CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27999/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13890/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in S. [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA n. 10882/2021depositata il 09/12/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con il motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe, l’Agenzia delle Entrate ne denuncia la nullità per “carenza di motivazione ex art. 132, secondo comma, n.3, art. 118 disp. att. cod. proc. civ., art. 36, secondo comma, n.2 e n. 4, d.lgs. n.546/92, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.” 2. i contribuenti sono rimasti intimati; considerato che: 1.il motivo è fondato; 1.1. la motivazione della sentenza impugnata manca del tutto della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, prevista dall’art. 132, secondo comma, n.4 del codice di procedura in attuazione dell’art. 111 della Costituzione. La motivazione si riduce alla esposizione dei termini della controversia (vertente su “avviso di rettifica e liquidazione” notificato dall’Agenzia delle Entrate per maggior imposta di registro su atto di donazione e vendita di un fabbricato e di un terreno, registrato il 24 luglio 2013, contestato dai contribuenti, ritenuto dal primi giudici “motivato” e, nel merito, “conforme ai valori di mercato” degli immobili) e alla esposizione dei motivi di appello (“erroneità della sentenza non avendo il primo giudice tenuto conto della illegittimità della duplicazione dell’imposta e del valore reale degli immobili”). A tale duplice esposizione segue il dispositivo. Non vi è alcun alcun esame dei motivi di appello. Si riscontra quindi la "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico"; 2. il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione; 3. il giudice del rinvio dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese del processo; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado de