Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28565/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del primo giudice, ha riqualificato il fatto di cui al capo a) ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e ha rideterminato la pena in anni due e mesi dieci di reclusione e euro 3000,00 di multa.

Il ricorrente propone ricorso affidato a due motivi.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.

Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

Il primo motivo del ricorso espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, e comunque manifestamente infondate posto che la Corte di appello ha spiegato analiticamente che il ricorrente non ha posto in essere un mero tentativo di fuga, ma una vera e propria resistenza in quanto, alla vista degli operanti fuggiva spintonandoli reiteratamente e tentando di chiuderli dietro un cancello allo scopo di sottrarsi alla perquisizione e all'arresto.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.

In ordine al secondo motivo, si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, nella determinazione della pena base nella misura prossima al massimo edittale, fatto riferimento alla modalità particolarmente allarmanti del fatto, posto che il ricorrente deteneva in un locale adiacente alla sua abitazione grammi 60 di cocaina e grammi 4 di marijuana, dunque, in luogo facilmente accessibile e prossimo alla sua abitazione, consentendo così alla clientela di rifornirsi agevolmente.

Il giudice ha quindi affermato la gravità dei fatti, sebbene riqualificati i fatti ai sensi del comma quinto dell'art. 73 DP 309/1990 e evidenziando la personalità del ricorrente, gravato da due precedenti specifici.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; o-) P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente lì ria B trice Magr A drea Gprtili 28 LU. 2026 L'ASSISTENTE Dott.ssa Ka 14 nente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del primo giudice, ha riqualificato il fatto di cui al capo a) ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e ha rideterminato la pena in anni due e mesi dieci di reclusione e euro 3000,00 di multa. Il ricorrente propone ricorso affidato a due motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Il primo motivo del ricorso espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, e comunque manifestamente infondate posto che la Corte di appello ha spiegato analiticamente che il ricorrente non ha posto in essere un mero tentativo di fuga, ma una vera e propria resistenza in quanto, alla vista degli operanti fuggiva spintonandoli reiteratamente e tentando di chiuderli dietro un cancello allo scopo di sottrarsi alla perquisizione e all'arresto. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. In ordine al secondo motivo, si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, nella determinazione della pena base nella misura prossima al massimo edittale, fatto riferimento alla modalità particolarmente allarmanti del fatto, posto che il ricorrente deteneva in un locale adiacente alla sua abitazione grammi 60 di cocaina e grammi 4 di marijuana, dunque, in luogo facilmente accessibile e prossimo alla sua abitazione, consentendo così alla clientela di rifornirsi agevolmente. Il giudice ha quindi affermato la gravità dei fatti, sebbene riqualificati i fatti ai sensi del comma quinto dell'art. 73 DP 309/1990 e evidenziando la personalità del ricorrente, gravato da due precedenti specifici. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; o-) P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente lì ria B trice Magr A drea Gprtili 28 LU. 2026 L'ASSISTENTE Dott.ssa Ka 14 nente
Sentenza Cassazione n. 28565/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris