CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37316/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con sentenza del 7/5/2021, la Corte di appello di Bologna, in riforma della pronuncia del Tribunale di Forli, ha rideterminato la pena inflitta útal, ita40 all'imputato/in quella di anni 1 , mesi 8 di reclusione ed euro 4000,00 di multa, riqualificando il fatto di cui all'imputazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Era contestato al ricorrente di avere illecitamente detenuto grammi 91 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di cui si disfaceva alla vista degli operanti. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; violazione dell'art. 133 cod. pen. Pur avendo riconosciuto la fattispecie della lieve entità del fatto, la Corte di merito avrebbe offerto una motivazione incongrua e contraddittoria in relazione al trattamento sanzionatorio, irrogando una pena prossima al massimo edittale. I rilievi risultano manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La Corte di merito ha offerto congrua giustificazione a supporto della decisione assunta, ponendo in evidenza la gravità del fatto, in ragione del dato ponderale della sostanza caduta in sequestro, e la capacità del ricorrente "di approvvigionamento da canali di fornitura di livello significativo": Si tratta di motivazione del tutto conferente e adeguata a sostenere la decisione in punto di trattamento sanzionatorio, non suscettibile di essere censurata in questa sede. Deve in proposito rilevarsi come la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientri nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'articolo 133 cod. pen., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (ex multis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01:"La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione"). 3. Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 LU