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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 08954/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2634/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in R oma, via Tacito n. 10, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende, unitamente all' A vvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria , elettivamente domiciliata in R oma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 39, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende , unitamente agli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 3054/2018 depositata il9/11/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/3/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 2735/2012, rigettava la domanda presentata dal commissario straordinario di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. perché fossero dichiarati inefficaci, exart. 67, comma 2, l. fall., alcuni pagamenti (per il complessivo importo di € 131.545,12) effettuati da [OSCURATO:SOCIETA] in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. nell’anno anteriore alla data del decreto ministeriale di ammissione della compagine alla procedura di amministrazionestraordinaria.

2. La Corte distrettuale di Venezia, a seguito dell’impugnazione presentata da [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s., osservava che i ripetuti ritardi e i piani di rientro, di per sé, non potevano assumere consistenza di indici univocamente idonei a dimostrare che l’accipiens conosceva lo stato di insolvenza.

Riteneva, tuttavia, che nel caso di specie queste circostanze fossero accompagnate da ulteriori elementi che valevano a restituire al complesso dei fatti emersi dall’istruttoria oggettiva e concludente rilevanza, poiché risultava che [OSCURATO:SOCIETA], una volta ricevuta un’intimazione stragiudiziale di saldare il debito scaduto di € 377.000, nell’aprile 2003 aveva sottoposto a [OSCURATO:PERSONA] un primo piano di rientro, richiedendo la ripresa delle forniture, in precedenza interrotte, e nuovi termini di pagamento, che non eranostati poi rispettati.

Evidenziava che ne era seguito un secondo piano di rientro nel novembre 2003, che prevedeva non solo il riscadenziamento del debito e la conferma di nuovi termini di pagamento delle consegne future, di cui veniva richiesta nuovamente la ripresa, ma anche la modifica delle modalità di versamento del corrispettivo, da eseguirsi mediante cambiali tratte.

Reputava che le modifiche dei termini e delle modalità di pagamento, precedute da reiterati e consistenti ritardi nei versamenti, dall’interruzione delle forniture e dalla proposizione di altri piani di rientro rimasti inattuati, ove collocate nel contesto di analoghe vicende che avevano caratterizzato il rapporto fra [OSCURATO:PERSONA] e altre società del gruppo, assumessero valenza di indici sintomatici della condizione di insolvenza.

Giudicava che l’appellata dovesse ritenersi consapevole di questa condizione dalla data di predisposizione del primo piano di rientro (il 30 giugno 2003), poiché l’interruzione delle forniture segnalava la consapevolezza della fornitrice in ordine al mutamento delle condizioni patrimoniali di [OSCURATO:SOCIETA], tale da mettere in pericolo, alla luce dei reiterati e pregressi inadempimenti, il conseguimento del corrispettivo.

Dichiarava, pertanto, inefficaci i pagamenti eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] nell’anno anteriore all’apertura del concorso, escluso quello effettuato il 30 maggio 2003, e condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della procedura di € 101.545,12 oltre accessori.

3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, pubblicata in data 9 novembre 2018, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s..

A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e ritualmente comunicata alle parti, la ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.: le circostanze valorizzate dalla sentenza impugnata erano –a dire della ricorrente - elementi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e non avevano valenza univoca nell’attestare le condizioni di insolvenza della società debitrice.

In particolare, la rinegoziazione dei termini e delle modalità di pagamento, l’allungamento delle scadenze e l’incremento dell’indebitamento costituivano circostanze neutre che difettavano della gravità e della precisione richieste dall’art. 2729 cod. civ., mancando così una relazione in termini probabilistici con la scientia decoctionis.

Inoltre, l’interruzione delle forniture era circostanza che non corrispondeva alla realtà dei fatti, mentre il contesto delle vicende analoghe avvenute con altre società del gruppo costituiva un riferimento incomprensibile, dato che le vertenze instaurate da tali società nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si erano concluse con pronunce di rigetto. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi e discussi fra le parti, costituiti da: i) un piano industriale funzionale allo sviluppo economico e produttivo del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] e sostenuto dal sistema creditizio; ii) alcune notizie di stampa che descrivevano le società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] tra i protagonisti per la TV digitale terrestre; iii) la prospettazione, nel corso di un incontro tenutosi il 29 ottobre 2003, di una ripresa del gruppo da quello che appariva uno stato temporaneo di difficoltà per effetto di un nuovo piano industriale e la possibilità per [OSCURATO:PERSONA] di continuare la collaborazione commerciale se avesse aderito a un nuovo piano di pagamenti.

Queste circostanze rendevano conto del clima di fiducia in cui i pagamenti erano stati rinegoziati ed evidenziavano come, all’esterno, fosse percepibile un’immagine del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] diversa da quella di una realtà economica giunta al capolinea del fallimento.

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano ambedue inammissibili. 5.1 La Corte di merito, dopo aver indicato una pluralità di elementi che assumevano valenza di indici sintomatici della condizione di insolvenza della debitrice (modifiche dei termini e delle modalità di pagamento, reiterati e consistenti ritardi nella corresponsione del dovuto verificatisi in precedenza, interruzione delle forniture, proposizione di piani di rientro rimasti inattuati, analoghe vicende che avevano caratterizzato i rapporti commerciali fra [OSCURATO:PERSONA] e altre società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA]), ha ritenuto che la consapevolezza della condizione di insolvenza dovesse evincersi, sin dalla data di predisposizione del primo piano di rientro, dall’interruzione delle forniture verificatasi in precedenza.

Questa interruzione, infatti, segnalava “la consapevolezza della fornitrice in ordine al mutamento delle condizioni patrimoniali di [OSCURATO:SOCIETA], tale da mettere in pericolo, vieppiù alla luce dei reiterati e risalenti pregressi inadempimenti, il conseguimento del corrispettivo” (pag. 5).

Il ragionamento sviluppato dalla Corte di merito, quindi, individua quali elementi presuntivi da cui inferire la scientia decoctionis i reiterati inadempimenti che avevano preceduto la predisposizione del primo piano di rientro e l’interruzione delle forniture che a quella data [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato. 5.2 Alla luce di queste considerazioni non assumono rilievo le critiche indirizzate a contestare la gravità e la precisione degli altri indici sintomatici delle condizioni di insolvenza che, pur elencati dalla Corte, non sono stati valorizzati al fine di far risalire a un determinato momento storico la consapevolezza della condizione di insolvenza.

La critica concernente l’interruzione delle forniture (circostanza che, secondo la ricorrente, non corrisponde alla realtà dei fatti) si risolve, invece, nella sollecitazione in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio factie si pone su un terreno che è quello non della violazione o falsa applicazione dell'art. 2729, comma 1, cod. civ., ma di un controllo sulla motivazione della decisione impugnata. 5.3 Sotto quest’ultimo profilo era necessario denunciare che il giudice di merito avesse omesso l'esame di un fatto principale o secondario che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della quaestio facti ai fini della decisione (Cass., Sez.

U., 8053/2014, 8054/2014).

Il secondo mezzo, tuttavia, non individua fatti che, nella ricostruzione cronologica delle vicende operata dal giudice di merito, potessero assumere una simile decisività, dato che si duole dell’omesso esame di circostanze risalenti all’ottobre 2003 e al maggio 2004, epoche in cui l’odierna ricorrente, come precisa la decisione impugnata, aveva già acquisito (fin dal 30 giugno 2003) la consapevolezza della condizione di insolvenza della debitrice.

6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. L’inammissibilità del ricorso impone infine, ai sensi dell’art.380-bis cod. proc. civ. e per il rinvio all’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., di dar conto che la presente decisione definisce il giudizio in piena conformità alla proposta (in data 20 giugno 2023) già comunicata alla parte e per la quale la stessa ha invecechiesto la decisione, così che la pronuncia sulle spese è resa secondo la regola della soccombenza ed è meglio specificata, per la liquidazione, in dispositivo; ad essa si affiancano la condanna, in favore della controparte, della somma equitativamente determinata fissata in dispositivo nonché la pronuncia di condanna, in favore della cassa delle ammende, al pagamento della somma individuata ai sensi dell’art. 96, ultimo comma, cod. proc. civ..

Come, infatti, è stato precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (nelle ordinanze n. 27195 e 27433/2023), si tratta di una novità normativa (introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149/2022) che contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, «una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma)»; risulta così «codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale», tant’è che l’opzione interpretativa, sulla disciplina intertemporale, ne ha fatto applicazione – in deroga alla previsione generale cont enuta nell’art. 35, comma 1, d. lgs. 149/2022 – ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio; anche ai fini della reattività ordinamentale, l’istituto – si è puntualizzato - integra il «corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al D. Lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo)».

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 12.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Condanna la parte ricorrente al pagamento di €. 12.000 in favore della procedura controricorrente quale somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e di un’ulteriore somma di €. 2.500 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ..

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2634/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in R oma, via Tacito n. 10, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende, unitamente all' A vvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria , elettivamente domiciliata in R oma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 39, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende , unitamente agli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 3054/2018 depositata il9/11/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/3/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 2735/2012, rigettava la domanda presentata dal commissario straordinario di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. perché fossero dichiarati inefficaci, exart. 67, comma 2, l. fall., alcuni pagamenti (per il complessivo importo di € 131.545,12) effettuati da [OSCURATO:SOCIETA] in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. nell’anno anteriore alla data del decreto ministeriale di ammissione della compagine alla procedura di amministrazionestraordinaria. 2. La Corte distrettuale di Venezia, a seguito dell’impugnazione presentata da [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s., osservava che i ripetuti ritardi e i piani di rientro, di per sé, non potevano assumere consistenza di indici univocamente idonei a dimostrare che l’accipiens conosceva lo stato di insolvenza. Riteneva, tuttavia, che nel caso di specie queste circostanze fossero accompagnate da ulteriori elementi che valevano a restituire al complesso dei fatti emersi dall’istruttoria oggettiva e concludente rilevanza, poiché risultava che [OSCURATO:SOCIETA], una volta ricevuta un’intimazione stragiudiziale di saldare il debito scaduto di € 377.000, nell’aprile 2003 aveva sottoposto a [OSCURATO:PERSONA] un primo piano di rientro, richiedendo la ripresa delle forniture, in precedenza interrotte, e nuovi termini di pagamento, che non eranostati poi rispettati. Evidenziava che ne era seguito un secondo piano di rientro nel novembre 2003, che prevedeva non solo il riscadenziamento del debito e la conferma di nuovi termini di pagamento delle consegne future, di cui veniva richiesta nuovamente la ripresa, ma anche la modifica delle modalità di versamento del corrispettivo, da eseguirsi mediante cambiali tratte. Reputava che le modifiche dei termini e delle modalità di pagamento, precedute da reiterati e consistenti ritardi nei versamenti, dall’interruzione delle forniture e dalla proposizione di altri piani di rientro rimasti inattuati, ove collocate nel contesto di analoghe vicende che avevano caratterizzato il rapporto fra [OSCURATO:PERSONA] e altre società del gruppo, assumessero valenza di indici sintomatici della condizione di insolvenza. Giudicava che l’appellata dovesse ritenersi consapevole di questa condizione dalla data di predisposizione del primo piano di rientro (il 30 giugno 2003), poiché l’interruzione delle forniture segnalava la consapevolezza della fornitrice in ordine al mutamento delle condizioni patrimoniali di [OSCURATO:SOCIETA], tale da mettere in pericolo, alla luce dei reiterati e pregressi inadempimenti, il conseguimento del corrispettivo. Dichiarava, pertanto, inefficaci i pagamenti eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] nell’anno anteriore all’apertura del concorso, escluso quello effettuato il 30 maggio 2003, e condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della procedura di € 101.545,12 oltre accessori. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, pubblicata in data 9 novembre 2018, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s.. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e ritualmente comunicata alle parti, la ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.: le circostanze valorizzate dalla sentenza impugnata erano –a dire della ricorrente - elementi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e non avevano valenza univoca nell’attestare le condizioni di insolvenza della società debitrice. In particolare, la rinegoziazione dei termini e delle modalità di pagamento, l’allungamento delle scadenze e l’incremento dell’indebitamento costituivano circostanze neutre che difettavano della gravità e della precisione richieste dall’art. 2729 cod. civ., mancando così una relazione in termini probabilistici con la scientia decoctionis. Inoltre, l’interruzione delle forniture era circostanza che non corrispondeva alla realtà dei fatti, mentre il contesto delle vicende analoghe avvenute con altre società del gruppo costituiva un riferimento incomprensibile, dato che le vertenze instaurate da tali società nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si erano concluse con pronunce di rigetto. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi e discussi fra le parti, costituiti da: i) un piano industriale funzionale allo sviluppo economico e produttivo del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] e sostenuto dal sistema creditizio; ii) alcune notizie di stampa che descrivevano le società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] tra i protagonisti per la TV digitale terrestre; iii) la prospettazione, nel corso di un incontro tenutosi il 29 ottobre 2003, di una ripresa del gruppo da quello che appariva uno stato temporaneo di difficoltà per effetto di un nuovo piano industriale e la possibilità per [OSCURATO:PERSONA] di continuare la collaborazione commerciale se avesse aderito a un nuovo piano di pagamenti. Queste circostanze rendevano conto del clima di fiducia in cui i pagamenti erano stati rinegoziati ed evidenziavano come, all’esterno, fosse percepibile un’immagine del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] diversa da quella di una realtà economica giunta al capolinea del fallimento. 5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano ambedue inammissibili. 5.1 La Corte di merito, dopo aver indicato una pluralità di elementi che assumevano valenza di indici sintomatici della condizione di insolvenza della debitrice (modifiche dei termini e delle modalità di pagamento, reiterati e consistenti ritardi nella corresponsione del dovuto verificatisi in precedenza, interruzione delle forniture, proposizione di piani di rientro rimasti inattuati, analoghe vicende che avevano caratterizzato i rapporti commerciali fra [OSCURATO:PERSONA] e altre società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA]), ha ritenuto che la consapevolezza della condizione di insolvenza dovesse evincersi, sin dalla data di predisposizione del primo piano di rientro, dall’interruzione delle forniture verificatasi in precedenza. Questa interruzione, infatti, segnalava “la consapevolezza della fornitrice in ordine al mutamento delle condizioni patrimoniali di [OSCURATO:SOCIETA], tale da mettere in pericolo, vieppiù alla luce dei reiterati e risalenti pregressi inadempimenti, il conseguimento del corrispettivo” (pag. 5). Il ragionamento sviluppato dalla Corte di merito, quindi, individua quali elementi presuntivi da cui inferire la scientia decoctionis i reiterati inadempimenti che avevano preceduto la predisposizione del primo piano di rientro e l’interruzione delle forniture che a quella data [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato. 5.2 Alla luce di queste considerazioni non assumono rilievo le critiche indirizzate a contestare la gravità e la precisione degli altri indici sintomatici delle condizioni di insolvenza che, pur elencati dalla Corte, non sono stati valorizzati al fine di far risalire a un determinato momento storico la consapevolezza della condizione di insolvenza. La critica concernente l’interruzione delle forniture (circostanza che, secondo la ricorrente, non corrisponde alla realtà dei fatti) si risolve, invece, nella sollecitazione in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio factie si pone su un terreno che è quello non della violazione o falsa applicazione dell'art. 2729, comma 1, cod. civ., ma di un controllo sulla motivazione della decisione impugnata. 5.3 Sotto quest’ultimo profilo era necessario denunciare che il giudice di merito avesse omesso l'esame di un fatto principale o secondario che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della quaestio facti ai fini della decisione (Cass., Sez. U., 8053/2014, 8054/2014). Il secondo mezzo, tuttavia, non individua fatti che, nella ricostruzione cronologica delle vicende operata dal giudice di merito, potessero assumere una simile decisività, dato che si duole dell’omesso esame di circostanze risalenti all’ottobre 2003 e al maggio 2004, epoche in cui l’odierna ricorrente, come precisa la decisione impugnata, aveva già acquisito (fin dal 30 giugno 2003) la consapevolezza della condizione di insolvenza della debitrice. 6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. L’inammissibilità del ricorso impone infine, ai sensi dell’art.380-bis cod. proc. civ. e per il rinvio all’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., di dar conto che la presente decisione definisce il giudizio in piena conformità alla proposta (in data 20 giugno 2023) già comunicata alla parte e per la quale la stessa ha invecechiesto la decisione, così che la pronuncia sulle spese è resa secondo la regola della soccombenza ed è meglio specificata, per la liquidazione, in dispositivo; ad essa si affiancano la condanna, in favore della controparte, della somma equitativamente determinata fissata in dispositivo nonché la pronuncia di condanna, in favore della cassa delle ammende, al pagamento della somma individuata ai sensi dell’art. 96, ultimo comma, cod. proc. civ.. Come, infatti, è stato precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (nelle ordinanze n. 27195 e 27433/2023), si tratta di una novità normativa (introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149/2022) che contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, «una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma)»; risulta così «codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale», tant’è che l’opzione interpretativa, sulla disciplina intertemporale, ne ha fatto applicazione – in deroga alla previsione generale cont enuta nell’art. 35, comma 1, d. lgs. 149/2022 – ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio; anche ai fini della reattività ordinamentale, l’istituto – si è puntualizzato - integra il «corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al D. Lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo)». P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 12.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Condanna la parte ricorrente al pagamento di €. 12.000 in favore della procedura controricorrente quale somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e di un’ulteriore somma di €. 2.500 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza de
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