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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 19051/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo con il quale contesta la correttezza della affermazione di responsabilità; rilevato che il motivo é meramente reiterativo e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3-4 della sentenza nella parte in cui dà conto degli elementi che sorreggono l'affermazione di responsabilità per il reato di evasone, valorizzando l'oggettiva violazione dell'obbligo di permanere nell'abitazione in orari diversi da quelli in cui era autorizzato ad allontanarsene per motivi di lavoro per essersi allontanato in piena notte senza avvisare gli organi deputati al controllo); ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere stensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo con il quale contesta la correttezza della affermazione di responsabilità; rilevato che il motivo é meramente reiterativo e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3-4 della sentenza nella parte in cui dà conto degli elementi che sorreggono l'affermazione di responsabilità per il reato di evasone, valorizzando l'oggettiva violazione dell'obbligo di permanere nell'abitazione in orari diversi da quelli in cui era autorizzato ad allontanarsene per motivi di lavoro per essersi allontanato in piena notte senza avvisare gli organi deputati al controllo); ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere stensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 19051/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris