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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 27271/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 6977-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

V. BACHELET 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controticorrente - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 97/2021 del TRIBUNALE di PRATO, depositata il 05/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio di rigettare il ricorso per regolamento di competenza, nonché di accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Prato, con ordine di prosecuzione del giudizio dinanzi al predetto giudice.

RILEVATO che [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena (MPS), deducendo di essere intestatario di un conto deposito titoli presso la Filiale di Prato del [OSCURATO:PERSONA] (o [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto precisato da MPS), di avere sottoscritto due aumenti di capitale della MPS, di essere stato indotto all'acquisto delle azioni per errore, di avere dedotto l'invalidità dei contratti a causa delle condotte illegittime di MPS che aveva diffuso erronee informazioni sulla propria consistenza patrimoniale e sulla prospettata redditività dei titoli, anche in relazione ai prospetti informativi, e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni commisurati alla perdita del capitale investito o alla differenza tra il prezzo pagato e il valore reale delle azioni al momento dell'acquisto; che la MPS eccepiva l'incompetenza dell'adito Tribunale di Prato per materia, a favore del Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di imprese e, in subordine, per territorio, a favore del Tribunale di Siena, ai sensi degli art. 19 e 20 c.p.c., essendo nel Ric. 2021 n. 06977 sez.

M1 - ud. 09-06-2022 -2- circondario di Siena la sede della Banca convenuta e il forum destinatae solutionis, cioè il luogo del pagamento da parte della Banca debitrice, nonché il forum delicti, per essersi ivi verificata sia la contestata condotta illecita della Banca, sia l'evento dannoso coincidente con l'atto dispositivo pregiudizievole, cioè con l'acquisto delle azioni; che tali eccezioni venivano rigettate dal Tribunale di Prato, con sentenza non definitiva del 5 febbraio 2021; che la NIPS ha proposto ricorso per regolamento di competenza con cui insiste nelle predette eccezioni; che le parti hanno depositato memorie; che il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso.

CONSIDERATO che l'erronea indicazione dell'ordinanza impugnata (del Tribunale di Firenze del 15 ottobre 2018, anziché del Tribunale di Prato del 5 febbraio 2021) da parte della ricorrente non inficia il ricorso per regolamento, essendo ben chiaro nella narrativa di quest'ultimo quale sia il provvedimento impugnato (del Tribunale di Prato) e quali le ragioni dell'impugnazione; che l'eccezione di incompetenza territoriale è infondata in entrambi i profili in cui è articolata; che la determinazione della competenza si opera in forza del contenuto della domanda giudiziale, secondo quanto stabilisce l'art. 10 c.p.c., che esprime una regola di portata generale (fra le altre, Cass. 22816 del 2016, 21547 del 2015, 9028 del 2014, 3845 del 2014) e che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice la individuazione dell'azione da esperire in giudizio, essendo consentito al giudice di riqualificare la domanda stessa soltanto nel caso in cui questa Ric. 2021 n. 06977 sez.

M1 - ud. 09-06-2022 -3- presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili (Cass. 20508 del 2017); che occorre dare seguito alla giurisprudenza consolidata di questa Corte che, in casi analoghi, ha escluso la speciale competenza delle sezioni specializzate per l'impresa, di cui all'art. 3 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, come modificato dal di. n. 1 d.l. del 2012, convertito in legge n. 27 del 2012; che, infatti, appartiene alla competenza del Tribunale ordinario, ed esula dalla competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa, perché non ha natura di controversia societaria, la lite relativa all'acquisto di azioni dello stesso intermediario finanziario, nella quale il compratore lamenti, ai sensi del d.lgs. n. 58 del 1998, il mancato rispetto delle norme legali che disciplinano i servizi di investimento, perché la competenza si determina in considerazione della domanda giudiziale, individuando la causa negoziale, come oggettivata nel negozio e prospettata nell'atto di citazione introduttivo (nella specie, la Corte, con ordinanza 1826 del 2018, ha ritenuto la competenza delle sezioni ordinarie del Tribunale, in relazione a una domanda diretta a conseguire la dichiarazione di nullità del contratto di acquisto di azioni per violazione delle norme che disciplinano i servizi di investimento, sebbene, in conseguenza di esso, l'attore fosse divenuto socio dell'intermediario stesso, cfr. Cass. 15424 del 2019, 22326 e 22340 del 2020); che tale principio è coerente col rilievo per cui la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti", si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, Ric. 2021 n. 06977 sez.

M1 - ud. 09-06-2022 -4- identificabile in funzione della causa petendi; per cui rientra nella competenza del Tribunale ordinario la controversia recata dall'azione diretta a ottenere la nullità di un contratto di intermediazione nell'acquisto di azioni a fine di investimento, la cui causa pctendi si rinviene nel contratto di investimento e non nel trasferimento della partecipazione sociale (cfr. Cass. 12078 del 2019; 8738 del 2017); che infondata è anche l'eccezione di incompetenza territoriale; che sussiste la competenza del Tribunale di Prato, valorizzando la prospettata causa petendi della domanda del Cannalunga in termini sia di responsabilità precontrattuale o extracontrattuale (come sostenuto da MPS), sia contrattuali, in considerazione della prospettazione attorea della invalidità dei contratti di acquisto delle azioni; che i criteri di collegamento di cui all'art. 20 c.p.c. sono applicabili a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte provengano, sia di origine extracontrattuale che contrattuale (ex plurimis, Cass. n. 8590 del 2002) e, in tal caso, anche quando l'oggetto dell'azione sia l'accertamento della nullità del contratto che costituisce la fonte dell'obbligazione (0..

Cass. 18815 del 2014); che Prato è il "luogo in cui è sorta [l'obbligazione]", essendo ivi avvenuto l'acquisto delle azioni, inteso come atto costitutivo dell'obbligazione di pagamento del prezzo (assunta direttamente con MPS presso la filiale Credem) e come atto dispositivo pregiudizievole per l'investitore, essendo il Cannalunga ivi domiciliato o residente e titolare del conto deposito titoli; che, a quest'ultimo riguardo, il Jòrum commissi delicti dev'essere individuato, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, nel luogo di verificazione del fatto illecito, nel quale rientra, oltre al comportamento illecito, anche l'evento dannoso (ex plurimis, Cass. 18906 del 2004), che coincide con Ric. 2021 n. 06977 sez.

M1 - ud. 09-06-2022 -5- quello in cui il soggetto danneggiato ha il proprio domicilio (cioè la sede principale degli affari e degli interessi) o, in caso di diversità, anche la residenza (cfr. Cass.

SU 21661 del 2009), essendo quello il luogo in cui egli subisce la lesione dell'integrità della propria sfera patrimoniale (e.x-p/urimis, Cass.

SU 27164 del 2018, nel senso che luogo dell'evento dannoso, come precisato da CGUE, 11 gennaio 1990, C- 220/88 e 16 luglio 2009, C-189/08, è quello in cui è sorto il danno, cioè il luogo in cui il fatto causale, generatore della responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima, dovendosi avere riguardo anche al luogo in cui il danno si è concretizzato e manifestato); che nella fattispecie in esame sussiste la competenza del Tribunale di Prato, non essendo necessario valutare l'ulteriore criterio di collegamento, indicato nella memoria del Cannalunga, del domicilio dell'attore-consumatore; che il ricorso è, in conclusione, rigettato.

P.Q.M. rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Prato, cui demanda il governo delle spese relative alla presente fase.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 6977-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA V. BACHELET 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controticorrente - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 97/2021 del TRIBUNALE di PRATO, depositata il 05/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio di rigettare il ricorso per regolamento di competenza, nonché di accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Prato, con ordine di prosecuzione del giudizio dinanzi al predetto giudice. RILEVATO che [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena (MPS), deducendo di essere intestatario di un conto deposito titoli presso la Filiale di Prato del [OSCURATO:PERSONA] (o [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto precisato da MPS), di avere sottoscritto due aumenti di capitale della MPS, di essere stato indotto all'acquisto delle azioni per errore, di avere dedotto l'invalidità dei contratti a causa delle condotte illegittime di MPS che aveva diffuso erronee informazioni sulla propria consistenza patrimoniale e sulla prospettata redditività dei titoli, anche in relazione ai prospetti informativi, e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni commisurati alla perdita del capitale investito o alla differenza tra il prezzo pagato e il valore reale delle azioni al momento dell'acquisto; che la MPS eccepiva l'incompetenza dell'adito Tribunale di Prato per materia, a favore del Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di imprese e, in subordine, per territorio, a favore del Tribunale di Siena, ai sensi degli art. 19 e 20 c.p.c., essendo nel Ric. 2021 n. 06977 sez. M1 - ud. 09-06-2022 -2- circondario di Siena la sede della Banca convenuta e il forum destinatae solutionis, cioè il luogo del pagamento da parte della Banca debitrice, nonché il forum delicti, per essersi ivi verificata sia la contestata condotta illecita della Banca, sia l'evento dannoso coincidente con l'atto dispositivo pregiudizievole, cioè con l'acquisto delle azioni; che tali eccezioni venivano rigettate dal Tribunale di Prato, con sentenza non definitiva del 5 febbraio 2021; che la NIPS ha proposto ricorso per regolamento di competenza con cui insiste nelle predette eccezioni; che le parti hanno depositato memorie; che il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso. CONSIDERATO che l'erronea indicazione dell'ordinanza impugnata (del Tribunale di Firenze del 15 ottobre 2018, anziché del Tribunale di Prato del 5 febbraio 2021) da parte della ricorrente non inficia il ricorso per regolamento, essendo ben chiaro nella narrativa di quest'ultimo quale sia il provvedimento impugnato (del Tribunale di Prato) e quali le ragioni dell'impugnazione; che l'eccezione di incompetenza territoriale è infondata in entrambi i profili in cui è articolata; che la determinazione della competenza si opera in forza del contenuto della domanda giudiziale, secondo quanto stabilisce l'art. 10 c.p.c., che esprime una regola di portata generale (fra le altre, Cass. 22816 del 2016, 21547 del 2015, 9028 del 2014, 3845 del 2014) e che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice la individuazione dell'azione da esperire in giudizio, essendo consentito al giudice di riqualificare la domanda stessa soltanto nel caso in cui questa Ric. 2021 n. 06977 sez. M1 - ud. 09-06-2022 -3- presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili (Cass. 20508 del 2017); che occorre dare seguito alla giurisprudenza consolidata di questa Corte che, in casi analoghi, ha escluso la speciale competenza delle sezioni specializzate per l'impresa, di cui all'art. 3 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, come modificato dal di. n. 1 d.l. del 2012, convertito in legge n. 27 del 2012; che, infatti, appartiene alla competenza del Tribunale ordinario, ed esula dalla competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa, perché non ha natura di controversia societaria, la lite relativa all'acquisto di azioni dello stesso intermediario finanziario, nella quale il compratore lamenti, ai sensi del d.lgs. n. 58 del 1998, il mancato rispetto delle norme legali che disciplinano i servizi di investimento, perché la competenza si determina in considerazione della domanda giudiziale, individuando la causa negoziale, come oggettivata nel negozio e prospettata nell'atto di citazione introduttivo (nella specie, la Corte, con ordinanza 1826 del 2018, ha ritenuto la competenza delle sezioni ordinarie del Tribunale, in relazione a una domanda diretta a conseguire la dichiarazione di nullità del contratto di acquisto di azioni per violazione delle norme che disciplinano i servizi di investimento, sebbene, in conseguenza di esso, l'attore fosse divenuto socio dell'intermediario stesso, cfr. Cass. 15424 del 2019, 22326 e 22340 del 2020); che tale principio è coerente col rilievo per cui la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti", si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, Ric. 2021 n. 06977 sez. M1 - ud. 09-06-2022 -4- identificabile in funzione della causa petendi; per cui rientra nella competenza del Tribunale ordinario la controversia recata dall'azione diretta a ottenere la nullità di un contratto di intermediazione nell'acquisto di azioni a fine di investimento, la cui causa pctendi si rinviene nel contratto di investimento e non nel trasferimento della partecipazione sociale (cfr. Cass. 12078 del 2019; 8738 del 2017); che infondata è anche l'eccezione di incompetenza territoriale; che sussiste la competenza del Tribunale di Prato, valorizzando la prospettata causa petendi della domanda del Cannalunga in termini sia di responsabilità precontrattuale o extracontrattuale (come sostenuto da MPS), sia contrattuali, in considerazione della prospettazione attorea della invalidità dei contratti di acquisto delle azioni; che i criteri di collegamento di cui all'art. 20 c.p.c. sono applicabili a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte provengano, sia di origine extracontrattuale che contrattuale (ex plurimis, Cass. n. 8590 del 2002) e, in tal caso, anche quando l'oggetto dell'azione sia l'accertamento della nullità del contratto che costituisce la fonte dell'obbligazione (0.. Cass. 18815 del 2014); che Prato è il "luogo in cui è sorta [l'obbligazione]", essendo ivi avvenuto l'acquisto delle azioni, inteso come atto costitutivo dell'obbligazione di pagamento del prezzo (assunta direttamente con MPS presso la filiale Credem) e come atto dispositivo pregiudizievole per l'investitore, essendo il Cannalunga ivi domiciliato o residente e titolare del conto deposito titoli; che, a quest'ultimo riguardo, il Jòrum commissi delicti dev'essere individuato, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, nel luogo di verificazione del fatto illecito, nel quale rientra, oltre al comportamento illecito, anche l'evento dannoso (ex plurimis, Cass. 18906 del 2004), che coincide con Ric. 2021 n. 06977 sez. M1 - ud. 09-06-2022 -5- quello in cui il soggetto danneggiato ha il proprio domicilio (cioè la sede principale degli affari e degli interessi) o, in caso di diversità, anche la residenza (cfr. Cass. SU 21661 del 2009), essendo quello il luogo in cui egli subisce la lesione dell'integrità della propria sfera patrimoniale (e.x-p/urimis, Cass. SU 27164 del 2018, nel senso che luogo dell'evento dannoso, come precisato da CGUE, 11 gennaio 1990, C- 220/88 e 16 luglio 2009, C-189/08, è quello in cui è sorto il danno, cioè il luogo in cui il fatto causale, generatore della responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima, dovendosi avere riguardo anche al luogo in cui il danno si è concretizzato e manifestato); che nella fattispecie in esame sussiste la competenza del Tribunale di Prato, non essendo necessario valutare l'ulteriore criterio di collegamento, indicato nella memoria del Cannalunga, del domicilio dell'attore-consumatore; che il ricorso è, in conclusione, rigettato. P.Q.M. rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Prato, cui demanda il governo delle spese relative alla presente fase. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il
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