CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 07669/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che la Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, ha confermato quella di primo grado con riguardo, in particolare, al trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 5 1.895/67 ed al diniego della sospensione condizionale della pena; Considerato che il ricorrente lamenta il vizio di motivazione rispetto a tali tre profili deducendo la manifesta illogicità della stessa e sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare, al riguardo, le argomentazioni del primo giudice; Ritenuto che il ricorso, pur lamentando il vizio di motivazione è, in realtà, meramente rivalutativo delle argomentazioni svolte dal giudice a quo - con corretti richiami giuridici e con motivazione logica ed esaustiva - in punto di determinazione della pena, di esclusione della invocata attenuante e di diniego della sospensione della pena; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2023.