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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36121/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la pronunzia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato;

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, che si assume fondata su mere deduzioni e presunzioni, non è consentito in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto che si limitano a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica: la Corte d'Appello ha enucleato ed enunciato gli indizi sulla responsabilità del ricorrente.

Si è messo in risalto: l'esistenza di un fondo chiuso, coltivato e recintato; l'esclusiva presenza dell'imputato; il pronto utilizzo dell'acqua attraverso l'allaccio abusivo nonché la disponibilità dell'imputato ad accogliere i verificatori uti dominus.

Tutti elementi univoci da cui inferire la disponibilità e il possesso del fondo da parte del ricorrente nonché la conseguente responsabilità dello stesso in ordine alla condotta di utilizzo furtivo dell'acqua contestatagli (si veda pag. 8 della sentenza impugnata)

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la pronunzia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato; 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, che si assume fondata su mere deduzioni e presunzioni, non è consentito in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto che si limitano a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica: la Corte d'Appello ha enucleato ed enunciato gli indizi sulla responsabilità del ricorrente. Si è messo in risalto: l'esistenza di un fondo chiuso, coltivato e recintato; l'esclusiva presenza dell'imputato; il pronto utilizzo dell'acqua attraverso l'allaccio abusivo nonché la disponibilità dell'imputato ad accogliere i verificatori uti dominus. Tutti elementi univoci da cui inferire la disponibilità e il possesso del fondo da parte del ricorrente nonché la conseguente responsabilità dello stesso in ordine alla condotta di utilizzo furtivo dell'acqua contestatagli (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 l
Sentenza Cassazione n. 36121/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris