CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13845/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L 1. Con la sentenza di cui in epigrai-e. o corte di appello di l'Aquila riformava in senso favorevole agH limitatamente alla determinazione dell'entità dei tratLaine..= anzionatorio, la sentenza con cui il giudice per le indagini b il tribunale di Avezzano, in data 10.1.20:18„ decidenT. abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e .ii-Ducieimo, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, l!, --aato di furto aggravato in concorso loro in rubrica asc-itH 2. Avverso la sentenza e H. di cui chiedono l'annullamento, hanno or-or:est:o rH cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impuihna: fondato su motivi comuni, lamentando vizio di motivaz:c.)ne di inadeguata valutazione delle risultanze processuaii cic! pai-te -te territoriale. 3. I ricorsi vanno dichiarati :che, fondati su censure, del tutto generiche ed erninenten:,.vi . non scrutinabili in questa sede d legittim,tà„ che nella pedissequa reiterazione di e disattese dalla corte di mer Lo,. con ,a . H,coi--enti, in realtà non si confrontano, dovendosi, pv ,T.'onsiderare non specifiche ma soltanto apparenti, o di assolvere la tipica funzione di una critica argc, la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex Ceco 12046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 4. Alla dichiarazione di inan-,, condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. Cilx" c.p 5'.2 del procedimento e della son-imb ,d delle ammende, tenuto conto deLe issibilità dei motivi di impugnazione, voncense.: iLrai immuni da colpa nella determinazicne dea inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 142 _ dichiara inammissibili i ricorsi e —urrenti al pagamento delle spese processuaii e della somr nila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Ro:-r:e, Il Consio4Tre EsLe:iisce D E. POSI tN CA(' 1 1 )7