CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 42318/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 5/11/2020 che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Asti il 6/4/2017 per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile. Le deduzioni riguardanti la motivazione in ordine alla destinazione della droga ad uso personale sono volte a sollecitare un alternativo giudizio di merito, in assenza dell'individuazione di vizi logici del ragionamento, avendo la Corte sincronicamente valorizzato la circostanza che il ricorrente non si sia proclamato assuntore di droga, il fatto che egli non sia in grado di far fronte economicamente all'acquisto di stupefacenti, quando al contrario è stato rinvenuto in possesso anche di una significativa somma di denaro, e la circostanza che il ricorrente, invece di lasciare la droga a casa, l'avesse portata con sé presso i Carabinieri, nascondendola nella borsetta dell'amica, circostanza ritenuta tale da far ritenere che il quantitativo dovesse essere ceduto a terzi, una volta lasciata la caserma. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]