Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 10502/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1761/2017 R.G. proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA -intimata- avverso la sentenza n. 289/2016 d ella CORTE D'APPELLO di TORINOdepositata il04/07/2016 R.G.N.548/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] a r.l., facendo applicazione di quanto disposto dalla L. n. 142 del 2001, art. 6, comma 1, lett. e) deliberava nel verbale dell'assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] lo stato di crisi aziendale , poi prorogato sino all’anno 2011, convenendo, al dichiarato scopo di salvaguardare il proprio livello occupazionale, di ridurre la retribuzione dovutaai soci in misura uguale alla retribuzione minima imponibile prevista ai fini del versamento della contribuzionee di non distribuire utili; con verbale di accertamento del 30 / 5 /201 1 la Direzione provinciale del lavoro e l'Inps contestavano alla cooperativa un debito contributivo per il periodo dal 1°.1.2009 al 20 11 , nascente dalla differenza tra quanto versato, coerente con la retribuzione effettivamente corrisposta, e quanto dovuto in applicazione del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1 conv. in L. n. 389 del 1989 (cosiddetto minimale contributivo); inoltre, veniva richiesto il versamento di Euro573,00 in ragione dell’obbligo contributivo, parzialmente evaso in relazione alla non integrale denuncia delle ore di lavoro prestato,relativo alla lavoratrice [OSCURATO:PERSONA]; la Cooperativa ed il suo legale rappresentante, in proprio, proponevano , mediante due distinti ricorsi poi riuniti, azione di accertamento negativo avverso il suddetto verbale; il Tribunale di Vercellirigettava la domanda; la Corte d’appello di Torino,oltre a dare atto che l’impugnativa non aveva sostanzialmente lambito il giudizio di conferma della fondatezza della pretesa contributiva relativa alla lavoratrice [OSCURATO:PERSONA] , riteneva invece, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, che nulla deve la cooperativa per le altre posizioni , sul presupposto che , ai sensi del combinato disposto della L. n. 142 del 2001, artt. 4 e 6,nel caso in cui la società cooperativa deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci lavoratori, la contribuzione previdenziale debba essere calibrata sui minori importi concretamente erogati, in deroga alla disciplina del minimale contributivo di cui alla L. n. 389 del 1989, art. 1; per la cassazione della sentenza l'Inps ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo,successivamente illustrato da memoria; [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; all’esito dell’adunanza camerale del 7 marzo 2023, il Collegio, ai sensi dell’art. 380 bis 1., secondo comma, c.p.c., fissava il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

Considerato che: l'Inps deduce la violazione e falsa applicazione della L. 3 aprile 2001, n. 142, artt. 3,4 e 6 in relazione alla L. n. 389 del 1989, art. 1 e art. 12 preleggie sostiene che l'interpretazione patrocinata dalla Corte di merito si porrebbe in contrasto con il principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto al rapporto di lavoro che informa il diritto previdenziale e rileva che nessun riferimento alla contribuzione è contenuto nella L. n. 142 del 2001, art. 6 mentre il principio generale in merito alla retribuzione dei dipendenti delle cooperative è quello fissato dalla contrattazione collettiva nazionale del settore ai sensi della suddetta legge, art. 3, comma 1; il ricorso, in continuità con i precedenti di questa Corte di legittimità intervenuti sul punto (Cass. n. 15172 del 2019; Cass. n. 37020 del 2021; Cass. n.8106 del 2023),è fondato e va accolto; la L. n. 142 del 2001, all'art. 3, comma 1, nel prevedere che il trattamento economico del socio lavoratore dipendente da cooperativa debba essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, ne stabilisce la misura minima che non può essere inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine; il successivo art. 6 della medesima legge disciplina il regolamento interno delle società cooperative, individuandone le previsioni essenziali, tra le quali enumera alla lett. d) "l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) (ed) il divieto per l'intero, durata del piano, di distribuzione di eventuali utili" e, alla lett. e), "l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lett. d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità finanziarie..."; lo stesso art. 6 aggiunge, al comma 2, che "Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonchè all'art. 3, comma 2 bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1.

Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla"; questa Corte si è occupata della richiamata normativa, affermando che essa legittima l'incidenza in peius sul trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1, a patto che la deliberazione del "piano di crisi aziendale" contenga elementi adeguati e sufficienti tali da esplicitare l'effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge, la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi, uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l'applicabilità ai soci lavoratori degli interventi in esame (Cass.18-07-2018, n. 19096, Cass. 28-08-2013, n. 19832); la disciplina previdenziale di riferimento del socio di cooperativa, a mente della L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 4, comma 1 è quella prevista per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative, nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 6; la stessa legge, all'art. 4, comma 3 ha delegato il governo ad emanare uno o più decreti legislativi intesi a riformare la disciplina previdenziale dei lavoratori soci di società e di enti cooperativi, rispettando il principio direttivo della graduale equiparazione (in un periodo non superiore a cinque anni) della contribuzione previdenziale e assistenziale a quella dei lavoratori dipendenti da impresa; èintervenuto quindi il D.Lgs. 6 novembre 2001, n. 423, che all'art. 3 ha previsto l'aumento graduale dell'imponibile contributivo per gli anni a decorrere dal 1° gennaio 2003, mediante l 'applicazione di coefficienti progressivamente crescenti alla differenza tra la precedente parametrazione rapportata al c.d. minimo dei minimi (D.L. n. 463 del 1983, art. 7, comma 1, conv. in L. n. 638 del 1983 e succ. mod.) ed il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, e ciò sino al 1°gennaio 2007; da tale data, il principio del cd. minimo retributivo imponibile, secondo cui l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, è applicabile anche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali, sia nel caso in cui il datore di lavoro paghi di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, sia nel caso di prestazione a orario ridotto, rispondendo tale parificazione alla finalità costituzionale di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale ( Cass. n. 17531 del 2016; Cass. n. 8446 del 2020); anche nel caso in cui una società cooperativa deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci lavoratori al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal CCNL di categoria ai sensi della L. n. 142 del 2001, art. 6 la contribuzione previdenziale deve comunque essere rapportata al c.d. minimale contributivo di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1 conv. in L. n. 389 del 1989, e non ai minori importi concretamente erogati; la delibera assembleare che prevede la riduzione della retribuzione come apporto del socio alla riduzione della crisi, seppure legittimata dal richiamato art. 6, non rientra infatti nelle "leggi, regolamenti, contratti collettivi" che a mente del D.L. n. 338, art. 1 individuano la retribuzione minima da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, nél'art. 6 contiene alcun riferimento agli obblighi contributivi; discende, del resto , dai principi di autonomia del rapporto contributivo rispetto al rapporto di lavoro e dall'indisponibilità dei diritti previdenziali che le eventuali formedi apporto straordinarie previste a carico del socio lavoratore nel corso della crisi della cooperativa, seppure incidenti sul trattamento economico minimo previsto dalla legge, non incidano sull'integrale tutela della sua posizione previdenziale; la soluzione è inoltre coerente con la delega conferita al Governo con la L. n. 142 del 2001, art. 4, comma 3 che, pur nella consapevolezza delle peculiarità del sistema cooperativo e delle sue caratteristiche di mutualità, ha dettato l'inequivocabile criterio direttivo dell'equiparazione della contribuzione previdenziale dei soci lavoratori dipendenti da cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da imprese; il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuova valutazione attenendosi al principio sopra individuato; al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1761/2017 R.G. proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA -intimata- avverso la sentenza n. 289/2016 d ella CORTE D'APPELLO di TORINOdepositata il04/07/2016 R.G.N.548/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] a r.l., facendo applicazione di quanto disposto dalla L. n. 142 del 2001, art. 6, comma 1, lett. e) deliberava nel verbale dell'assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] lo stato di crisi aziendale , poi prorogato sino all’anno 2011, convenendo, al dichiarato scopo di salvaguardare il proprio livello occupazionale, di ridurre la retribuzione dovutaai soci in misura uguale alla retribuzione minima imponibile prevista ai fini del versamento della contribuzionee di non distribuire utili; con verbale di accertamento del 30 / 5 /201 1 la Direzione provinciale del lavoro e l'Inps contestavano alla cooperativa un debito contributivo per il periodo dal 1°.1.2009 al 20 11 , nascente dalla differenza tra quanto versato, coerente con la retribuzione effettivamente corrisposta, e quanto dovuto in applicazione del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1 conv. in L. n. 389 del 1989 (cosiddetto minimale contributivo); inoltre, veniva richiesto il versamento di Euro573,00 in ragione dell’obbligo contributivo, parzialmente evaso in relazione alla non integrale denuncia delle ore di lavoro prestato,relativo alla lavoratrice [OSCURATO:PERSONA]; la Cooperativa ed il suo legale rappresentante, in proprio, proponevano , mediante due distinti ricorsi poi riuniti, azione di accertamento negativo avverso il suddetto verbale; il Tribunale di Vercellirigettava la domanda; la Corte d’appello di Torino,oltre a dare atto che l’impugnativa non aveva sostanzialmente lambito il giudizio di conferma della fondatezza della pretesa contributiva relativa alla lavoratrice [OSCURATO:PERSONA] , riteneva invece, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, che nulla deve la cooperativa per le altre posizioni , sul presupposto che , ai sensi del combinato disposto della L. n. 142 del 2001, artt. 4 e 6,nel caso in cui la società cooperativa deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci lavoratori, la contribuzione previdenziale debba essere calibrata sui minori importi concretamente erogati, in deroga alla disciplina del minimale contributivo di cui alla L. n. 389 del 1989, art. 1; per la cassazione della sentenza l'Inps ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo,successivamente illustrato da memoria; [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; all’esito dell’adunanza camerale del 7 marzo 2023, il Collegio, ai sensi dell’art. 380 bis 1., secondo comma, c.p.c., fissava il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione. Considerato che: l'Inps deduce la violazione e falsa applicazione della L. 3 aprile 2001, n. 142, artt. 3,4 e 6 in relazione alla L. n. 389 del 1989, art. 1 e art. 12 preleggie sostiene che l'interpretazione patrocinata dalla Corte di merito si porrebbe in contrasto con il principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto al rapporto di lavoro che informa il diritto previdenziale e rileva che nessun riferimento alla contribuzione è contenuto nella L. n. 142 del 2001, art. 6 mentre il principio generale in merito alla retribuzione dei dipendenti delle cooperative è quello fissato dalla contrattazione collettiva nazionale del settore ai sensi della suddetta legge, art. 3, comma 1; il ricorso, in continuità con i precedenti di questa Corte di legittimità intervenuti sul punto (Cass. n. 15172 del 2019; Cass. n. 37020 del 2021; Cass. n.8106 del 2023),è fondato e va accolto; la L. n. 142 del 2001, all'art. 3, comma 1, nel prevedere che il trattamento economico del socio lavoratore dipendente da cooperativa debba essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, ne stabilisce la misura minima che non può essere inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine; il successivo art. 6 della medesima legge disciplina il regolamento interno delle società cooperative, individuandone le previsioni essenziali, tra le quali enumera alla lett. d) "l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) (ed) il divieto per l'intero, durata del piano, di distribuzione di eventuali utili" e, alla lett. e), "l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lett. d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità finanziarie..."; lo stesso art. 6 aggiunge, al comma 2, che "Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonchè all'art. 3, comma 2 bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla"; questa Corte si è occupata della richiamata normativa, affermando che essa legittima l'incidenza in peius sul trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1, a patto che la deliberazione del "piano di crisi aziendale" contenga elementi adeguati e sufficienti tali da esplicitare l'effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge, la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi, uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l'applicabilità ai soci lavoratori degli interventi in esame (Cass.18-07-2018, n. 19096, Cass. 28-08-2013, n. 19832); la disciplina previdenziale di riferimento del socio di cooperativa, a mente della L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 4, comma 1 è quella prevista per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative, nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 6; la stessa legge, all'art. 4, comma 3 ha delegato il governo ad emanare uno o più decreti legislativi intesi a riformare la disciplina previdenziale dei lavoratori soci di società e di enti cooperativi, rispettando il principio direttivo della graduale equiparazione (in un periodo non superiore a cinque anni) della contribuzione previdenziale e assistenziale a quella dei lavoratori dipendenti da impresa; èintervenuto quindi il D.Lgs. 6 novembre 2001, n. 423, che all'art. 3 ha previsto l'aumento graduale dell'imponibile contributivo per gli anni a decorrere dal 1° gennaio 2003, mediante l 'applicazione di coefficienti progressivamente crescenti alla differenza tra la precedente parametrazione rapportata al c.d. minimo dei minimi (D.L. n. 463 del 1983, art. 7, comma 1, conv. in L. n. 638 del 1983 e succ. mod.) ed il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, e ciò sino al 1°gennaio 2007; da tale data, il principio del cd. minimo retributivo imponibile, secondo cui l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, è applicabile anche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali, sia nel caso in cui il datore di lavoro paghi di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, sia nel caso di prestazione a orario ridotto, rispondendo tale parificazione alla finalità costituzionale di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale ( Cass. n. 17531 del 2016; Cass. n. 8446 del 2020); anche nel caso in cui una società cooperativa deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci lavoratori al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal CCNL di categoria ai sensi della L. n. 142 del 2001, art. 6 la contribuzione previdenziale deve comunque essere rapportata al c.d. minimale contributivo di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1 conv. in L. n. 389 del 1989, e non ai minori importi concretamente erogati; la delibera assembleare che prevede la riduzione della retribuzione come apporto del socio alla riduzione della crisi, seppure legittimata dal richiamato art. 6, non rientra infatti nelle "leggi, regolamenti, contratti collettivi" che a mente del D.L. n. 338, art. 1 individuano la retribuzione minima da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, nél'art. 6 contiene alcun riferimento agli obblighi contributivi; discende, del resto , dai principi di autonomia del rapporto contributivo rispetto al rapporto di lavoro e dall'indisponibilità dei diritti previdenziali che le eventuali formedi apporto straordinarie previste a carico del socio lavoratore nel corso della crisi della cooperativa, seppure incidenti sul trattamento economico minimo previsto dalla legge, non incidano sull'integrale tutela della sua posizione previdenziale; la soluzione è inoltre coerente con la delega conferita al Governo con la L. n. 142 del 2001, art. 4, comma 3 che, pur nella consapevolezza delle peculiarità del sistema cooperativo e delle sue caratteristiche di mutualità, ha dettato l'inequivocabile criterio direttivo dell'equiparazione della contribuzione previdenziale dei soci lavoratori dipendenti da cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da imprese; il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuova valutazione attenendosi al principio sopra individuato; al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvi
Sentenza Cassazione n. 10502/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris