CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 luglio 2024
Cassazione n. 47588/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli confermò la sentenza del Tribunale di Napoli, che aveva ritento Borrelli responsabile del reato di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e, aumentata la pena per la recidiva, l'aveva condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed C 2000,00 di multa. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che con il primo motivo ha eccepito la "violazione dell'art. 24 della Costituzione" sostenendo che il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato all'avv.to [OSCURATO:PERSONA] e non l'avv.to Pasquale di Marzo, all'epoca difensore di fiducia dell'imputato. 2ZÌ Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 24 Cost. e "550 e segg., 605, 190 e segg. cod. proc. pen." per erronea applicazione della legge penale nonché per mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione. Si sostiene che la Corte territoriale aveva reso "una motivazione illogica e scarna di critica giuridica rispetto ai motivi proposti e sollecitati" e si contesta il rigetto della richiesta difensiva di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per escutere il teste Gallo. Si deduce ancora che, "escludendo il quantitativo di sostanza stupefacente", non vi erano elementi per ritenere che la droga fosse destinata allo spaccio. [OSCURATO:PERSONA] L'eccezione di nullità è fondata. Il decreto di citazione per il giudizio di appello fu trasmesso dalla cancelleria all'avv.to Pasquale di Marzio, con codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE], all'indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL] . Allegato all'atto di appello vi era la nomina in favore dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], con studio in Volla, via Lufrano. Dall'albo del Consiglio nazionale forense si rileva che l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] ha codice fiscale DMRPQL75M08M1150 e l'indirizzo di posta elettronica è [OSCURATO:EMAIL]. Dal verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], infine, risulta che all'udienza di discussione non erano comparsi né il difensore cui era stato trasmesso il decreto di citazione né quello di fiducia né l'imputato. E' espressione di un consolidato orientamento di legittimità il principio secondo il quale l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato integra una nullità assoluta insanabile, in quanto l'ipotesi di mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall'art. 179, comma primo, cod.proc.pen., che si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perchè non avvisato, viene sostituito da un sostituto processuale nominato dalla Corte, in quanto tale nomina non pone rimedio alla lesione del diritto dell'imputato di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, dal "suo difensore", come dispone testualmente l'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013 (dep.2014 ), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258615 - 01; Sez. 3, n. 30972 del 10/9/2024, Wang). La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli per l'ulteriore corso. D- L PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per