CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17192/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chieo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio per i reati di cui agli artt. 648 e 493-tér cod. pen. Il Tribunale di Milano, anche sulla base delle dichiarazioni confessorie dell'imputato, aveva ritenuto che il Piacenti si fosse impossessato, all'interno dell'ambulatorio esistente presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Milano, della borsa della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], contenente le carte di pagamento indicate in imputazione ed effettuando con dette carte operazioni di pagamento dopo il furto. Aveva quindi affermato la penale dell'imputato per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. in luogo della ricettazione. Con sentenza del 27/4/2022, la Corte di appello di Milano ha diversamente qualificato il reato di furto ascritto all'imputato, individuando in atti la fattispecie del furto in abitazione (art. 624-bis cod. pen.), in luogo del reato di furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen.); ha mantenuto fermo il trattamento sanzionatorio adottato dal Tribunale di Milano, escludendo l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. 2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso. I) Violazione di legge in relazione agli artt. 597, commi 1 e 4, cod. proc. pen. La difesa si duole della intervenuta modificazione in peius operata dalla Corte d'appello della fattispecie individuata dal primo giudice e del trattamento sanzionatorio adottato. Pur avendo la Corte merito accolto la richiesta difensiva di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., non ha provveduto a ridurre la pena inflitta in primo grado come avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. II) Violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.; violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'omesso avviso alle parti della possibile riqualificazione del capo di imputazione, fatto non conosciuto né prevedibile per la difesa dell'imputato. La Corte d'Appello di Milano ha riqualificato uno dei reati contestati all'imputato nell'ipotesi delittuosa più grave del furto in abitazione senza preventivamente avvisare le parti della decisione che si apprestava ad assumere. Tale circostanza ha leso il diritto di difesa dell'imputato. Ti grado di giudizio si è svolto nella modalità della trattazione scritta. Nei termini di legge le parti hanno depositato telematicamente le rispettive conclusioni. La difesa dell'imputato ha kID chiesto l'accoglimento dei motivi di impugnazione, mentre il Procuratore Generale ha concluso per la conferma della sentenza impugnata. La Corte d'appello avrebbe dovuto preavvisare il ricorrente circa la volontà di procedere alla riqualificazione di uno dei capi di imputazione onde consentire alla difesa dell'imputato di richiedere la concessione di un termine a difesa ed eventualmente assumere le relative determinazioni. La giurisprudenza sul punto ha, difatti, escluso la violazione della correlazione tra accusa e sentenza esclusivamente nel caso in cui la possibilità di riqualificazione sia nota alla difesa o, comunque, ragionevolmente prevedibile, circostanze non rinvenibili nel presente caso. Si aggiunge che la riqualificazione del fatto non può produrre conseguenze in peius per l'imputato sotto il profilo del trattamento sanzionatorio e neppure con riferimento alle modalità esecutive della condanna. L'art. 624-bis cod. pen. presenta differenze rilevanti rispetto al furto ordinario. Tali difformità riguardano la pena edittale - che è notevolmente superiore - ma anche le modalità di esecuzione della pena, in quanto la condanna del delitto di furto in abitazione preclude la sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett a) cod. proc. pen. Ne consegue che, una volta divenuta definitiva la condanna, la pena sarà immediatamente eseguita senza possibilità di sospensione. Appare evidente come l'intervenuta riqualificazione giuridica d'ufficio del fatto abbia prodotto conseguenze rilevanti e abbia violato i limiti di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., in quanto la difesa non è stata posta nelle condizioni di potersi difendere in ordine alla nuova imputazione (ad esempio rinunciando ai motivi di appello, fatto che avrebbe consentito il passaggio in giudicato dell'originaria contestazione). III) Violazione dell'art. 624-bis cod. pen.; manifesta illogicità della motivazione. La Corte d'Appello di Milano ha ritenuto di riqualificare il reato ascritto all'imputato nella ipotesi delittuosa p. e p. dall'art. 624-bis cod.pen., ritenendo l'ambulatorio medico in uso alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] luogo di privata dimora. La ricostruzione contraddice i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 31345 dei 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01); la giurisprudenza di legittimità, in relazione ai luoghi di lavori, richiede, ai fini della configurazione della fattispecie del furto in abitazione, che in tali luoghi la persona offesa compia stabilmente atti della vita privata in modo riservato, precludendo l'accesso a terzi. 3. Il P.G., nel rassegnare conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. 137/2020, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano per nuovo esame. La difesa ha depositato memoria conclusiva nella quale si è riportata ai motivo di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Secondo univoco indirizzo della giurisprudenza di legittimità, non sussiste la violazione del divieto di "reformatio in peius" qualora, ancorché sia proposta impugnazione da parte del solo imputato, il giudice di appello, senza aggravare la pena inflitta, attribuisca al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica a condizione, tuttavia, che si tratti di un punto della decisione al quale si riferiscano i motivi di gravame [cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025 - 01:«Il giudice di appello, pur in difetto di gravame del pubblico ministero, può dare al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, ove la questione sia strettamente connessa ad un capo o ad un punto della sentenza che abbia costituito oggetto dell'impugnazione, senza per questo violare il divieto di "reformatio in peius", che investe solo il trattamento sanzionatorio in senso stretto, e, dunque, la specie e la quantità della pena. (Fattispecie relativa a sentenza di appello che, riqualificando il delitto di cui all'art. 570, comma primo, cod. pen. in quello, procedibile di ufficio, di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., aveva "neutralizzato" l'intervenuta remissione di querela)»]. La questione involge anche quella della prevedibilità di un simile sviluppo per l'imputato. Secondo l'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il giudice di appello può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione. (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 11235 del 27/02/2019, Rv. 276125; Sez. 2, n. 39961, del 19/07/2018, Rv. 273922; Sez. 2, n. 38049 del 18/07/2014 Rv. 260585). Nel caso in esame, la questione della diversa qualificazione giuridica del fatto, dipendente dalla natura del luogo in cui si era svolta la condotta, non risulta che fosse stata in precedenza affrontata, attesa anche la non specificità sul punto del capo di imputazione, in cui si fa genericamente riferimento all'[OSCURATO:PERSONA] di Milano. Pertanto, la riconducibilità da parte del giudice di appello del fatto storico, in quanto avvenuto all'interno dell'ambulatorio di un ospedale, al paradigma normativo di cui all'art. 624-bis cod. pen. non poteva considerarsi evento processualmente prevedibile e sul quale la difesa è stata posta in condizione di difendersi ed interloquire. 2. Anche nel merito l'operata riqualificazione, alla stregua degli elementi in possesso di questa Corte, non è corretta. I giudici di appello, nella sentenza impugnata, hanno così argomentato sul punto: «rileva la corte che, pur condividendosi la prospettazione difensiva circa l'insussistenza dell'aggravante ex art. 625 n. 2 c.p. riconosciuta dal giudice di primo grado, il fatto vada correttamente qualificato ex art. 624 bis c.p. Secondo la giurisprudenza ormai, consolidata della Suprema Corte, la nozione di "privata dimora" è più ampia rispetto a quella di "abitazione" e comprende qualsiasi luogo pubblico nel quale la persona compia; anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata (Cass., Sez. Unite, n. 31345/2017). Tra questi va senz'altro ricompreso l'ambulatorio in cui ha avuto luogo il delitto contestato, occupato dalla professionista per buona parte della giornata (Cass. Pen., Sez. V, n. 10187/2011 relativa a una fattispecie di furto commesso in uno studio odontoiatrico)»• Il pronunciamento delle Sezioni Unite a cui hanno brevemente accennato i giudici di merito nell'incipit del ragionamento è evocato in maniera impropria. Nella sentenza D'Amico le Sezioni Unite hanno statuito il seguente principio:"Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti ai pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale" (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076 - 01)". L'intendimento del Supremo consesso era quello di escludere un ampliamento della nozione di privata dimora in contrasto con il dato letterale, con la ratio e la interpretazione sistematica della norma. Con riferimento ai luoghi di lavoro le Sezioni Unite si sono così espresse in motivazione: "E' indiscutibile che nei luoghi di lavoro il soggetto compia atti della vita privata. Ma ciò non è sufficiente, come invece ritiene l'indirizzo interpretativo maggioritario, per affermare che tali luoghi rientrino nella nozione di privata dimora e che, per i reati di furto in essi commessi, trovi applicazione la norma rubricata come furto in abitazione (con conseguente tutela rafforzata in termini di trattamento sanzionatorio). I luoghi di lavoro, generalmente, sono accessibili ad una pluralità di soggetti anche senza il preventivo consenso de/l'avente diritto: ad essi è quindi estraneo ogni carattere di riservatezza, essendo esposti, per definizione, alla "intrusione" altrui. Si pensi agli esercizi commerciali o agli studi professionali o agli stabilimenti industriali accessibili a un numero indeterminato di persone, che possono pertanto prendere contatto (e non solo visivo) con il luogo senza alcun filtro o controllo. L'attività privata svolta in detti luoghi avviene a contatto con un numero indeterminato di altri soggetti e, talvolta, in rapporto con gli stessi. Con riferimento ad essi è, pertanto, fuor di luogo parlare di riservatezza o di necessità di tutela della sfera privata dell'individuo". In tempi recenti, proprio in ossequio a detti principi si è escluso che possa configurarsi l'aggravante in questione in relazione al furto compiuto nella sala d'attesa di uno studio medico (Sez. 5, n. 19366 del 06/04/2021, Rv. 281107 - 01:"/n tema di furto, la sala d'attesa di uno studio medico non costituisce luogo "di privata dimora", perché ordinariamente destinata ad accogliere una pluralità indeterminata di persone e non allo svolgimento, in maniera non occasionale, di attività della vita privata", precisandosi in motivazione che in esso non si svolgono, in maniera non occasionale, attività della vita privata„ e perché la sala d'attesa è destinata, normalmente, ad accogliere una pluralità indeterminata di persone"). Detti principi possono essere estesi all'ambulatorio medico sito all'interno della struttura ospedaliera: si tratta di luogo destinato ad essere frequentato da una pluralità di persone, in cui si svolgono solo occasionalmente attività proprie della vita privata. 3. Per le ragioni indicate deve ritenersi illegittimamente operata la diversa qualificazione giuridica del fatto e la sentenza deve essere sul punto annullata senza rinvio, dovendosi individuare nei fatti il reato di cui all'art. 624 cod. pen., privato dell'aggravante già esclusa dalla Corte di merito. Poiché la persona offesa non ha inteso sporgere querela nei confronti dell'autore del fatto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen. perché il reato non è procedibile per mancanza di querela. Invero, siccome previsto dall'art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, il reato di furto è divenuto procedibile a querela di parte. La medesima sentenza dovrà essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano per la rideterminazione della pena in relazione al residuo reato di cui all'art. 493 ter cod. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di cui all'art. 624 C.P. perché il reato non è procedibile per mancanza di querela. Annulla la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzio