenza, con orientamento che il collegio condivide, ha affermato esservi autonomia tra la sanzione penale e la sanzione amministrativa alla prima accessoria e l'esclusiva competenza del Prefetto nella fase esecutiva della sanzione amministrativa accessoria, rispetto alla quale il giudice penale è legittimato nella sola fase dell'applicazione (Sez. 1, n. 1673/22 del 9.12.2021, Dogliani).

Dunque, anche il profilo relativo alla prescrizione della sanzione amministrativa accessoria è di competenza del Prefetto, e non del giudice penale.

Ne consegue che il provvedimento impugnato, con il quale il giudice dell'esecuzione penale ha inteso statuire sull'esecuzione della sanzione amministrativa accessoria, va annullato, senza rinvio, in quanto esercizio di potestà riservata all'autorità amministrativa.

P.Q.M.

Annulla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISTOIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 21 luglio 2021 il Tribunale di Pistoia, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza 10 giugno 2021 con la quale lo stesso giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza di declaratoria di estinzione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, applicata con sentenza n. 396/2010 del Tribunale di Pistoia, irrevocabile il 15 settembre 2010. L'ordinanza ha rilevato che il Prefetto di Pistoia aveva emesso il provvedimento di sospensione della patente nei cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza, provvedimento che, ancor prima della sua notifica all'interessato, aveva determinato l'inizio dell'esecuzione. Si è aggiunto che in tema di prescrizione della pena non si applicano le norme sulla sospensione e sulla interruzione del decorso del termine di prescrizione previste in relazione alla prescrizione come causa di estinzione del reato. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata violazione degli artt. 172 e 173 cod. pen., in quanto il provvedimento prefettizio di sospensione della patente, emesso in data 18 aprile 2011, era stato notificato in data 26 maggio 2021, quando era ormai decorso il termine decennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 172 cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va pronunciato annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Viene posta la questione della prescrizione, post sentenza, di sanzione amministrativa accessoria alla sanzione penale applicata dal giudice penale. Innanzitutto, si deve rilevare che con riguardo alle sanzioni amministrative e alle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie la disciplina è dettata dall'art. 28 legge n. 689/1981 che richiama il regime civilistico della prescrizione e, in particolare, il principio secondo il quale l'inizio del procedimento determina la sospensione del decorso del termine di prescrizione. In relazione alle sanzioni amministrative accessorie alla sanzione penale, si può porre questione delle sorti della sanzione amministrativa accessoria a fronte dell'estinzione del reato, ante o post sentenza, e dell'estinzione della sanzione penale, per prescrizione successiva alla sentenza. Nella pendenza dell'accertamento dell'illecito penale, presupposto dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, la causa estintiva del reato determina la non applicabilità della sanzione accessoria, rispetto alla quale non opera un autonomo termine di prescrizione (Sez. 4, n. 2618 del 17/10/2018, MAGNOLER, Rv. 275079). Con riguardo alle vicende successive alla sentenza, fase nella quale può sopravvenire una causa di estinzione del reato, ai sensi dell'art. 167 cod. pen. ovvero dell'art. 445 cod. proc. pen., o della sanzione penale, nei casi di così detta amnistia impropria, morte del reo, prescrizione, indulto, si devono fare alcune precisazioni. In relazione alle sanzioni accessorie penali, disciplinate dagli artt. 28 e seguenti cod. pen., ciascuno degli istituti menzionati detta una disciplina specifica, e, in particolare, si è affermato che la prescrizione della pena ai sensi degli artt. 172 e 173 cod. pen. non comporta la prescrizione anche delle pene accessorie, che costituiscono effetto penale della condanna (Sez. 1, n. 33541 del 06/07/2016, Altamura, Rv. 267463). Con riguardo alle sanzioni amministrative accessorie alla sanzione penale, si deve, innanzitutto, precisare che, a norma del combinato disposto degli artt.106, 167 cod. pen. e 445 cod. proc. peni l'estinzione del reato post sentenza i non determina, salvo espressa previsione normativa, il venir meno degli effetti penali della condanna, fra i quali rientra anche la condanna a pene accessorie. Con specifico riferimento alle sanzioni amministrative accessorie della sospensione o revoca della patente di guida, l'art. 224 codice della strada espressamente prevede che solo l'estinzione del reato per morte del reo determina l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria, mentre "Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il Prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria ...". E' dunque normativamente stabilito che l'estinzione del reato post sentenza, per cause diverse dalla morte del reo, non fa venir meno la sanzione amministrativa accessoria che deve essere eseguita.La medesima norma disciplina espressamente anche il caso dell'estinzione della pena successiva alla sentenza di condanna stabilendo che essa "non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria". Su dette basi normative la giurisprudenza, con orientamento che il collegio condivide, ha affermato esservi autonomia tra la sanzione penale e la sanzione amministrativa alla prima accessoria e l'esclusiva competenza del Prefetto nella fase esecutiva della sanzione amministrativa accessoria, rispetto alla quale il giudice penale è legittimato nella sola fase dell'applicazione (Sez. 1, n. 1673/22 del 9.12.2021, Dogliani). Dunque, anche il profilo relativo alla prescrizione della sanzione amministrativa accessoria è di competenza del Prefetto, e non del giudice penale. Ne consegue che il provvedimento impugnato, con il quale il giudice dell'esecuzione penale ha inteso statuire sull'esecuzione della sanzione amministrativa accessoria, va annullato, senza rinvio, in quanto esercizio di potestà riservata all'autorità amministrativa. P.Q.M. Annulla
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