CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15839/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; -7letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché lamenta i termini di evidente genericità e aspecificità asseriti difetti di motivazione dell'atto impugnato con riguardo alla valutazione probatoria sottesa alla ritenuta evasione e in relazione alla pena irrogata, senza indicare gli argomenti critici esposti con l'appello non scrutinati o disattesi con argomentare inadeguato, a fronte, peraltro, di una decisione che affronta e supera con motivazione puntuale e logica tutti i rilievi proposti dal gravame di merito che peraltro non conteneva motivi sulla responsabilità rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M