CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15879/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 del Tribunale di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha integralmente confermatol’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 1° dicembre2025, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti diDavide [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di concorso in rapina aggravata e in porto illegale diarma da fuoco.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendoquattro motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1. Violazione degli artt. 273 e 292 cod. proc. pen. e correlati vizi di motivazione, inrelazione alla ribadita gravità indiziaria.Il Tribunale avrebbe fondato le proprie conclusioni su tre elementi, di natura meramentecongetturale, senza un’autentica verifica della loro univocità e resistenza a plausibili ipotesialternative, trascurando, altresì, l’assenza totale di riscontri oggettivi che ricolleghino DiMario alla rapina (posto che il sequestro nella sua abitazione è avvenuto molti mesi dopo ifatti e ha portato al rinvenimento di oggetti compatibili con attività lecite).In primo luogo, dai messaggi Whatsapp scambiati con il coindagato [OSCURATO:PERSONA] sarebbestata fatta discendere, con adesione fideistica all’ipotesi accusatoria, l’assunzione di unincarico di sopralluogo connesso alla rapina (e poi della successiva valutazione dellarefurtiva), laddove il testo presenterebbe invece un’assoluta neutralità semantica, a maggiorragione considerando la prossimità della residenza del ricorrente all’indirizzo in questione.Nulla di certo potrebbe, poi, desumersi dalla semplice compatibilità somatica di DiMario con il soggetto ripreso dal sistema di videosorveglianza (parzialmente travisato), indifetto di perizia antropometrica e senza adeguata riflessione sull’implausibilità di attribuire aun sessantasettenne l’efficienza fisica e l’agilità di movimenti che appaiono dai filmati.Infine, i dati del traffico telefonico (l’aggancio di cella in area urbana densamentepopolata e prossima all’abitazione dell’indagato; l’assenza di traffico nel momento in cui fucommessa la rapina) risulterebbero analogamente irrilevanti, anche in considerazione dellapretesa malizia professionale degli autori del delitto.2.2. Violazione degli artt. 110, 393 e 628 cod. pen. e 292 cod. proc. pen. e carenza dimotivazione, in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.Sarebbe stata irritualmente esclusa la configurabilità del delitto di ragion fattasi,sottolineando incongruamente la veemenza dell’azione predatoria, laddove, invece, avrebbedovuto tenersi conto solo dell’elemento psicologico (ovvero del fine di recuperare i gioiellirivendicati da [OSCURATO:PERSONA]). Il Tribunale non avrebbe verificato se le ulteriori apprensioni di benidiversi, pur eccedenti il programma originario, potessero considerarsi marginali, accessorie ostrumentali e comunque dovessero essere attribuite a tutti i concorrenti.2.3. Violazione degli artt. 274, 275 e 292 e correlati vizi di motivazione, per quel cheIl pericolo di reiterazione sarebbe stato ricollegato alle modalità violente e spregiudicatedel fatto, al pregresso penale del ricorrente e all’attuale disponibilità di denaro, strumenti perla valutazione di preziosi e contatti con altri pregiudicati. Non si sarebbe, però, tenuto contodel lungo tempo trascorso, dell’avanzata età del ricorrente, dell’assenza di reati specificirecenti di pari gravità e di condotte delittuose dopo la rapina e del mancato coinvolgimento inaltri progetti criminosi (peraltro, [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe mai stato nominato nelle conversazionitra gli altri protagonisti della vicenda).Parimenti inconsistenti e stereotipate risulterebbero le motivazioni a sostegno delpericolo di inquinamento probatorio (essendo già cristallizzate le principali acquisizioniinvestigative) e di fuga (trascurando il radicamento abitativo e familiare).2.4. Violazione degli artt. 275, 276 e 299 cod. proc. pen. e correlati vizi di motivazioneriguardo alla proporzionalità della misura applicata, essendo stata immotivatamente esclusal’adeguatezza degli arresti domiciliari, con ogni prescrizione opportuna.3. Il difensore del ricorrente, in limine, ha comunicato la propria sopravvenutaimpossibilità a presenziare e a nominare un sostituto, chiedendo che la causa fosse trattatasenza la sua partecipazione e trattenuta in decisione.All’odierna udienza camerale, la parte presente ha concluso come riportato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è insuperabilmente generico, laddove omette un effettivo confrontocon il complessivo contenuto dell’apparato motivazionale dell’ordinanza di riesame, e nonrisulta, comunque, consentito, nella parte in cui sollecita un nuovo apprezzamento circa larilevanza e concludenza dei dati indiziari.2.1. Il Tribunale del riesame, confermando le conclusioni a cui era già pervenuto ilGiudice per le indagini preliminari, ha proceduto, sulla scorta dell’amplissimo compendioindiziario agli atti, prima a ricostruire la dinamica della rapina e i suoi antefatti (affidamentodei gioielli a [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], in una sorta di informale “contovendita”; lite tra le due donne – e i rispettivi compagni [OSCURATO:PERSONA] e VincenzoArmanna – a causa della non ancora avvenuta monetizzazione, con rifiuto della restituzionedei preziosi e minacce in caso di mancato versamento del prezzo; ingresso di tre uominitravisati nell’abitazione delle persone offese, che hanno aperto la porta usando le chiavi,hanno legato e bendato le persone offese, le hanno costrette a rivelare dove erano custoditi igioielli e ad aprire la cassaforte e poi si sono impossessati anche di altri oggetti delle vittime,tra cui i cellulari e i notebook) e poi a descrivere la dinamica investigativa (gli operanti, nellanottata seguente, sono stati avvisati da [OSCURATO:PERSONA] che la geolocalizzazione del suo cellulare neaveva evidenziato la posizione attuale sotto casa di [OSCURATO:PERSONA]; i due telefoni, avvolti nellacarta stagnola presa a casa delle vittime, sono stati rinvenuti all’interno del motociclodell’indagato, insieme a un paio di guanti analoghi a quelli utilizzati da uno dei rapinatori; daltelefonino di quest’ultimo è stata immediatamente estratta una copia forense, che hapermesso di rinvenire non solo comunicazioni con cui Armanna trasmetteva foto dettagliatedei gioielli, del computer e dell’appartamento delle persone offese, dando indicazioni suldove recuperarne una chiave, ma anche – ciò che qui più rileva – altri contatti con [OSCURATO:PERSONA],a cui erano trasmesse immediatamente le indicazioni offerte da Armanna, con conseguenteeffettuazione di un sopralluogo).Tutte le deduzioni difensive, poi reiterate anche in questa sede, sono statepuntualmente disattese con ampio corredo motivazionale, che, in generale, sottolinea lamancanza di collegamenti delle tesi alternative con la concreta provvista indiziaria echiarisce:- la valenza fortemente indiziante delle comunicazioni telematiche intercorse conHalilovic (non limitate, come sostiene la difesa, a semplici messaggi di testo): l’inoltro diinformazioni, anche fotografiche e connotate da notevole grado di dettaglio, funzionaliall’identificazione dell’obiettivo, dell’appartamento e del suo titolare, seguito da alcuneconversazioni vocali, non è giustificabile se non assumendo il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] della rapina e colora di un chiaro significato la frase, totalmentedecontestualizzata dalla difesa, «vicino a me dopo vado» (mentre del recupero, in altra zonadella Capitale, delle chiavi, si era occupato [OSCURATO:PERSONA]: «troppo lontano vado io»);- la compatibilità fisiognomica di uno dei còrrei (derivante non solo dai frames delletelecamere interne, ma, anche e soprattutto, dal racconto della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]) e il“silenzio” dei cellulari nell’orario in cui fu commesso il delitto hanno un valore da sé soloinsufficiente, ma tutt’altro che irrilevante, letto in endiadi con le ulteriori emergenzeinvestigative;- altrettanto significativo il successivo flusso di comunicazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nella prima mattina del giorno seguente, con tre tentativi di chiamata da parte del primonell’arco di pochi minuti, indicativo di una particolare urgenza, seguito da una comunicazionevocale e dall’invio di un messaggio di testo («invitandolo a mettere sulla bilancia tutto ciò cheè “rosso”»), da leggersi alla luce della specifica professionalità del ricorrente nel campo dellepietre preziose (anche tenuto conto del fatto che i gioielli sottratti erano contenuti in una«cassetta rossa», p. 5);- la dinamica dei fatti non è affatto incompatibile con l’età di [OSCURATO:PERSONA], in assenza diparticolari sforzi fisici o dimostrazioni di elasticità di movimenti registrati dalla telecamere.2.2. L’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che hanno determinato ilprovvedimento cautelare è stata, pertanto, del tutto adeguata ai canoni della logica e aiprincipi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, senza illogicitàevidenti o argomentazioni contraddittorie. L’apparato motivazionale risulta, dunque,impermeabile alle censure del ricorrente in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.Il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento delgiudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori(cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. F, n. 47748 del11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).In tema di misure cautelari personali, invero, il ricorso per cassazione è ammissibilesolo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicitàdella motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto (Sez.U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti,Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-0101). Il controllo di logicità, dunque, «deve rimanere“all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova odiversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali efattuali delle vicende indagate» (così, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).3. La sussunzione dei fatti nella fattispecie di cui all’art. 628 cod. pen. è stata illustratadal riesame, con motivazione coerente con la piattaforma indiziaria e conforme ai principi didiritto espressi da questa Corte regolatrice.3.1. Come ricordato nello stesso atto di impugnazione, il fondamentale canoneesegetico per affermare la configurabilità dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni conviolenza o minaccia alle persone va individuato in relazione all’elemento psicologico (Sez. U,n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02, in tema di estorsione, che specifica inmotivazione come la effettiva direzione della volontà colpevole debba essere accertatasecondo le ordinarie regole probatorie: «alla speciale veemenza del comportamento violentoo minaccioso potrà, pertanto, riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo diestorsione. Questa Corte è, infatti, ferma nel ritenere, in generale, che la prova del dolo, inassenza di esplicite ammissioni da parte dell’imputato, ha natura indiretta, dovendo esseredesunta da elementi esterni ed, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro nonequivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguitodall’agente»).Quanto alla specifica posizione del terzo concorrente, una sua responsabilità ai sensidegli artt. 110 e 393 cod. pen. (che disegnano un “reato proprio non esclusivo”) èconfigurabile nei soli casi in cui costui si limiti ad offrire un contributo alla pretesa delcreditore, senza perseguire alcuna diversa e ulteriore finalità propria (Sez. U, n. 29541 del16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02).3.2. Richiamando espressamente la giurisprudenza del massimo consessonomofilattico, l’ordinanza impugnata esclude l’esistenza di «una legittima pretesa creditoriasottostante all’azione criminosa», valorizzando «la circostanza che oggetto della sottrazionesiano stati non solo i gioielli consegnati dalla [OSCURATO:PERSONA] ma anche diversi ulteriori beni, tra cui inparticolare telefoni cellulari e computer – dai rapinatori qualificati come ‘compenso’ per sé,ma più verosimilmente anch’essi obiettivo originario dell’azione predatoria secondo quantoemergente dalle risultanze investigative (in ispecie si veda lo scambio di chat sul telefono diHalilovic, che chiede all’interlocutore “se il PC è quello”)».Le «modalità violentissime di realizzazione del fatto» vengono correttamente valutatesoltanto alla stregua di elementi sulla cui base ricostruire le dinamiche del foro interno, inossequio all’insegnamento ermeneutico sopra ricordato.3.3. Nella pienezza della giurisdizione di merito (e nei limiti imposti dallo standardprobatorio dell’incidente cautelare), è stato, dunque, accertato che l’obiettivo predatorio giàoriginariamente condiviso dai mandanti e dagli esecutori materiali, non era limitato ai solipreziosi in precedenza affidati a [OSCURATO:PERSONA]. Non a caso, nell’ambito della ricostruzione delfatto, era stato notato come i rapinatori avessero chiesto di consegnare anche «i 100.000euro» e come sui dispositivi informatici, pretesi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come “provvigione”,potessero essere contenute criptovalute.Le riflessioni in iure del ricorrente prescindono completamente dalla base fattuale comedelineata dai giudici del merito cautelare e risultano, comunque, manifestamente infondate,nella misura in cui suggeriscono l’irrilevanza a fini esegetici di sottrazioni non solo«marginali, accessorie» (per le ragioni illustrate da Sez. U, Filardo), ma anche «strumentali»ad assicurarsi la fuga, impedendo immediate comunicazioni delle persone offese. Invero, neldelitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche non economica omeramente morale, e in qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente si riprometta ditrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, a condizione che la condotta siachi la detiene (Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, Contaldo, Rv. 285190-01; Sez. 2, n. 23177del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104-01, nonché – in tema di furto – Sez. U, n. 41570 del25/05/2023, C., Rv. 285145-01).4. Il terzo e il quarto motivo risultano fattuali e generici, in quanto fondati anch’essi suuna lettura soltanto parziale dell’ordinanza impugnata.4.1. Il motivo di ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari èammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifestaillogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando – come nel caso dispecie – propone censure che si risolvono in una diversa valutazione degli elementiesaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01).Quanto al tempo trascorso dalla commissione del reato, l’attualità e la concretezzadelle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l’attualità e laconcretezza delle condotte criminose. Il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., pertanto, può essere legittimamente desunto dalle modalità dellecondotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv.285217-01; Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785-01), nonché dai criteristabiliti dall’art. 133 cod. pen., tra i quali le modalità e la gravità del fatto, seppure non il tipodi reato o la sua astratta gravità (Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Scortechini, Rv. 257974-01). Risultano decisivi sul punto gli esiti dell’attività perquirente effettuata nel dicembre 2025,che ha permesso di sequestrare migliaia di euro in contanti, assegni (anche compilati e persomme ingenti), cinque telefoni cellulari, strumenti da gioielliere e trenta pietre verdi, adimostrazione – in difetto della minima giustificazione di tale possesso – di permanenti econsistenti contatti fiduciari con ambienti malavitosi, operanti nel mercato sommerso deipreziosi.Risulta, pertanto, incensurabile in questa sede – e del tutto assorbente – l’apparatomotivazionale che fonda congruamente il pericolo di reiterazione di reati analoghi sullebrutali modalità commissive (immobilizzazione delle persone offese, legate mani e piedi,imbavagliate, bendate con nastro adesivo; minaccia di morte, di percosse o di amputazionedelle dita; prospettazione di violente rappresaglie in caso di denuncia), sulla muscolareprofessionalità dimostrata nella pianificazione e nella conduzione dell’azione criminosa (chenon equivale a perfetta conoscenza delle tecniche di indagine) e sulla personalità antisocialedell’indagato (desumibile dai numerosissimi precedenti della medesima indole, ininterrotti sindalla prima giovinezza).4.2. Dalle considerazioni che precedono, che escludono completamente una previsionedi spontanea ottemperanza alle prescrizioni che accompagnerebbero eventuali misureautocustodiali, discende anche l’impossibilità di applicare una misura extramuraria, anchetenuto conto della evidente inidoneità del domicilio proposto (dove era stata effettuata laperquisizione suaccennata) e al mancato effetto deterrente delle precedenti plurimecondanne, nonostante la fruizione di trattamenti sanzionatori meno afflittivi.5. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma infavore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpaemergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata indispositivo.Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà delricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]