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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2024

Cassazione n. 04358/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R.309/1990, emessa, solo per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen.

La Corte territoriale, in riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, con riferimento all'Antelmi, ha rideterminato la pena 9anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 1200 di multa, previa assoluzione per la contestazione relativa alla detenzione di sostanza stupefacente rinvenuta sulla persona del ricorrente, in relazione alla codetenzione della sostanza stupefacente trasportata nell'auto condotta dal Catalano e, con riferimento al Catalano, ha rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa in relazione al medesimo episodio di trasporto dello stupefacente, previa assoluzione per la detenzione di sostanza stupefacente rinvenuta presso l'abitazione e alla partecipazione alla detenzione della sostanza rinvenuta sulla persona dell'Antelmi.

L'Antelmi deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per la detenzione di una sola dose di sostanza stupefacente rinvenuta sotto il sedile dell'autovettura da lui condotta.

Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Quanto ai vizi denunciabilì, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01).

Il ricorrente deduce violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio; doglianza, quindi preclusa.

Considerato che la doglianza formulata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito e riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, con cui si tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica, evidenziando che la sostanza stupefacente trovata sotto il sedile dell'auto era al ricorrente certamente attribuibile, in quanto precedentemente prelevata dalla provvista casalinga del ricorrente, come risulta dall'identità percentuale di principio attivo delle quattro dosi sequestrate in casa.

Al riguardo, il giudice a quo ha inferito dal quantitativo di sostanza trasportata ed occultata, che lo stupefacente fosse destinato allo spaccio, e non a un consumo personale, che neppure l'imputato ha allegato.

Motivazione congrua ed esente da vizi logici e, come tale, quindi, non censurabile.

Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R.309/1990, emessa, solo per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen. La Corte territoriale, in riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, con riferimento all'Antelmi, ha rideterminato la pena 9anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 1200 di multa, previa assoluzione per la contestazione relativa alla detenzione di sostanza stupefacente rinvenuta sulla persona del ricorrente, in relazione alla codetenzione della sostanza stupefacente trasportata nell'auto condotta dal Catalano e, con riferimento al Catalano, ha rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa in relazione al medesimo episodio di trasporto dello stupefacente, previa assoluzione per la detenzione di sostanza stupefacente rinvenuta presso l'abitazione e alla partecipazione alla detenzione della sostanza rinvenuta sulla persona dell'Antelmi. L'Antelmi deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per la detenzione di una sola dose di sostanza stupefacente rinvenuta sotto il sedile dell'autovettura da lui condotta. Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Quanto ai vizi denunciabilì, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Il ricorrente deduce violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio; doglianza, quindi preclusa. Considerato che la doglianza formulata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito e riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, con cui si tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica, evidenziando che la sostanza stupefacente trovata sotto il sedile dell'auto era al ricorrente certamente attribuibile, in quanto precedentemente prelevata dalla provvista casalinga del ricorrente, come risulta dall'identità percentuale di principio attivo delle quattro dosi sequestrate in casa. Al riguardo, il giudice a quo ha inferito dal quantitativo di sostanza trasportata ed occultata, che lo stupefacente fosse destinato allo spaccio, e non a un consumo personale, che neppure l'imputato ha allegato. Motivazione congrua ed esente da vizi logici e, come tale, quindi, non censurabile. Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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