CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25405/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20259-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 8100/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 20259 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- Rg 20259/2020 [OSCURATO:SOCIETA] c/ [OSCURATO:PERSONA] + 1 Ritenuto che: [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, contro [OSCURATO:PERSONA], impugnando la sentenza della CTR Campania indicata in epigrafe che, per quanto ancora qui rileva, nel rigettare l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l'iscrizione ipotecaria in seguito ad omesso versamento al 'Zornune di Salerno di ICI per gli anni dal 2005 al 2010 e per l'anno 2012 emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA], riteneva inutilizzabili i documenti prodotti tardivamente in primo grado dall'appellante e riprodotti in appello, in assenza di elementi idonei a dimostrare la novità degli stessi. La parte intimata non si è costituita. Considerato che: 1. Va preliminarmente verificata la regolarità della notifica del ricorso, che risulta tempestivo rispetto al termine semestrale, a far data dalla pubblicazione delle sentenze delle Commissioni tributarie, di cui agli artt. 2;8 comma 3 e 49 d.lgs. n. 546 del 1992, e 327, primo comma, cod. proc. civ„ (applicabile ratione temporis ex art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, in ragione dell'instaurazione del giudizio di primo grado dopo il 4 !Aglio 2009), tenuto conto della proroga dello stesso conseguente alla sos.Tensione di cui all'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, convertito con modifiche dalla legge n. 136 del 2018, ove è previsto che <, Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglip 2019». Nella fattispecie la sentenza della CTR è stata depositata il 2;0/10/2019, per cui il termine semestrale, va individuato nella data L It ma del 3 luglio 2020. Risulta pertanto tempestivo il ricorso spedito a mezzo PEC il 3/07/2020. 2. Cor l'unico motivo si deduce la violazione dell'art.58 d.lgs. n.546/1992. La CTR avrebbe errato nel ritenere tardiva la produzione della cocumentazione attestante la ritualità delle notifiche delle cartelle. L.a censura è fondata. Ed i 'n/ero, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che in tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, deve avvenire, ai sensi dell'art. 32 dello stesso decreto, entro venti giorni liberi antecedenti l'udienza: tuttavia, l'inosservanza di detto termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in g udicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di riti- irti, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e "ritualmente" nel giudizio di impugnazione- cfr Cass.n.5429/2018, Cass.n.16652/2018-. A tali principi non si è invero uniformato il giudice di merito, che ha escluso ti pgtere esaminare i documenti tardivamente prodotti in primo grado .2(k_ dall'AgenZik Riscossione, escludendo che gli stesso potessero essere esaminati sulla base dell'erroneo convincimento che detti documenti potevano riguardare unicamente documenti nuovi rispetto a quelli versati irritualmente nel corso del giudizio di primo grado. Sula base di tali considerazioni, la sentenza impugnata, in accoglimento cel ricorso, va cassata, con rinvio alla CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Acccglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio d