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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09852/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso costituiscono mera riproduzione di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha dato conto delle ragioni dell'integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate volontariamente determinate con un pugno teso a colpire al viso l'operante che, parato il colpo violento, subiva la frattura del dito della mano; che il motivo tende a rappresentare situazione edulcorata a fronte di completa e logica ricostruzione operata dalla Corte di appello che ha evidenziato la sequenza che ha portato all'arresto del ricorrente; che analogo limite incontra la censura rivolta al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., esclusa in ragione della gravità dei fatti e della consistenza delle lesioni, dovendosi altresì rilevare la manifesta infondatezza della doglianza in quanto entrambi i reati risultano esclusi dalla possibile operatività dell'istituto; che lo stesso è a dirsi in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, aspetti adeguatamente supportati dall'analisi dei fatti attribuiti e dall'esame del profilo personologico del ricorrente gravato da plurimi precedenti penali, dato evocato per dare corpo alle ragioni del diniego dei benefici di legge; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso costituiscono mera riproduzione di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha dato conto delle ragioni dell'integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate volontariamente determinate con un pugno teso a colpire al viso l'operante che, parato il colpo violento, subiva la frattura del dito della mano; che il motivo tende a rappresentare situazione edulcorata a fronte di completa e logica ricostruzione operata dalla Corte di appello che ha evidenziato la sequenza che ha portato all'arresto del ricorrente; che analogo limite incontra la censura rivolta al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., esclusa in ragione della gravità dei fatti e della consistenza delle lesioni, dovendosi altresì rilevare la manifesta infondatezza della doglianza in quanto entrambi i reati risultano esclusi dalla possibile operatività dell'istituto; che lo stesso è a dirsi in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, aspetti adeguatamente supportati dall'analisi dei fatti attribuiti e dall'esame del profilo personologico del ricorrente gravato da plurimi precedenti penali, dato evocato per dare corpo alle ragioni del diniego dei benefici di legge; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 09852/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris