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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 37391/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 emessa dalla Corte d'appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; Rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poichè il reato di cui all'art. 651 cod. pen. si è prescritto, come previsto dalla legge, il 26/01/2022 e, quindi prima della sentenza della Corte di appello.

Ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, sulla omessa esclusione della recidiva e sulla sussistenza del dolo del reato di cui all'art. 341-bis pag. 4,); Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 emessa dalla Corte d'appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; Rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poichè il reato di cui all'art. 651 cod. pen. si è prescritto, come previsto dalla legge, il 26/01/2022 e, quindi prima della sentenza della Corte di appello. Ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, sulla omessa esclusione della recidiva e sulla sussistenza del dolo del reato di cui all'art. 341-bis pag. 4,); Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ident
Sentenza Cassazione n. 37391/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris