CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 09125/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3658/2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 81, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -controricorrente - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. dell’Emilia-Romagna n. 1924/2017, depositatail 16/06/2017. [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], socio della C.L.C. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (in seguito “[OSCURATO:SOCIETA].”), ha impugnato l’avviso di accertamento n. THH016D03784/2014, emesso ai fini Irpef, per il 2009, con il quale gli veniva imputato, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, il reddito della società (a sua volta destinataria dell’avviso n. THH026D03684, ai fini Irap e Iva), in conseguenza del disconoscimento di costi non documentati o non inerenti; 2. la Commissione tributaria provinciale di Modena, con sentenza n. 640/01/2016, in parziale accoglimento del ricorso, ha annullato tutte le riprese dell’atto impositivo eccetto quella relativa alle “fatture Obinu” che è stata confermata; 3. la C.T.R. dell’Emilia-Romagna, con la sentenza qui impugnata, in accoglimento dell’appello del contribuente, ha annullato anche la ripresa relative alle fatture passive emesse dalla ditta Obinu che, a suo giudizio, rappresentavano costi inerenti e sufficientemente documentati; 4. l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con tre motivi, per la cassazione della sentenza di appello; il contribuente ha resistito con controricorso e ha depositato memorie; 5. la procedura di definizione della controversia ai sensi dell’art. 6, del d.l. n. 119 del 2018, avviata dalla parte privata, non si è perfezionata a causa del diniego opposto dall’amministrazione finanziaria; 6. un altro Collegio di questa Sezione tributaria, pronunciando sulla richiesta del contribuente di riunione dei procedimenti nn. 13804/2017, 25259/2017, 3658/2018, con ordinanza interlocutoria depositata il 28/04/2022, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, in vista della trattazione congiunta del giudizio con il procedimento n. 25259/2017, riguardante il socio [OSCURATO:PERSONA], dopo avere dato atto che il procedimento n. 13804/2017, concernente la società ed i soci [OSCURATO:SOCIETA] e Cavallari, è stato definitivo con decreto n. 7326/2022 di estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata; 7. infine, in questa stessa adunanza camerale, il Collegio, non ravvisando la necessità di riunione dei due giudizi, ha trattato e definito il procedimento n. 25259/2017 r.g., tra l’ufficio e il socio [OSCURATO:PERSONA], riguardante l’avviso di accertamento n. THH026D03684, ai fini Irap e Iva, emanato nei confronti della società di persone; Considerato che: I. in primo luogo, non è fondata l’eccezione del contribuente di giudicato esterno rappresentato dalla “sentenza fotocopia” n. 952/2017, testualmente (a pag. 2 del controricorso) «notificata dalla società e dai soci [OSCURATO:SOCIETA] e Cavallari». Infatti, la sentenza oggetto del “processo parallelo” non è passata in giudicato; contro di essa l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione, iscritto al n. 13804/2017, che come sopra accennato è stato definitivo con decreto n. 7326/2022 di estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata; II. in secondo luogo, non è fondata l’eccezione del contribuente di difetto di legittimazione attiva dell’Agenzia delle entrate basata sull’assunto che la giurisprudenza di legittimità indica nel ministero delle finanze l’ente legittimato attivo e passivo nei giudizi di cassazione. Sul punto è sufficiente rilevare che la Corte, fin da Cass. Sez. U. n. 3116/2006, ha enunciato il principio di diritto, antitetico a quello ipotizzato dalla parte privata, che «[i]n tema di contenzioso tributario, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1° gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione “ad causam” e “ad processum” nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all’Agenzia»; 1. co n il primo motivo di ricorso [«1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.»], l’Agenzia deduce la nullità della sentenza impugnata, con conseguente regressione del processo in primo grado, per mancata integrità del contraddittorio, trattandosi di un giudizio relativo all’accertamento emesso nei confronti di una società di persone, che riverbera i propri effetti sulle posizioni dei soci; 2. con il secondo motivo [«2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 64 e 109 dpr 917/1986 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che, da un lato, afferma che le fatture passive riepilogative delle varie attività svolte erano prive di indicazioni certe e precise, ma, dall’altro, ammette la deducibilità dei costi di cui alle medesime fatture valorizzando, come elementi di prova, meri tabulati esemplificativi; 3. con il terzo motivo [«3) Nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.»], in via subordinata, nel caso in cui si ritenga che il giudice tributario di appello abbia inteso annullare la ripresa a tassazione dei costi portati dalla fattura della Edilcostruzioni, l’Agenzia lamenta la nullità della sentenza per la divergenza tra motivazione e dispositivo che, univocamente, limita l’accoglimento del gravame al “punto tre delle conclusioni di appello”, che riguarda soltanto la ripresa dei costi relativi alle fatture emesse dalla ditta Obinu; 4. il primo motivo è inammissibile; 5.sulla premessa che la causa riguarda l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. THH016D03784/2014, emesso ai fini Irpef, per il 2009, con il quale al contribuente è stato imputato pro quota, per trasparenza, ai sensi dell’art. 5, t.u.i.r., il reddito a ccertato nei confronti della società, e che il procedimento n. 13804/2017, concernente la società ed i soci [OSCURATO:SOCIETA] e Cavallari, è stato definitivo con decreto n. 7326/2022, che ha dichiarato l’estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata, il “condono” riguardante la società di persone fa venire meno il nesso litisconsortile. Sul punto il Collegio intende dare seguito all’orientamento di questa Corte (Cass. n. 17716/2009, in termini, Cass. nn. 16982/2911, 12856/2013 e 13746/2016) per il quale «[i]n tema di contenzioso tributario, qualora i soci di una società di persone impugnino l’avviso di accertamento con cui si sia proceduto alla rettifica del loro reddito di partecipazione, invocando gli effetti del condono operato dalla società, non sussiste litisconsorzio necessario con quest’ultima, non potendosi configurare un interesse della società contrastante con quello dei soci, contrariamente al caso in cui oggetto dell’accertamento sia l’”an” o il “quantum” del reddito sociale, che si riverbera sul reddito dei soci»; 6. il secondo motivo è fondato; 7. la sentenza impugnata (cfr. pagg. 5 e 6) afferma che la [OSCURATO:SOCIETA]. svolge attività di posa di cavi e di realizzazione di collegamenti per impianti telefonici, in “tantissimi cantieri”, e si avvale di collaboratori esterni, come l’artigiano Obinu, sicché è plausibile che questi ultimi siano stati pagati a ore e abbiano emesso fatture riepilogative delle varie attività svolte; aggiunge che il fatto che le fatture riepilogative non contengano un’indicazione precisa e analitica di tutti i cantieri in cui gli artigiani hanno operato non consente di escludere la deducibilità dei costi ivi indicati proprio a causa della particolarità dell’attività svolta; conclude che si deve anche considerare che «l’alluvione avvenuta a Bomporto il 19/01/2014 ha provocato la distruzione di documenti, come da denuncia sporta da [OSCURATO:PERSONA], depositaria delle scritture contabili, che ha complicato e impedito la produzione di una più completa documentazione da parte del contribuente»; 8. le prime due proposizioni collidono con la giurisprudenza di questa Corte, alla quale va data continuità, secondo cui «[i]n tema di Iva [e il principio di diritto, per la sua portata generale, vale anche in materia di imposte dirette, n.d.r.], ai fini della detrazione, le fatture per prestazioni di servizi devono contenere l’indicazione dell’entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati, come previsto dall’art. 226, punti 6 e 7, della direttiva 2006/112/CE […]. (Fattispecie in tema di maggiori ricavi derivanti da cessione di unità immobiliari in cui l'Amministrazione ha ritenuto indeducibili i costi riportati in fatture emesse a lavori già ultimati e non riportanti natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione); 9. l’ultima asserzione si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte, che è il caso di ribadire, sull’incidenza della forza maggiore rispetto agli obblighi di regolare tenuta della contabilità a carico del contribuente che esercita attività d’impresa. In particolare, si è affermato che «[i]n tema di Iva, la deducibilità dell’imposta pagata dal contribuente per l’acquisizione di beni o servizi inerenti all’esercizio dell’impresa è subordinata, in caso di contestazione da parte dell’Ufficio, alla relativa prova, che dev’essere fornita dallo stesso contribuente mediante la produzione delle fatture e del registro in cui vanno annotate; nel caso in cui il contribuente dimostri di trovarsi nell’incolpevole impossibilità di produrre tali documenti (nella specie, a causa di furto) e di non essere neppure in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, trova applicazione la regola generale prevista dall’art. 2724, n. 3, cod. civ., secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall’onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell’Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti (Cass. n. 21233/2006; conf., ex aliis, Cass. nn. 1650/2010, 18028/2016); 10. il terzo motivo è inammissibile; 11. l’ufficio non ha interesse alla relativa censura in quanto dalla lettura della sentenza e del suo dispositivo risulta, con sufficiente chiarezza, che il giudice tributario di appello ha accolto il gravame del contribuente esclusivamente in relazione alle fatture Obinu, in ragione della ravvisata effettività ed inerenza dei costi ivi indicati; 12. in definitiva, accolto il secondo motivo e dichiarati inammissibili il primo e il terzo motivo, la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini sopra indicati, cassa la sentenza impugnata in relazione al secondo motivo e