CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28568/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 29 gennaio 2020, con cui il Tribunale di Forlì aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso il 27 luglio 2018, condannandolo alla pena di mesi quattro di arresto ed C 667 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata, che ha motivatamente escluso la causa di non punibilità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marzo 202