CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 27219/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bis, d.l.n. 137/2020 la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28355/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliatoin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , 44 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -intimate – Oggetto: PROPRIETA’ R.G.N. 28355/2017 Cron. Ud. 15/06/2022 PU Rep. R.G. 28355/2017 Pagina nr.2 di 10 avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 678/2017, depositata in data 13 aprile 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del15 giugno 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’ERBA, che ha concluso per l’accoglimento parzialedel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione notificatail 24 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero innanzi al Tribunale di Siracusa - Sezione distaccata di Lentini - il confinante [OSCURATO:PERSONA] chiedendo: a) di dichiarare ed accertare che il convenuto avesse acquistato –mediante asta pubblica – unicamente la particella 275 del foglio 50, con la parte di fabbricato in essa insistente; b) di accertare l’illegittima appropriazione, da parte del convenuto , di terreno e fabbricati confinanti e di proprietà delle attrici; c) nel caso in cui fosse stato accertato che il convenuto avesseoccupato parte dei terreni e fabbricati delle stesse attrici con opere edilizie , la condanna al rilascio dei beni di proprietà delle attrici nonché al risarcimento del danno. 1.1. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] per eccepire : che egli esercitava i diritti trasferitiglidal Tribunale di Siracusa, con decreto del 29.02.2002, n. Rep. 497 , integrato con provvedimento del 05.05.2000, sul terreno acquistato all’asta pubblica il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che su detto terreno insistevano due capannoni industriali confinanti in parte con i terreni delle attrici; che dopo l’immissione in possesso non aveva modificato lo stato dei luoghi.Il Tribunale di Siracusa, sulla base delle risultanze di consulenza tecnica, dopo aver demarcato il confine acquistato dall’attuale ricorrente, accoglieva le domande attoree, condannava il convenuto al rilascio R.G. 28355/2017 Pagina nr.3 di 10 e al ripristino dello stato dei luoghi, in difetto, al risarcimento dei danni nella misura ritenuta necessarie dal CTU per il ripristino della precedente situazione dei luoghi. 2. La sentenza veniva appellata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] FAILLAe [OSCURATO:PERSONA].Con la sentenza qui impugnata, la Corte d’Appello di Catania confermava la sentenza di primo grado, ad eccezione della parte in cui si pronunciava sulla condanna al ripristino dello stato dei luoghi, in quantoviziata da ultrapetizione. 2.1. In particolare, la Corte riteneva che: -non sussistesse il difetto di contraddittorio a causa di litisconsorzio necessario, prospettato dall’appellante, poiché la domanda di rivendicazione può essere esercitata anche da uno solo dei comproprietari,non tendendo ad una pronuncia con effetti costitutivi. - sulla base delle risultanze della relazione peritale del CTU, le opere presenti sui fondi delle appellate erano state realizzate dall’appellante successivamente all’acquisto all’asta (sebbene su fabbricato preesistente). 2.2. La Corte d’Appello di Catania condannava, quindi, il COCUZZA al risarcimento dei danni a favore di [OSCURATO:PERSONA] derivanti dalle opere edilizie attraverso le quali si è realizzata l’appropriazione dei beni. Inoltre, riteneva non meritevole la censura riguardante la mancata opposizione delle proprietarie al decreto di trasferimento del Tribunale del terreno al termine della procedura esecutiva, in quanto queste ultime non erano a conoscenza di dettaprocedura. 3. Avverso la decisione della Corte d’appello di Catania ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno presentato controricorso. Nessunadelle parti ha depositato memorie. R.G. 28355/2017 Pagina nr.4 di 10 4. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso si articola in sei motivi . 1.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione delle disposizioni sul litisconsorzio necessario, ex art. 102 cod. proc. civ. , poiché non sarebbe stato chiamato in causa il Sig. [OSCURATO:PERSONA], debitore esecutato del terreno acquistato all’asta dal ricorrente nonché comproprietario di uno dei due terreni rivendicati (particella n. 276) insieme all’intimata [OSCURATO:PERSONA] : avendo qu est’ultima agito anche per il risarcimento del danno, esso andrebbe ripartito tra tutti i comproprietari. Chiede, quindi, la regressione del processo al primo grado. 1.2. Il motivo è infondato, in quanto nel caso di specie non si è in presenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che se il bene appartiene a più proprietari, ciascuno è da ritenersi legittimato attivamente (oltre che passivamente) rispetto a tutte le azioni a tutela della proprietà comune, senza bisogno dell'intervento in giudizio degli altri comproprietari, pur riguardando tutti costoro la lesione lamentata (cfr. in particolare: Cass., 3 civ., 14.11.2019, n. 29506; Cass. 2 civ., 15.07.2002, n. 10219; Cass. 2 civ., 28.06. 2001 , n. 8842 ). La linea di discrimine tra i casi in cui è necessario il litisconsorzio e quelli in cui non lo è, è stata tracciata da questa Corte con la pronuncia a Sezioni Unite del 13.11.2013, n. 25454, relativa all'accertamento della natura R.G. 28355/2017 Pagina nr.5 di 10 condominiale di un bene, laddove ha stabilito che non è necessario il litisconsorzio ove —tra le altre ipotesi —si faccia questione della difesa dei diritti anche reali della cosa comune nei confronti dei terzi oppure della tutela della proprietà comune per la eliminazione di opere abusive. Il presupposto di fatto per l’esclusione del litisconsorzio necessario è che il singolo agisca non per un suo interesse esclusivo o per un interesse per avventura analogo a quello degli altri, ovvero in contrasto attuale o potenziale con quello degli altri comproprietari, ma a tutela di un interesse comune, che appartiene indifferenziatamente anche ai restanti contitolari del diritto, perché mira alla tutela della cosa comune. La giurisprudenza ritiene, in sostanza, che ciascuno dei contitolari del diritto reale, dal punto di vista processuale, sia titolare di una legittimazione attiva sostitutiva. Ne discende, di conseguenza, che anche nel caso di specie la pronuncia sul diritto comune fatto valere dal comproprietario [OSCURATO:PERSONA] dispieghi i propri effetti nei riguardi dell’altra parte interessata, il Sig. [OSCURATO:PERSONA], senza necessità di integrare il contraddittorio nei suoi confronti. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. , con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. : le attrici non avrebbero mai allegato fatti probanti la realizzazione del muro sul terreno in questione, né sulla sua imputazione soggettiva al ricorrente. Inoltre, viene contestata la decisione di condanna al risarcimento per l’abbattimento di detto muro, mai richiesto dalle attrici. 2.1. Il motivo resta assorbito in parte nel terzo, in parte nel quinto motivo. 3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 cod. civ., e dell’art. 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ. Viene contestato l’erroneo utilizzo del ragionamento presuntivo, messo in atto dalla R.G. 28355/2017 Pagina nr.6 di 10 Corte di Appello per imputare al ricorrente le opere insistenti sui terreni controversi. Si contesta, in particolare, la presunzione ricavata dal fatto noto dell’esistenza dei manufatti solo in epoca posteriore al decreto di trasferimento, e non prima, nonché l’assenza di elementi che neghino la preesistenza del muro. 3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto la lagnanza riguardante l’erroneo utilizzo del ragionamento presuntivo si riduce ad una richiesta di diversa lettura delle risultanze probatorie. Il giudice territoriale ha accuratamente valutato le risultanze della CTU (pp. 6, 7 della sentenza d’appello) traendone le opportune deduzioni, senza incorrere in contraddizioni logiche. Pertanto, la doglianza si traduce in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. 2 civ., 17.06.2022, n. 19717; Cass. Sez. U. civ., 25.10.2013, n. 24148). 4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia l’evidente contraddittorietà tra motivazione della sentenza e decisum (dispositivo della sentenza), nonché la decisione presa ultra petitum. Si evidenzia come nel corpo motivazionale la Corte territoriale stabilisce che non debba essere confermata la disposizione di primo grado sulla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, poiché non chiesta dalla parte; mentre nel dispositivo si dispone di confermare la sentenza di primo grado, aggiungendo poi l’ulteriore somma a risarcimento danni. 4.1. Il motivo è infondato. Nel sistema delle impugnazioni, la sentenza del giudice d’appello si sostituisce nel merito alla sentenza di prime cure, poiché introduce non un riesame della pronuncia, ma della stessa controversia già esaminata in prime cure (effetto c.d. R.G. 28355/2017 Pagina nr.7 di 10 devolutivo dell’appello), seppure nei limiti del principio della domanda. Nel caso di specie, la corte d’Appello ha escluso, motivandola con il vizio di ultrapetizione, la riduzione in pristino dei luoghi, così riformando il decisumdel giudice di primo grado. Una volta affermato nel dispositivo, coerentemente con quanto argomentato in motivazione, il riconoscimento dei soli danni, altro il giudice territoriale non era tenuto ad aggiungere. Potendo, quindi, ignorare quella parte del dispositivo in qui si “conferma la sentenza di primo grado”, la pronuncia non risulta affetta da alcun vizio logico, né da errore materiale. 5. Con il quinto motivo si lamenta la falsa applicazione di legge relativa al diritto di proprietà in materia di risarcimento danni, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. In particolare, si denuncia l’indebito arricchimento della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] derivante dall’attribuzionedi obbligazione pecuniaria non dovuta. 5.1. Anche il quinto il motivo è infondato. La Corte d’appello si limita a confermare la quantificazione dei danni già chiesta dalle attrici nel giudizio di prime cure. Infatti, nella motivazione risulta con chiarezza che la corte territoriale era ben consapevole che la particella n. 276 (sulla quale insiste il muro di cemento costruito dal COCUZZA successivamente al decreto di assegnazione della particella n. 275) fosse di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (p. 7 della sentenza). Risulta, tuttavia, con altrettanta chiarezza che l'importo oggetto della condanna, benché coincidente con la somma quantificata dal c.t.u. in quanto necessaria a rimuovere il muro di cemento armato, sia stato in realtà liquidato dal giudice di prime cure - e confermato, poi,dall a Corte d’A ppello - in quanto danno generico lamentato dalle attrici per l’appropriazione dei loro beni consumata dal COCUZZA attraverso diverse opere edilizie, le parti rimettendosi nella quantificazione all‘arbitrio boni viri’. In altri termini: i costi di R.G. 28355/2017 Pagina nr.8 di 10 abbattimento del muro rappresentano, nella sentenza impugnata, unicamente un parametro di massima per riconoscere ad una delle parti il danno generico derivante dagli atti illeciti commessi dal ricorrente sulla di lei proprietà. 6. Con il sesto motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. in tema di condanna alle spese del giudizio, con riferimento all’art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta l’esser stato gravato delle spese processuali nonostante l’accoglimento del suo motivo di appello sull’ultrapetizione, chiedendo quanto meno la compensazione delle spese del giudizio. 6.1. Il sesto motivo è parimenti infondato. La Corte d'Appello non ha fatto altro che applicare la regola generale della soccombenza (art. 91 cod. proc. civ.), non potendosi nel caso di specie interpretare la riforma della sentenza di primo grado, laddove esclude la condanna dell’appellante al ripristino dell’originaria situazione dei luoghi, come ipotesi di soccombenza reciproca: la Corte territoriale ha, infatti, accertatoche mai le parti attrici avevano chiesto il ripristino dello status quo ante, avendo esse unicamente chiesto il risarcimento del danno (p. 5 della sentenza).La riforma per ultrapetizione, insomma, attiene ad un vizio della pronuncia del giudice di prime cure, e non si traduce in una -sia pur parziale - soccombenza delle appellate. Per ulteriore chiarezza, giova ricordare che anche in caso di parziale soccombenza reciproca, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., il giudice può (non deve) compensare le spese tra le parti, «parzialmente o per intero», e la sua scelta, discrezionale, sianel senso di non compensare, sia nel senso di compensare, in tutto o in parte, non può essere censurata in cassazione, neppuresotto il profilodella mancanza di motivazione (Cass. Sez. U. , 15.07. 2005, R.G. 28355/2017 Pagina nr.9 di 10 n. 14989; più di recente, in senso conforme: Cass. 2 civ., 07.06.2022, n. 18324). Dovendosi indubbiamente qualificare come vittoriose le parti appellate, non può il ricorrente neanche giov arsi del dubbi o interpretativo so llevato dall’ordinanza interlocutoria e rimesso al giudizio delle Sezioni Unite di questa C orte (Ord . 14.10.2021, n. 28048): se sia corretta e costituzionalmente orientata l'interpretazione dell'art. 92 cod. proc. civ.secondo cui, nel caso di rilevante divario tra petitum e decisum , l'attore parzialmente vittorioso possa essere condannato alla rifusionedi una aliquota delle spese di lite in favore della controparte. 7. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato , con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favoredei controricorrenti. 8.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dalsuo pagamento (Cass. Sez. U,20.02.2020, n. 4315 ) . P. Q. M. La Corte rigettail ricorso; condanna il ricorrent e a rifondere a i contro ricorrent i le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in €2.300,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, R.G. 28355/2017 Pagina nr.10 di 10 comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti pro