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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 agosto 2025

Cassazione n. 23909/2025

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come perlegge- controricorrente -avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di LECCE n. 990/2022depositata il 29/09/2022.Numero registro generale 6885/2023Numero sezionale 3136/2025Udita la relazione della causa, svolta nella camera dNiu mceoron dis riagccloilota gdeneelra le 23909/2025Data pubblicazione 26/08/202513/06/2025, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che:W.M. , affermandosi affetto da epatite virale da virus HBVcontratto a seguito di emotrasfusioni, effettuate presso l’OspedaleLecce, nell’anno 2015, il Ministero della Salute, al fine di ottenernela condanna al risarcimento dei danni;il Ministero della Salute si costituì ritualmente in giudizio eresistette alla domanda, deducendo, in subordine, nel caso diaccoglimento della stessa, la compensatio luci cum damno tral’importo riconosciuto a titolo di risarcimento in favore dell’attore equanto corrisposto a titolo di indennizzo in forza della legge n. 210del 25/02/1992;il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2209 del 9/10/2020,accolse integralmente la domanda, liquidando in favore di W.M.[... oltre cento quattromila euro (€ 104.853,00), oltre interessi alsaggio legale dalla pronuncia al soddisfo, con rigetto dell’istanzasubordinata di scomputo, per mancata prova dell’avvenutacorresponsione dell’indennizzo in favore di W.M. ;il Ministero della Salute propose impugnazione dinanzi alla Corteterritoriale e W.M. si costituì in giudizio ritualmente nella fased’appello;la Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 990 del 29/09/2022,ritenuta preclusa la produzione documentale da parte del Ministerorelativa alla prova dell’avvenuta corresponsione dell’indennizzo ecomunque ritenuta anche la genericità della documentazione stessa,ha rigettato l’impugnazione;avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso percassazione, con un unico motivo, il Ministero della Salute;risponde con controricorso W.M. ;R.g. n. 6885 del 2023Ad. 13/06/2025; estensore: C. VallePag. 2 di 5Numero registro generale 6885/2023Numero sezionale 3136/2025il ricorso è stato chiamato all’adunanza camera deNul m1e3ro /d0i r6ac/co2lt0a g2e5ne,r ale 23909/2025Data pubblicazione 26/08/2025alla quale è stato trattenuto in decisione.Considerato che:il motivo unico di ricorso è così proposto:violazione e falsa applicazione dell'art. 2, secondo comma, dellalegge n. 210 del 1992, degli artt. 2043, 2056 e ss., dell'art. 2041 e2697 c.c., nonché degli artt. 115, 116, 183, 213 c.p.c. e 345,secondo comma, c.p.c. dell'art. 2909 c.c. e dell’art. 329 c.p.c. inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.;il motivo si incentra sulla mancata valutazione, da parte dellaCorte d’appello, della produzione documentale, asseritamenteformatasi dopo la sentenza di primo grado, comprovante l’avvenutoriconoscimento dell’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 infavore di W.M. , con conseguente necessità di effettuazionedello scomputo da quanto liquidato a titolo risarcitorio di quantocorrisposto a titolo indennitario in forza della predetta legge;la circostanza dell’acquisizione della documentazionecomprovante il riconoscimento dell’indennizzo è contrastata dalladifesa del controricorrente, che la imputa al ritardo con cui ilMinistero si è attivato ai fini di ottenere la detta documentazione,ossia soltanto dopo la sentenza di primo grado;la più recente giurisprudenza di questa Corte consente di opinareper l’accoglimento del ricorso;ciò in particolare alla stregua di Cass. n. 525 del 9/01/2025 (Rv.673374 - 01), secondo la quale, nel giudizio promosso nei confrontidel Ministero della Salute per il risarcimento dei danni da trasfusionida sangue infetto, la parte che ammette o non contesta di averepercepito l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma terzo, della leggen. 210 del 1992 ha l'onere di provarne l'ammontare, in quanto ildiritto risarcitorio sussiste solo nella misura eccedente l'indennizzo,e di Cass. n. 2840 del 30/01/2024 (Rv. 670075 - 01), secondo cui lacompensatio lucri cum damno è rilevabile d'ufficio dal giudice ilR.g. n. 6885 del 2023Ad. 13/06/2025; estensore: C. VallePag. 3 di 5Numero registro generale 6885/2023Numero sezionale 3136/2025quale, per determinarne l'esatta misura, può avvaleNrusmie rdo edi lr acpcrolotap grenioer ale 23909/2025Data pubblicazione 26/08/2025potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, il cuiesercizio, di regola non suscettibile di sindacato di legittimità, nonpuò essere immotivatamente omesso quando la percezionedell'indennizzo è stata ammessa, essendo necessario per verificarnelo specifico ammontare, e per inibire un'ingiustificata locupletazionerisultata certa, anche se non nella sua misura;invero, nella specie, è incontestato che nelle fasi di merito ladomanda di indennizzo era stata presentata da W.M. e lastessa sentenza impugnata, alla pag. 3, dà per accertato chel’indennizzo fosse stato riconosciuto e comunque la sollecitazione daparte dell’Avvocatura dello Stato al giudice del merito ai finidell’attivazione dei poteri probatori di ufficio è stata ritualmenteeffettuata nelle fasi di merito e la compensatio era stata dedotta sindalla prima costituzione in giudizio dalla difesa erariale;questa Corte ha, peraltro, già affermato, pure di recente (Cass.n. 32550 del 14/12/2024 Rv. 673208 - 01) che sono soggette allapredetta detrazione non soltanto le somme già percepite, a titolo diindennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992, al momento dellapronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quantoriconosciute e, dunque, liquidate e determinabili;il ricorso, pertanto, è accolto;la sentenza impugnata deve essere cassata e, in quanto sononecessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384,secondo comma, codice di rito civile, la causa deve essere rinviataper nuovo scrutinio, alla Corte di appello di Lecce, in diversacomposizione, che si adeguerà a quanto in questa sede statuito eprovvederà, altresì, a regolare le spese di questo giudizio dilegittimità.R.g. n. 6885 del 2023Ad. 13/06/2025; estensore: C. VallePag. 4 di 5Numero registro generale 6885/2023Numero sezionale 3136/2025 P.Q.MData pubblicazione 26/08/2025La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Corte diappello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte diCassazione, sezione III civile, in data 13/06/2025.Il PresidenteAntonietta ScrimaR.g. n. 6885 del 2023Ad. 13/06/2025; estensore: C. VallePag. 5 di 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
come perlegge- controricorrente -avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di LECCE n. 990/2022depositata il 29/09/2022.Numero registro generale 6885/2023Numero sezionale 3136/2025Udita la relazione della causa, svolta nella camera dNiu mceoron dis riagccloilota gdeneelra le 23909/2025Data pubblicazione 26/08/202513/06/2025, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che:W.M. , affermandosi affetto da epatite virale da virus HBVcontratto a seguito di emotrasfusioni, effettuate presso l’OspedaleLecce, nell’anno 2015, il Ministero della Salute, al fine di ottenernela condanna al risarcimento dei danni;il Ministero della Salute si costituì ritualmente in giudizio eresistette alla domanda, deducendo, in subordine, nel caso diaccoglimento della stessa, la compensatio luci cum damno tral’importo riconosciuto a titolo di risarcimento in favore dell’attore equanto corrisposto a titolo di indennizzo in forza della legge n. 210del 25/02/1992;il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2209 del 9/10/2020,accolse integralmente la domanda, liquidando in favore di W.M.[... oltre cento quattromila euro (€ 104.853,00), oltre interessi alsaggio legale dalla pronuncia al soddisfo, con rigetto dell’istanzasubordinata di scomputo, per mancata prova dell’avvenutacorresponsione dell’indennizzo in favore di W.M. ;il Ministero della Salute propose impugnazione dinanzi alla Corteterritoriale e W.M. si costituì in giudizio ritualmente nella fased’appello;la Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 990 del 29/09/2022,ritenuta preclusa la produzione documentale da parte del Ministerorelativa alla prova dell’avvenuta corresponsione dell’indennizzo ecomunque ritenuta anche la genericità della documentazione stessa,ha rigettato l’impugnazione;avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso percassazione, con un unico motivo, il Ministero della Salute;risponde con controricorso W.M. ;R.g. n. 6885 del 2023Ad. 13/06/2025; estensore: C. VallePag. 2 di 5Numero registro generale 6885/2023Numero sezionale 3136/2025il ricorso è stato chiamato all’adunanza camera deNul m1e3ro /d0i r6ac/co2lt0a g2e5ne,r ale 23909/2025Data pubblicazione 26/08/2025alla quale è stato trattenuto in decisione.Considerato che:il motivo unico di ricorso è così proposto:violazione e falsa applicazione dell'art. 2, secondo comma, dellalegge n. 210 del 1992, degli artt. 2043, 2056 e ss., dell'art. 2041 e2697 c.c., nonché degli artt. 115, 116, 183, 213 c.p.c. e 345,secondo comma, c.p.c. dell'art. 2909 c.c. e dell’art. 329 c.p.c. inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.;il motivo si incentra sulla mancata valutazione, da parte dellaCorte d’appello, della produzione documentale, asseritamenteformatasi dopo la sentenza di primo grado, comprovante l’avvenutoriconoscimento dell’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 infavore di W.M. , con conseguente necessità di effettuazionedello scomputo da quanto liquidato a titolo risarcitorio di quantocorrisposto a titolo indennitario in forza della predetta legge;la circostanza dell’acquisizione della documentazionecomprovante il riconoscimento dell’indennizzo è contrastata dalladifesa del controricorrente, che la imputa al ritardo con cui ilMinistero si è attivato ai fini di ottenere la detta documentazione,ossia soltanto dopo la sentenza di primo grado;la più recente giurisprudenza di questa Corte consente di opinareper l’accoglimento del ricorso;ciò in particolare alla stregua di Cass. n. 525 del 9/01/2025 (Rv.673374 - 01), secondo la quale, nel giudizio promosso nei confrontidel Ministero della Salute per il risarcimento dei danni da trasfusionida sangue infetto, la parte che ammette o non contesta di averepercepito l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma terzo, della leggen. 210 del 1992 ha l'onere di provarne l'ammontare, in quanto ildiritto risarcitorio sussiste solo nella misura eccedente l'indennizzo,e di Cass. n. 2840 del 30/01/2024 (Rv. 670075 - 01), secondo cui lacompensatio lucri cum damno è rilevabile d'ufficio dal giudice ilR.g. n. 6885 del 2023Ad. 13/06/2025; estensore: C. VallePag. 3 di 5Numero registro generale 6885/2023Numero sezionale 3136/2025quale, per determinarne l'esatta misura, può avvaleNrusmie rdo edi lr acpcrolotap grenioer ale 23909/2025Data pubblicazione 26/08/2025potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, il cuiesercizio, di regola non suscettibile di sindacato di legittimità, nonpuò essere immotivatamente omesso quando la percezionedell'indennizzo è stata ammessa, essendo necessario per verificarnelo specifico ammontare, e per inibire un'ingiustificata locupletazionerisultata certa, anche se non nella sua misura;invero, nella specie, è incontestato che nelle fasi di merito ladomanda di indennizzo era stata presentata da W.M. e lastessa sentenza impugnata, alla pag. 3, dà per accertato chel’indennizzo fosse stato riconosciuto e comunque la sollecitazione daparte dell’Avvocatura dello Stato al giudice del merito ai finidell’attivazione dei poteri probatori di ufficio è stata ritualmenteeffettuata nelle fasi di merito e la compensatio era stata dedotta sindalla prima costituzione in giudizio dalla difesa erariale;questa Corte ha, peraltro, già affermato, pure di recente (Cass.n. 32550 del 14/12/2024 Rv. 673208 - 01) che sono soggette allapredetta detrazione non soltanto le somme già percepite, a titolo diindennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992, al momento dellapronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quantoriconosciute e, dunque, liquidate e determinabili;il ricorso, pertanto, è accolto;la sentenza impugnata deve essere cassata e, in quanto sononecessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384,secondo comma, codice di rito civile, la causa deve essere rinviataper nuovo scrutinio, alla Corte di appello di Lecce, in diversacomposizione, che si adeguerà a quanto in questa sede statuito eprovvederà, altresì, a regolare le spese di questo giudizio dilegittimità.R.g. n. 6885 del 2023Ad. 13/06/2025; estensore: C. VallePag. 4 di 5Numero registro generale 6885/2023Numero sezionale 3136/2025 P.Q.MData pubblicazione 26/08/2025La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Corte diappello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte diCassazione, sezione III civile, in data 13/06/2025.Il PresidenteAntonietta ScrimaR.g. n. 6885 del 2023Ad. 13/06/2025; estensore: C. VallePag. 5 di 5
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