CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25018/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Guzzardo) Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso si rivelano improponibili o manifestamente infondati, il primo (riguardante la pretesa violazione dell'art.165 cod. pen. per la subordinazione della sospensione condizionale della pena ad un'obbligazione indeterminata) in quanto non dedotto tempestivamente in appello, il secondo (relativo alla liquidazione delle spese di parte civile in grado di appello) perché non tiene minirriamente conto delle Vicende relative alla correzione del dispositivo, riferite proprio alla statuizione in questione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della c:assa delle ammende Rilevato, altresì, che la memoria presentata dalla difesa della parte civile costituta [OSCURATO:PERSONA] ha offerto un concreto contributo alla ricostruzione della articolata vicenda processuale, talché si impone la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa dalla stessa sostenute anche nel presente grado di legittimità, spese che !3i liquidano come da dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidandole nella misura complessiva di euro duemila, oltre ac:cessori di legge. Roma,