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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18515/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi estinti per prescrizione i fatti per i quali la causa estintiva è maturata prima della sentenza di appello, con rideterminazione della pena; dichiararsi l'inammissibilità nel resto.

Ricorso trattato ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza in data 18.2.2021, confermava la decisione di primo grado emessa dal locale Tribunale che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della società Gruppo TEA s.r.I., alla pena di mesi 7 e giorni 20 di reclusione ed euro 510,00 di multa, con i benefici di legge, in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 2, comma 1 bis, d.l. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983 e succ. mod.

2. La Corte territoriale riteneva, in particolare, infondati i motivi di appello relativi all'incompetenza territoriale - rilevando che la competenza ratione loci andava fondata con riferimento al luogo in cui si trova la sede INPS presso la quale risultava aperta la posizione assicurativa -, nonché alla responsabilità dell'imputato ed al trattamento sanzionatorio, affermando che, per entrambe le annualità contestate, il calcolo delle omissioni contributive aveva correttamente registrato il superamento della soglia di punibilità di euro 10.000 annui; che non era stato allegato né dimostrato che la società gestita dall'imputato si trovasse all'epoca dei fatti in stato di crisi finanziaria; che non ricorrevano neppure i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; infine, che la pena inflitta in primo grado risultava congrua e rispondente ai criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis c.p.

3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo, si eccepisce violazione dell'art. 8 c.p.p. come richiamato dall'art. 18 d.lgs. n. 74/2000.

La difesa si duole del rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, atteso che la competenza non andava radicata presso la sede INPS del capoluogo lombardo, in quanto titolare della pratica previdenziale, ma in Roma, ove si trovava la sede effettiva della società, ossia il centro della prevalente attività amministrativa e direttiva dell'impresa, anche se non coincidente con la sede legale; ciò era dimostrato dalla procedura fallimentare radicatasi in quella sede, oltre che da altra documentazione prodotta, relativa ad una declaratoria di incompetenza territoriale emessa dal medesimo Tribunale lombardo ed a ricorsi in materia di lavoro presentati dai dipendenti della società presso il Giudice del lavoro capitolino.

3.2. Con il secondo motivo, la difesa del ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in riferimento al ritenuto superamento della soglia di punibilità di 10.000 euro prevista per l'omesso versamento di ritenute previdenziali, attesa l'erroneità del relativo calcolo, essendosi computati anche omessi versamenti imputabili all'anno precedente.

Si aggiunge che i giudici di merito non avevano considerato che le precarie condizioni economico-patrimoniali della società, dichiarata fallita nel 2018, non avevano consentito, a monte, neppure la corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti, onde non sarebbe configurabile il delitto de quo.

3.3. La censura veicolata con il terzo motivo attiene alla violazione dell'art. 131-bis c.p. e dell'art. 2, comma 1, legge n. 638/1983, nonché al correlato vizio di motivazione, alla luce della contenuta entità del superamento della soglia, pari a qualche centinaio di euro e non rilevando in senso ostativo la pluralità delle mensilità interessate.

3.4. Con il quarto motivo, infine, si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 133-bis c.p. circa le modalità di quantificazione e l'entità della pena irrogata e correlato vizio di motivazione in ordine all'entità degli importi non versati.

4. Il P.g., con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi estinti per prescrizione i fatti reato rispetto ai quali causa estintiva era già maturata prima della pronuncia della sentenza di appello, rideterminando conseguentemente la pena, con declaratoria di inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile, in quanto manifestamente infondato e aspecifico, risolvendosi nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate ai giudici di appello e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione.

2. Quanto, in particolare, al primo motivo, va osservato che la Corte di merito ha fondatamente respinto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa dell'imputato, che il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori si consuma nel luogo nel quale i versamenti si sarebbero dovuti effettuare, ossia nella sede INPS che ha preso in carico la pratica.

Tale conclusione risulta conforme ai principi stabiliti dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui «il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma primo bis, d.l. n. 463 del 1983, conv. con modd. in legge n. 638 del 1983) si consuma nel luogo in cui devono essere versati i contributi previdenziali ed assicurativi, luogo da identificarsi nella sede dell'istituto previdenziale ove l'impresa ha aperto la sua posizione assicurativa e non nella sede legale dell'impresa; ciò in applicazione della disposizione dell'art. 1182, comma secondo, cod. civ., per il quale le obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro devono essere adempiute al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza» (Sez. 3, n. 26067 del 14/02/2007, Rv. 237126-01; Sez. 3, n. 41530 del 09/07/2015, Rv. 265037 - 01; Sez. 3, n. 34418 del 12/07/2006, Rv. 234953-01, con riferimento ad una fattispecie nella quale questa Corte ha respinto il ricorso che tendeva a fissare la competenza territoriale in relazione al luogo ove aveva sede la ditta, osservando come fosse stato lo stesso datore di lavoro a determinare, con i propri atti, il radicamento della competenza presso un diverso, ufficio amministrativo).

Pertanto, atteso che, con accertamento in fatto in questa sede non censurabile, è risultato che la società aveva presentato agli uffici Inps di Milano i modelli DM 10, con indicazione dell'esistenza di una unità locale in Trezzano sul Naviglio (MI), luogo in cui risultava aperta la posizione assicurativa sulla base della quale l'Inps aveva effettuato gli accertamenti, la competenza territoriale è stata correttamente radicata presso l'a.g. di Milano.

3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato e diretto ad ottenere una rivalutazione in chiave di merito del giudizio di responsabilità formulato dalla Corte territoriale con argomentazioni giuridicamente corrette ed esenti da contraddittorietà o manifesta illogicità, in quanto fondate sulla deposizione del funzionario Inps che, come puntualmente rilevato dalla decisione impugnata, sulla scorta della documentazione prodotta in atti aveva ricostruito dettagliatamente le omissioni contributive ed il loro valore.

3.1. In tale prospettiva, risultano inconferenti le doglianze concernenti la soglia di punibilità, il cui superamento è stato correttamente calcolato tenendo conto, quanto all'anno 2013, delle mensilità dovute dal dicembre 2012, il cui obbligo di versamento scadeva il 16.1.2013, sino al novembre 2013, con versamento scadente il 16.12.2013, per un totale di euro 11.069,28; parimenti, quanto all'anno 2014, delle mensilità dovute dal dicembre 2013 all'ottobre 2014, con versamenti scadenti il giorno 16 del mese successivo, per un totale di euro 10.834,90: importi tali da determinare il superamento della soglia di rilevanza penale per entrambe le annualità accertate.

3.1. Si tratta, invero, di un metodo di calcolo che risulta conforme ai principi enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez.

U, n. 10424 del 18/01/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272163 - 019, secondo cui «in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso».3.2.

Anche sotto l'ulteriore e convergente profilo di censura dedotto il motivo di ricorso in esame, concernente la crisi finanziaria della società che qualche anno dopo i fatti era stata dichiarata fallita con sentenza in data 22.6.2018, palesa la sua inammissibilità.

Va, in primo luogo, considerato che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, essendo a dolo generico, è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicchè non rileva, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti (cfr. Sez. 3, n. 3705 del 19/12/2013, dep. 2014, P.G. in proc.

Casella, Rv. 258056-01, proprio con riferimento ad una fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata, che aveva escluso il dolo per le difficoltà economiche della società amministrata dall'imputato, desunte dai decreti ingiuntivi e dai protesti ai quali aveva fatto seguito la dichiarazione di fallimento).

Del resto, la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi, ha affermato che la crisi finanziaria della società nel periodo in esame non era stata né allegata né dimostrata dall'imputato, onde il motivo era da ritenersi generico, al pari del riferimento a presunte retribuzioni non corrisposte ad alcuni dipendenti, anche alla luce della presentazione dei modelli DM 10 nel periodo contestato, attestante le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e l'ammontare degli obblighi contributivi e valutabile, in assenza di elementi di segno contrario, come prova dell'effettività della corresponsione degli emolumenti ai lavoratori.

Va, dunque, esclusa in radice l'ammissibilità della doglianza difensiva, a maggior ragione ove si consideri che - come già affermato da questa Corte a proposito della omologa previsione tributaria dell'omesso versamento di ritenute certificate -, l'assenza del dolo o l'assoluta impossibilità di adempiere all'obbligazione contributiva richiede l'assolvimento da parte dell'imprenditore datore di lavoro dell'onere di allegare non solo la non imputabilità a sé della crisi economico finanziaria, ma anche l'impossibilità di reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento dell'obbligo contributivo, pur avendo egli posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare le somme necessarie ad assolvere il predetto debito, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà ed allo stesso non imputabili (Sez. 3, n. 5905 del 09/10/2013, dep. 2014; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, dep. 2014, Mercutello, Rv. 258055; Sez. 3, n. 15416 del 09/10/2013, n. 15416.

Sez. 3, n. 26712 del 14/04/2015, Vismara, Rv. 264306 - 01).3.3.

La fattispecie omissiva in esame, parimenti, non può essere scriminata, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., dalla scelta del datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni, perché, nel conflitto tra il diritto del lavoratore a ricevere i versamenti previdenziali e quello alla retribuzione, va privilegiato il primo in quanto è il solo a ricevere, secondo una scelta del legislatore non irragionevole, tutela penalistica per mezzo della previsione di una fattispecie incriminatrice ( Sez. 3, n. 36421 del 16/05/2019, Tanghetti, Rv. 276683-01; non dissimili conclusioni sono state attinte dalla già citata Sez. 3, n. 15416 del 09/10/2013, n. 15416 quanto all'insussistenza dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p.).

3.4. Infine, anche con riferimento alla deduzione concernente il mancato versamento delle retribuzioni a taluni dipendenti, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio in base al quale, come più volte affermato da questa Corte nella materia in esame, l'onere incombente sul pubblico ministero di dimostrare l'avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti è assolto con la produzione del modello DM 10, con la conseguenza che grava sull'imputato il compito di provare, in difformità dalla situazione rappresentata nelle denunce retributive inoltrate, l'assenza del materiale esborso delle somme (v., tra le tante: Sez. 3, n. 7772 del 05/12/2013 - dep. 19/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258851).

4. Parimenti inammissibile, in quanto manifestamente infondato, è il terzo motivo.

4.1. La Corte territoriale ha sostenuto che l'esistenza di plurime omissioni di versamenti contributivi è condizione ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c. p.

Tale decisione è conforme ai principi enunciati da questa Corte, secondo cui (Sez. 3, n. 13107 del 22/01/2020, Rv. 279093 - 01) «in tema di omesso versamento dei contributi previdenziali, la sussistenza di plurime omissioni nel corso dell'anno in contestazione ed in quelli antecedenti o successivi, ove pure queste ultime risultassero sprovviste di rilevanza penale, è condizione ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.».

Sul punto infatti, deve essere richiamato l'orientamento sinora prevalente di questa Corte secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento abituale" per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa al riconoscimento del beneficio, essendo il segno di una devianza "non occasionale" (da ultimo: Sez. 6, n. 3353 del 13/12/2017 - dep. 24/01/2018, Lesmo e altro, Rv. 272123).

Va, altresì puntualizzato che la recentissima pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte in data 27/01/2022, sopravvenuta nelle more della stesura della presente motivazione e della quale è, allo stato, nota la notizia di decisione, ha stabilito che «la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione può risultare ostativa alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non di per sè, ma soltanto se è ritenuta, in concreto, idonea ad integrare una o più delle condizioni previste tassativamente dalla suddetta disposizione per eludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale (Fattispecie relativa a tre condotte di violenza privata poste in essere nell'arco di un mese)»

4.2. Orbene, nella specie risulta che l'unitario tessuto motivazionale delle conformi decisioni di merito, formanti una c.d.

"doppia conforme" ha posto in evidenza (cfr., in particolare, la motivazione della decisione di primo grado, a p.4) l'esistenza di plurime e reiterate omissioni, commesse dall'imputato nell'ambito della stessa società e con le stesse modalità e in tempi ravvicinati; elementi posti in significativa correlazione con il rilievo che il mancato versamento contributivo aveva raggiunto un importo non di poco superiore alla soglia di punibilità annuale e con l'ulteriore risultanza che nei confronti del Giordano era stato emesso, altresì, un decreto penale di condanna per il reato di omesso versamento IVA.

Risulta evidente, pertanto, che le conformi decisioni di merito hanno valorizzato non in maniera meramente astratta, ma in termini concreti, la commissione di più reati della stessa indole (ovvero la plurima violazione della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio puniendi") sia sul piano della connotazione di abitualità della condotta sia su quello della non particolare tenuità dell'offesa.

4.3. Per completezza espositiva, infine, va precisato che tale conclusione non è contraddetta neppure dalle considerazioni della sentenza di questa Sezione n. 25537 del 13/02/2019, citata dal ricorrente, la quale, ha osservato che a seguito della modifica legislativa di cui all'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, la fattispecie di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali si configura attualmente come un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità, ovvero, con la data del 16 gennaio dell'anno successivo (Sez. 3, n. 649 del 20/10/2016, Messina, Rv. 268813; Sez. 3, n. 37232 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lanzoni, Rv. 268308).

La citata decisione ha tratto da tale principio un duplice corollario: da un lato, che non è configurabile la reiterazione del reato «per ogni singolo omesso versamento nell'anno di riferimento», ipotesi che, invece, sotto il vigore della legge ante modifica, integrava alle dovute condizioni un'ipotesi di reato continuato ex art. 81 cpv. cod. pen.

Dall'altro, che l'art. 131-bis cod. pen. nel collegare l'abitualità del comportamento alla pluralità o reiterazione di condotte, «si riferisce, all'evidenza, soltanto a quelle che già di per sé costituiscono reato, anche isolatamente valutate, sì da evidenziare - volta per volta - una nuova e ripetuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale, sicchè il mero riferimento alla reiterazione dell'omissione del versamento dei contributi assistenziali e previdenziali non appare corretto per escludere l'applicabilità della causa di non punibilità».

Orbene, al riguardo devono essere formulate le seguenti osservazioni: a) la soluzione accolta dalla decisione in esame presuppone, sul piano logico- giuridico, la valutazione circa l'applicabilità della normativa introdotta dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 - che ha strutturato la fattispecie in esame quale reato unitario a consumazione prolungata la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell'ultima delle mensilità, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre (relative alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso).

Il che, con riferimento a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della riforma, come quelli in esame, può avvenire soltanto ove la si consideri disciplina più favorevole ex art. 2, comma 4, c.p.; diversamente, nel caso in cui la disciplina complessivamente più favorevole sia ritenuta quella previgente, si avrà una pluralità di reati omissivi il cui momento consumativo coincide con la scadenza del termine utile per i singoli versamenti mensili, fissato al giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi (Sez. 3, n. 26732 del 05/03/2015, Bongiorno, Rv. 264031); b) nella specie, peraltro, indipendentemente dalle riconducibilità della fattispecie in esame alla "vecchia" o alla "nuova" disciplina incriminatrice ai fini dell'applicazione dell'istituto in esame, il dato dirimente è che, a differenza del caso oggetto della sentenza n. 25537 del 2019, la pluralità e la reiterazione di condotte illecite non è riferita ai singoli omessi versamenti contributivi nell'ambito di un solo anno di riferimento (che in base alla "nuova" disciplina integrerebbe un unico reato a consumazione prolungata), ma è desunta dalla commissione di più violazioni della stessa indole compiute in annualità diverse.

Ne consegue che, anche sotto l'impero della nuova disciplina, la reiterazione di condotte illecite sarebbe comunque configurabile essendo plurime le violazioni penalmente rilevanti.

4.4. A ciò va aggiunto che, come espressamente riconosciuto anche dalla decisione n. 25537 del 2019, la causa di non punibilità in esame può trovare applicazione solo se l'entità degli importi omessi è di pochissimo superiore a quello fissato dalla soglia di punibilità, poiché la previsione di quest'ultima evidenzia che il grado di offensività della condotta ai fini della configurabilità dell'illecito penale è stato già valutato dal legislatore (cfr. anche Sez. 3, n. 3292 del 3/10/2017, Spera, n.m.; in termini analoghi, seppure con riferimento agli omessi versamenti tributari, Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266570-01; Sez. 3, n. 40774 del 05/05/2015, Falconieri, Rv. 265079-01; ancora, Sez. 3, n. 30179 del 11/05/2018, Altobrando, Rv. 273686 - 01, secondo cui, in tema di omesso versamento di ritenute previdenziali, ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. occorre tener conto dell'importo complessivo dei contributi non versati e della entità del superamento della soglia di punibilità).

4.5. Nella specie, dunque, deve ritenersi corretta la conclusione che l'offesa non potesse considerarsi particolarmente tenue come richiesto dalla previsione dell'art. 131-bis, c.p., attesa la pluralità di violazioni della medesima indole ed il fatto che gli importi complessivi di cui è stato omesso il versamento, pari ad euro 11.069, 28 nel 2013 ed euro 10.834, 90 nel 2014 risultano superare la soglia di punibilità di oltre il 10°/0 nel primo anno e di poco meno di tale percentuale nel secondo.

5. Inammissibile risulta anche il quarto motivo, concernente l'allegata violazione degli artt. 133 e 133-bis c.p. nella quantificazione del trattamento sanzionatorio, con correlato vizio di motivazione in ordine all'entità degli importi non versati.

5.1. Occorre, in proposito, rilevare che il giudice, nel quantificare la pena, opera una valutazione complessiva sulla base dei criteri direttivi fissati dall'articolo 133 cod. pen.

La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito che risulta legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella richiamata disposizione (Sez. 4, n. 41702 del 20/9/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

Quanto alla motivazione, si è osservato che una specifica e dettagliata giustificazione sulla quantità della pena irrogata è necessaria soltanto nel caso in cui essa sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, ritenendosi negli altri casi adeguato il riferimento all'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. mediante il richiamo all'adeguatezza, alla congruità, alla non eccessività, all'equità e simili della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n., 36104 del 27/4/2017, Mastro e altro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 8/5/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596).

Infine, si è significativamente precisato che il criterio di determinazione della sanzione è desumibile anche dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

In tal caso, l'uso del potere discrezionale del giudice è insindacabile ed è inammissibile il ricorso che tenda ad una nuova valutazione della congruità della pena.

5.2. Nella specie, il giudice del gravame, al pari di quello di prime cure, ha giustificato la determinazione della pena base in maniera certamente ben al di sotto della media edittale (oltre che ulteriormente ridotta per la concessione delle circostanze attenuanti generiche), nonché il minimo aumento per la continuazione con argomentazioni più che adeguate a ritenere assolto l'obbligo motivazionale e senza incorrere in violazioni di legge, avuto riguardo al motivato richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; del tutto esaustiva, anche sul piano motivazionale, è la specifica considerazione della gravità della condotta e dell'intensità del dolo, in relazione all'ammontare dei contributi non versati, del carattere reiterato delle violazioni, della loro collocazione temporale nonché del danno cagionato all'Erario; elementi di sicura pregnanza, cui la Corte territoriale ha aggiunto il richiamo al precedente penale riportato dall'odierno ricorrente per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000.

6. Infine, in relazione alla richiesta del P.g. di dichiarare la prescrizione per quella parte dei fatti contestati riguardo ai quali la causa estintiva sia maturata prima della emissione della sentenza di appello, va osservato che la stessa non può essere accolta per le ragioni che seguono.

Va premesso che, in tema di successione di leggi penali con riguardo al reato di omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, ai fini del computo della prescrizione per i fatti pregressi alla modifica introdotta dal citato d.lgs. n. 8/2016, «la normativa più favorevole, ai sensi dell'articolo 2, comma quarto, cod. pen., va individuata, nel caso in cui non sia stata superata la soglia di punibilità di 10.000 euro annui, nella nuova previsione normativa, mentre nell'ipotesi di superamento di detta soglia, nella normativa previgente, secondo la quale il momento consunnativo del reato coincideva con la scadenza del termine previsto per ogni versamento mensile, ovvero con il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi». (Sez. 3, n. 47902 del 18/07/2017, Abrate, Rv. 271446-01; v. anche Sez. 7, n. 6545 del 04/11/2016, dep. 2017, Adamo, Rv. 269059-01).Tuttavia, la portata di tale principio va coordinata con il dictum di Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818-01, la quale ha affermato che «l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso. (In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione)».

Coerentemente con tali indicazioni, nel caso in esame l'inammissibilità del ricorso preclude ogni possibilità di valutare l'eventuale maturazione della causa estintiva in relazione ad una parte dei fatti contestati, in difetto di specifica eccezione da parte del ricorrente o di rilevazione d'ufficio in sede di appello, così come di deduzione con i motivi di ricorso in esame.

7. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, onde, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi estinti per prescrizione i fatti per i quali la causa estintiva è maturata prima della sentenza di appello, con rideterminazione della pena; dichiararsi l'inammissibilità nel resto. Ricorso trattato ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza in data 18.2.2021, confermava la decisione di primo grado emessa dal locale Tribunale che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della società Gruppo TEA s.r.I., alla pena di mesi 7 e giorni 20 di reclusione ed euro 510,00 di multa, con i benefici di legge, in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 2, comma 1 bis, d.l. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983 e succ. mod. 2. La Corte territoriale riteneva, in particolare, infondati i motivi di appello relativi all'incompetenza territoriale - rilevando che la competenza ratione loci andava fondata con riferimento al luogo in cui si trova la sede INPS presso la quale risultava aperta la posizione assicurativa -, nonché alla responsabilità dell'imputato ed al trattamento sanzionatorio, affermando che, per entrambe le annualità contestate, il calcolo delle omissioni contributive aveva correttamente registrato il superamento della soglia di punibilità di euro 10.000 annui; che non era stato allegato né dimostrato che la società gestita dall'imputato si trovasse all'epoca dei fatti in stato di crisi finanziaria; che non ricorrevano neppure i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; infine, che la pena inflitta in primo grado risultava congrua e rispondente ai criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis c.p. 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo, si eccepisce violazione dell'art. 8 c.p.p. come richiamato dall'art. 18 d.lgs. n. 74/2000. La difesa si duole del rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, atteso che la competenza non andava radicata presso la sede INPS del capoluogo lombardo, in quanto titolare della pratica previdenziale, ma in Roma, ove si trovava la sede effettiva della società, ossia il centro della prevalente attività amministrativa e direttiva dell'impresa, anche se non coincidente con la sede legale; ciò era dimostrato dalla procedura fallimentare radicatasi in quella sede, oltre che da altra documentazione prodotta, relativa ad una declaratoria di incompetenza territoriale emessa dal medesimo Tribunale lombardo ed a ricorsi in materia di lavoro presentati dai dipendenti della società presso il Giudice del lavoro capitolino. 3.2. Con il secondo motivo, la difesa del ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in riferimento al ritenuto superamento della soglia di punibilità di 10.000 euro prevista per l'omesso versamento di ritenute previdenziali, attesa l'erroneità del relativo calcolo, essendosi computati anche omessi versamenti imputabili all'anno precedente. Si aggiunge che i giudici di merito non avevano considerato che le precarie condizioni economico-patrimoniali della società, dichiarata fallita nel 2018, non avevano consentito, a monte, neppure la corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti, onde non sarebbe configurabile il delitto de quo. 3.3. La censura veicolata con il terzo motivo attiene alla violazione dell'art. 131-bis c.p. e dell'art. 2, comma 1, legge n. 638/1983, nonché al correlato vizio di motivazione, alla luce della contenuta entità del superamento della soglia, pari a qualche centinaio di euro e non rilevando in senso ostativo la pluralità delle mensilità interessate. 3.4. Con il quarto motivo, infine, si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 133-bis c.p. circa le modalità di quantificazione e l'entità della pena irrogata e correlato vizio di motivazione in ordine all'entità degli importi non versati. 4. Il P.g., con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi estinti per prescrizione i fatti reato rispetto ai quali causa estintiva era già maturata prima della pronuncia della sentenza di appello, rideterminando conseguentemente la pena, con declaratoria di inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile, in quanto manifestamente infondato e aspecifico, risolvendosi nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate ai giudici di appello e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione. 2. Quanto, in particolare, al primo motivo, va osservato che la Corte di merito ha fondatamente respinto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa dell'imputato, che il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori si consuma nel luogo nel quale i versamenti si sarebbero dovuti effettuare, ossia nella sede INPS che ha preso in carico la pratica. Tale conclusione risulta conforme ai principi stabiliti dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui «il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma primo bis, d.l. n. 463 del 1983, conv. con modd. in legge n. 638 del 1983) si consuma nel luogo in cui devono essere versati i contributi previdenziali ed assicurativi, luogo da identificarsi nella sede dell'istituto previdenziale ove l'impresa ha aperto la sua posizione assicurativa e non nella sede legale dell'impresa; ciò in applicazione della disposizione dell'art. 1182, comma secondo, cod. civ., per il quale le obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro devono essere adempiute al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza» (Sez. 3, n. 26067 del 14/02/2007, Rv. 237126-01; Sez. 3, n. 41530 del 09/07/2015, Rv. 265037 - 01; Sez. 3, n. 34418 del 12/07/2006, Rv. 234953-01, con riferimento ad una fattispecie nella quale questa Corte ha respinto il ricorso che tendeva a fissare la competenza territoriale in relazione al luogo ove aveva sede la ditta, osservando come fosse stato lo stesso datore di lavoro a determinare, con i propri atti, il radicamento della competenza presso un diverso, ufficio amministrativo). Pertanto, atteso che, con accertamento in fatto in questa sede non censurabile, è risultato che la società aveva presentato agli uffici Inps di Milano i modelli DM 10, con indicazione dell'esistenza di una unità locale in Trezzano sul Naviglio (MI), luogo in cui risultava aperta la posizione assicurativa sulla base della quale l'Inps aveva effettuato gli accertamenti, la competenza territoriale è stata correttamente radicata presso l'a.g. di Milano. 3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato e diretto ad ottenere una rivalutazione in chiave di merito del giudizio di responsabilità formulato dalla Corte territoriale con argomentazioni giuridicamente corrette ed esenti da contraddittorietà o manifesta illogicità, in quanto fondate sulla deposizione del funzionario Inps che, come puntualmente rilevato dalla decisione impugnata, sulla scorta della documentazione prodotta in atti aveva ricostruito dettagliatamente le omissioni contributive ed il loro valore. 3.1. In tale prospettiva, risultano inconferenti le doglianze concernenti la soglia di punibilità, il cui superamento è stato correttamente calcolato tenendo conto, quanto all'anno 2013, delle mensilità dovute dal dicembre 2012, il cui obbligo di versamento scadeva il 16.1.2013, sino al novembre 2013, con versamento scadente il 16.12.2013, per un totale di euro 11.069,28; parimenti, quanto all'anno 2014, delle mensilità dovute dal dicembre 2013 all'ottobre 2014, con versamenti scadenti il giorno 16 del mese successivo, per un totale di euro 10.834,90: importi tali da determinare il superamento della soglia di rilevanza penale per entrambe le annualità accertate. 3.1. Si tratta, invero, di un metodo di calcolo che risulta conforme ai principi enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 10424 del 18/01/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272163 - 019, secondo cui «in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso».3.2. Anche sotto l'ulteriore e convergente profilo di censura dedotto il motivo di ricorso in esame, concernente la crisi finanziaria della società che qualche anno dopo i fatti era stata dichiarata fallita con sentenza in data 22.6.2018, palesa la sua inammissibilità. Va, in primo luogo, considerato che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, essendo a dolo generico, è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicchè non rileva, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti (cfr. Sez. 3, n. 3705 del 19/12/2013, dep. 2014, P.G. in proc. Casella, Rv. 258056-01, proprio con riferimento ad una fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata, che aveva escluso il dolo per le difficoltà economiche della società amministrata dall'imputato, desunte dai decreti ingiuntivi e dai protesti ai quali aveva fatto seguito la dichiarazione di fallimento). Del resto, la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi, ha affermato che la crisi finanziaria della società nel periodo in esame non era stata né allegata né dimostrata dall'imputato, onde il motivo era da ritenersi generico, al pari del riferimento a presunte retribuzioni non corrisposte ad alcuni dipendenti, anche alla luce della presentazione dei modelli DM 10 nel periodo contestato, attestante le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e l'ammontare degli obblighi contributivi e valutabile, in assenza di elementi di segno contrario, come prova dell'effettività della corresponsione degli emolumenti ai lavoratori. Va, dunque, esclusa in radice l'ammissibilità della doglianza difensiva, a maggior ragione ove si consideri che - come già affermato da questa Corte a proposito della omologa previsione tributaria dell'omesso versamento di ritenute certificate -, l'assenza del dolo o l'assoluta impossibilità di adempiere all'obbligazione contributiva richiede l'assolvimento da parte dell'imprenditore datore di lavoro dell'onere di allegare non solo la non imputabilità a sé della crisi economico finanziaria, ma anche l'impossibilità di reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento dell'obbligo contributivo, pur avendo egli posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare le somme necessarie ad assolvere il predetto debito, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà ed allo stesso non imputabili (Sez. 3, n. 5905 del 09/10/2013, dep. 2014; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, dep. 2014, Mercutello, Rv. 258055; Sez. 3, n. 15416 del 09/10/2013, n. 15416. Sez. 3, n. 26712 del 14/04/2015, Vismara, Rv. 264306 - 01).3.3. La fattispecie omissiva in esame, parimenti, non può essere scriminata, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., dalla scelta del datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni, perché, nel conflitto tra il diritto del lavoratore a ricevere i versamenti previdenziali e quello alla retribuzione, va privilegiato il primo in quanto è il solo a ricevere, secondo una scelta del legislatore non irragionevole, tutela penalistica per mezzo della previsione di una fattispecie incriminatrice ( Sez. 3, n. 36421 del 16/05/2019, Tanghetti, Rv. 276683-01; non dissimili conclusioni sono state attinte dalla già citata Sez. 3, n. 15416 del 09/10/2013, n. 15416 quanto all'insussistenza dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p.). 3.4. Infine, anche con riferimento alla deduzione concernente il mancato versamento delle retribuzioni a taluni dipendenti, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio in base al quale, come più volte affermato da questa Corte nella materia in esame, l'onere incombente sul pubblico ministero di dimostrare l'avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti è assolto con la produzione del modello DM 10, con la conseguenza che grava sull'imputato il compito di provare, in difformità dalla situazione rappresentata nelle denunce retributive inoltrate, l'assenza del materiale esborso delle somme (v., tra le tante: Sez. 3, n. 7772 del 05/12/2013 - dep. 19/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258851). 4. Parimenti inammissibile, in quanto manifestamente infondato, è il terzo motivo. 4.1. La Corte territoriale ha sostenuto che l'esistenza di plurime omissioni di versamenti contributivi è condizione ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c. p. Tale decisione è conforme ai principi enunciati da questa Corte, secondo cui (Sez. 3, n. 13107 del 22/01/2020, Rv. 279093 - 01) «in tema di omesso versamento dei contributi previdenziali, la sussistenza di plurime omissioni nel corso dell'anno in contestazione ed in quelli antecedenti o successivi, ove pure queste ultime risultassero sprovviste di rilevanza penale, è condizione ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.». Sul punto infatti, deve essere richiamato l'orientamento sinora prevalente di questa Corte secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento abituale" per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa al riconoscimento del beneficio, essendo il segno di una devianza "non occasionale" (da ultimo: Sez. 6, n. 3353 del 13/12/2017 - dep. 24/01/2018, Lesmo e altro, Rv. 272123). Va, altresì puntualizzato che la recentissima pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte in data 27/01/2022, sopravvenuta nelle more della stesura della presente motivazione e della quale è, allo stato, nota la notizia di decisione, ha stabilito che «la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione può risultare ostativa alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non di per sè, ma soltanto se è ritenuta, in concreto, idonea ad integrare una o più delle condizioni previste tassativamente dalla suddetta disposizione per eludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale (Fattispecie relativa a tre condotte di violenza privata poste in essere nell'arco di un mese)» 4.2. Orbene, nella specie risulta che l'unitario tessuto motivazionale delle conformi decisioni di merito, formanti una c.d. "doppia conforme" ha posto in evidenza (cfr., in particolare, la motivazione della decisione di primo grado, a p.4) l'esistenza di plurime e reiterate omissioni, commesse dall'imputato nell'ambito della stessa società e con le stesse modalità e in tempi ravvicinati; elementi posti in significativa correlazione con il rilievo che il mancato versamento contributivo aveva raggiunto un importo non di poco superiore alla soglia di punibilità annuale e con l'ulteriore risultanza che nei confronti del Giordano era stato emesso, altresì, un decreto penale di condanna per il reato di omesso versamento IVA. Risulta evidente, pertanto, che le conformi decisioni di merito hanno valorizzato non in maniera meramente astratta, ma in termini concreti, la commissione di più reati della stessa indole (ovvero la plurima violazione della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio puniendi") sia sul piano della connotazione di abitualità della condotta sia su quello della non particolare tenuità dell'offesa. 4.3. Per completezza espositiva, infine, va precisato che tale conclusione non è contraddetta neppure dalle considerazioni della sentenza di questa Sezione n. 25537 del 13/02/2019, citata dal ricorrente, la quale, ha osservato che a seguito della modifica legislativa di cui all'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, la fattispecie di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali si configura attualmente come un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità, ovvero, con la data del 16 gennaio dell'anno successivo (Sez. 3, n. 649 del 20/10/2016, Messina, Rv. 268813; Sez. 3, n. 37232 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lanzoni, Rv. 268308). La citata decisione ha tratto da tale principio un duplice corollario: da un lato, che non è configurabile la reiterazione del reato «per ogni singolo omesso versamento nell'anno di riferimento», ipotesi che, invece, sotto il vigore della legge ante modifica, integrava alle dovute condizioni un'ipotesi di reato continuato ex art. 81 cpv. cod. pen. Dall'altro, che l'art. 131-bis cod. pen. nel collegare l'abitualità del comportamento alla pluralità o reiterazione di condotte, «si riferisce, all'evidenza, soltanto a quelle che già di per sé costituiscono reato, anche isolatamente valutate, sì da evidenziare - volta per volta - una nuova e ripetuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale, sicchè il mero riferimento alla reiterazione dell'omissione del versamento dei contributi assistenziali e previdenziali non appare corretto per escludere l'applicabilità della causa di non punibilità». Orbene, al riguardo devono essere formulate le seguenti osservazioni: a) la soluzione accolta dalla decisione in esame presuppone, sul piano logico- giuridico, la valutazione circa l'applicabilità della normativa introdotta dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 - che ha strutturato la fattispecie in esame quale reato unitario a consumazione prolungata la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell'ultima delle mensilità, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre (relative alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso). Il che, con riferimento a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della riforma, come quelli in esame, può avvenire soltanto ove la si consideri disciplina più favorevole ex art. 2, comma 4, c.p.; diversamente, nel caso in cui la disciplina complessivamente più favorevole sia ritenuta quella previgente, si avrà una pluralità di reati omissivi il cui momento consumativo coincide con la scadenza del termine utile per i singoli versamenti mensili, fissato al giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi (Sez. 3, n. 26732 del 05/03/2015, Bongiorno, Rv. 264031); b) nella specie, peraltro, indipendentemente dalle riconducibilità della fattispecie in esame alla "vecchia" o alla "nuova" disciplina incriminatrice ai fini dell'applicazione dell'istituto in esame, il dato dirimente è che, a differenza del caso oggetto della sentenza n. 25537 del 2019, la pluralità e la reiterazione di condotte illecite non è riferita ai singoli omessi versamenti contributivi nell'ambito di un solo anno di riferimento (che in base alla "nuova" disciplina integrerebbe un unico reato a consumazione prolungata), ma è desunta dalla commissione di più violazioni della stessa indole compiute in annualità diverse. Ne consegue che, anche sotto l'impero della nuova disciplina, la reiterazione di condotte illecite sarebbe comunque configurabile essendo plurime le violazioni penalmente rilevanti. 4.4. A ciò va aggiunto che, come espressamente riconosciuto anche dalla decisione n. 25537 del 2019, la causa di non punibilità in esame può trovare applicazione solo se l'entità degli importi omessi è di pochissimo superiore a quello fissato dalla soglia di punibilità, poiché la previsione di quest'ultima evidenzia che il grado di offensività della condotta ai fini della configurabilità dell'illecito penale è stato già valutato dal legislatore (cfr. anche Sez. 3, n. 3292 del 3/10/2017, Spera, n.m.; in termini analoghi, seppure con riferimento agli omessi versamenti tributari, Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266570-01; Sez. 3, n. 40774 del 05/05/2015, Falconieri, Rv. 265079-01; ancora, Sez. 3, n. 30179 del 11/05/2018, Altobrando, Rv. 273686 - 01, secondo cui, in tema di omesso versamento di ritenute previdenziali, ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. occorre tener conto dell'importo complessivo dei contributi non versati e della entità del superamento della soglia di punibilità). 4.5. Nella specie, dunque, deve ritenersi corretta la conclusione che l'offesa non potesse considerarsi particolarmente tenue come richiesto dalla previsione dell'art. 131-bis, c.p., attesa la pluralità di violazioni della medesima indole ed il fatto che gli importi complessivi di cui è stato omesso il versamento, pari ad euro 11.069, 28 nel 2013 ed euro 10.834, 90 nel 2014 risultano superare la soglia di punibilità di oltre il 10°/0 nel primo anno e di poco meno di tale percentuale nel secondo. 5. Inammissibile risulta anche il quarto motivo, concernente l'allegata violazione degli artt. 133 e 133-bis c.p. nella quantificazione del trattamento sanzionatorio, con correlato vizio di motivazione in ordine all'entità degli importi non versati. 5.1. Occorre, in proposito, rilevare che il giudice, nel quantificare la pena, opera una valutazione complessiva sulla base dei criteri direttivi fissati dall'articolo 133 cod. pen. La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito che risulta legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella richiamata disposizione (Sez. 4, n. 41702 del 20/9/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Quanto alla motivazione, si è osservato che una specifica e dettagliata giustificazione sulla quantità della pena irrogata è necessaria soltanto nel caso in cui essa sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, ritenendosi negli altri casi adeguato il riferimento all'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. mediante il richiamo all'adeguatezza, alla congruità, alla non eccessività, all'equità e simili della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n., 36104 del 27/4/2017, Mastro e altro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 8/5/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). Infine, si è significativamente precisato che il criterio di determinazione della sanzione è desumibile anche dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). In tal caso, l'uso del potere discrezionale del giudice è insindacabile ed è inammissibile il ricorso che tenda ad una nuova valutazione della congruità della pena. 5.2. Nella specie, il giudice del gravame, al pari di quello di prime cure, ha giustificato la determinazione della pena base in maniera certamente ben al di sotto della media edittale (oltre che ulteriormente ridotta per la concessione delle circostanze attenuanti generiche), nonché il minimo aumento per la continuazione con argomentazioni più che adeguate a ritenere assolto l'obbligo motivazionale e senza incorrere in violazioni di legge, avuto riguardo al motivato richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; del tutto esaustiva, anche sul piano motivazionale, è la specifica considerazione della gravità della condotta e dell'intensità del dolo, in relazione all'ammontare dei contributi non versati, del carattere reiterato delle violazioni, della loro collocazione temporale nonché del danno cagionato all'Erario; elementi di sicura pregnanza, cui la Corte territoriale ha aggiunto il richiamo al precedente penale riportato dall'odierno ricorrente per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000. 6. Infine, in relazione alla richiesta del P.g. di dichiarare la prescrizione per quella parte dei fatti contestati riguardo ai quali la causa estintiva sia maturata prima della emissione della sentenza di appello, va osservato che la stessa non può essere accolta per le ragioni che seguono. Va premesso che, in tema di successione di leggi penali con riguardo al reato di omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, ai fini del computo della prescrizione per i fatti pregressi alla modifica introdotta dal citato d.lgs. n. 8/2016, «la normativa più favorevole, ai sensi dell'articolo 2, comma quarto, cod. pen., va individuata, nel caso in cui non sia stata superata la soglia di punibilità di 10.000 euro annui, nella nuova previsione normativa, mentre nell'ipotesi di superamento di detta soglia, nella normativa previgente, secondo la quale il momento consunnativo del reato coincideva con la scadenza del termine previsto per ogni versamento mensile, ovvero con il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi». (Sez. 3, n. 47902 del 18/07/2017, Abrate, Rv. 271446-01; v. anche Sez. 7, n. 6545 del 04/11/2016, dep. 2017, Adamo, Rv. 269059-01).Tuttavia, la portata di tale principio va coordinata con il dictum di Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818-01, la quale ha affermato che «l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso. (In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione)». Coerentemente con tali indicazioni, nel caso in esame l'inammissibilità del ricorso preclude ogni possibilità di valutare l'eventuale maturazione della causa estintiva in relazione ad una parte dei fatti contestati, in difetto di specifica eccezione da parte del ricorrente o di rilevazione d'ufficio in sede di appello, così come di deduzione con i motivi di ricorso in esame. 7. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, onde, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ri
Sentenza Cassazione n. 18515/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris