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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20938/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorsi, ai quali si riporta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione (sentenza n. 21380 del 2021), riformava parzialmente - quanto alla pena che riduceva - la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 6 dicembre 2018, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. alla pena di anni cinque di reclusione.

In particolare, la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza di appello, che aveva confermato la sentenza di primo grado nei suoi confronti, accogliendo i motivi di ricorso sulla mancata applicazione - nella massima estensione - della circostanza attenuante della collaborazione, prevista dall'art. 8 del dl. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e sul rigetto della richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e la tentata estorsione commessa nel 2006, per la quale il predetto aveva riportato condanna definitiva.

Quanto in particolare alla continuazione, la Corte di cassazione aveva rilevato che, nel respingere la richiesta difensiva, la Corte di appello aveva affermato che l'appellante non aveva adempiuto all'onere di dimostrare che l'iniziativa estorsiva fosse stata programmata all'ingresso dell'imputato nel clan.

Motivazione, questa, non ritenuta corretta dalla Suprema Corte, poiché non era onere della difesa dimostrare tale coincidenza temporale, bensì soltanto allegare tale circostanza, essendo compito del giudice di valutare, alla stregua degli elementi anche solo allegati dalla difesa, la ricorrenza di tali presupposti.

La Corte di appello, in sede di rinvio, mentre accoglieva il primo profilo di censura, accordando all'imputato la massima estensione della riduzione prevista per l'attenuante speciale, escludeva invece la continuazione tra i suddetti reati, stante l'assenza di collegamenti del reato estorsivo con l'ambiente della criminalità organizzata.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. e alla continuazione interna.

Erronea è la decisione della Corte di appello sul punto, posto che la estorsione costituiva la tipica attività della cosca criminale (in tal senso erano le propalazioni dei collaboratori di giustizia) e non avendo chiarito come potesse il Ferrara, inserito stabilmente nella compagine associativa, commettere reati in autonomia rispetto ad essa.

Bastava esaminare gli atti processuali per rendersi conto che anche la tipologia di estorsione perpetrata nel caso in esame (c.d.

"cavallo di ritorno") fosse una tipica modalità della criminalità organizzata per reperire fondi per la vita della associazione e per controllare il territorio.Esistevano quindi tutte le condizioni pe ritenere anche quel reato - commesso nel medesimo periodo temporale - inserito nel generico programma criminoso dell'associazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate

2. Quanto ai criteri in base ai quali tale vincolo può essere riconosciuto, va rammentato che la Suprema Corte ha chiarito che il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza di "concreti indicatori", quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074).

Va poi rammentato che la valutazione circa la sussistenza del nesso di continuazione, che si attenga a tali criteri, costituisce un giudizio di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in Cassazione se congruamente motivato (Sez. 5, n. 44606 del 18/10/2005, Rv. 232797).

3. Nel caso in esame la Corte di appello ha operato una valutazione che risulta immune dai vizi censurati.

In particolare è stata ritenuta dirimente la mancanza di collegamenti tra la estorsione e il contesto criminale organizzato e quindi neutrale - in quanto non indicativa di per sé della unicità della deliberazione di fondo- la contiguità temporale dei reati.

Secondo la Corte di appello, se da un lato l'estorsione era uno dei reati tipici della associazione camorristica nella quale era inserito il ricorrente, dall'altro il reato in esame presentava modalità estranee al contesto criminale organizzato (si trattava di un "cavallo di ritorno" (rapina di 4 autovetture con richiesta di danaro per la restituzione) e era stato commesso con soggetto estraneo alla compagine associativa.

La valutazione compiuta dalla Corte di appello è avvalorata dal principio di diritto, secondo cui non è sempre configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine, che astrattamente possono rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Rv. 280595).A fronte della valutazione compiuta dalla Corte di appello, il ricorrente reitera argomenti già esaminati dalla Corte di appello - quale la presenza nel programma criminoso di estorsioni - evidentemente non sufficiente per ravvisare la continuazione, e introduce in questa sede elementi di fatto, invitando, genericamente, la Corte di legittimità ad una verifica della sussistenza di dati probatori (ovvero le modalità delle estorsioni perpetrate dal clan criminale).

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorsi, ai quali si riporta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione (sentenza n. 21380 del 2021), riformava parzialmente - quanto alla pena che riduceva - la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 6 dicembre 2018, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. alla pena di anni cinque di reclusione. In particolare, la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza di appello, che aveva confermato la sentenza di primo grado nei suoi confronti, accogliendo i motivi di ricorso sulla mancata applicazione - nella massima estensione - della circostanza attenuante della collaborazione, prevista dall'art. 8 del dl. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e sul rigetto della richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e la tentata estorsione commessa nel 2006, per la quale il predetto aveva riportato condanna definitiva. Quanto in particolare alla continuazione, la Corte di cassazione aveva rilevato che, nel respingere la richiesta difensiva, la Corte di appello aveva affermato che l'appellante non aveva adempiuto all'onere di dimostrare che l'iniziativa estorsiva fosse stata programmata all'ingresso dell'imputato nel clan. Motivazione, questa, non ritenuta corretta dalla Suprema Corte, poiché non era onere della difesa dimostrare tale coincidenza temporale, bensì soltanto allegare tale circostanza, essendo compito del giudice di valutare, alla stregua degli elementi anche solo allegati dalla difesa, la ricorrenza di tali presupposti. La Corte di appello, in sede di rinvio, mentre accoglieva il primo profilo di censura, accordando all'imputato la massima estensione della riduzione prevista per l'attenuante speciale, escludeva invece la continuazione tra i suddetti reati, stante l'assenza di collegamenti del reato estorsivo con l'ambiente della criminalità organizzata. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. e alla continuazione interna. Erronea è la decisione della Corte di appello sul punto, posto che la estorsione costituiva la tipica attività della cosca criminale (in tal senso erano le propalazioni dei collaboratori di giustizia) e non avendo chiarito come potesse il Ferrara, inserito stabilmente nella compagine associativa, commettere reati in autonomia rispetto ad essa. Bastava esaminare gli atti processuali per rendersi conto che anche la tipologia di estorsione perpetrata nel caso in esame (c.d. "cavallo di ritorno") fosse una tipica modalità della criminalità organizzata per reperire fondi per la vita della associazione e per controllare il territorio.Esistevano quindi tutte le condizioni pe ritenere anche quel reato - commesso nel medesimo periodo temporale - inserito nel generico programma criminoso dell'associazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate 2. Quanto ai criteri in base ai quali tale vincolo può essere riconosciuto, va rammentato che la Suprema Corte ha chiarito che il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza di "concreti indicatori", quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074). Va poi rammentato che la valutazione circa la sussistenza del nesso di continuazione, che si attenga a tali criteri, costituisce un giudizio di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in Cassazione se congruamente motivato (Sez. 5, n. 44606 del 18/10/2005, Rv. 232797). 3. Nel caso in esame la Corte di appello ha operato una valutazione che risulta immune dai vizi censurati. In particolare è stata ritenuta dirimente la mancanza di collegamenti tra la estorsione e il contesto criminale organizzato e quindi neutrale - in quanto non indicativa di per sé della unicità della deliberazione di fondo- la contiguità temporale dei reati. Secondo la Corte di appello, se da un lato l'estorsione era uno dei reati tipici della associazione camorristica nella quale era inserito il ricorrente, dall'altro il reato in esame presentava modalità estranee al contesto criminale organizzato (si trattava di un "cavallo di ritorno" (rapina di 4 autovetture con richiesta di danaro per la restituzione) e era stato commesso con soggetto estraneo alla compagine associativa. La valutazione compiuta dalla Corte di appello è avvalorata dal principio di diritto, secondo cui non è sempre configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine, che astrattamente possono rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Rv. 280595).A fronte della valutazione compiuta dalla Corte di appello, il ricorrente reitera argomenti già esaminati dalla Corte di appello - quale la presenza nel programma criminoso di estorsioni - evidentemente non sufficiente per ravvisare la continuazione, e introduce in questa sede elementi di fatto, invitando, genericamente, la Corte di legittimità ad una verifica della sussistenza di dati probatori (ovvero le modalità delle estorsioni perpetrate dal clan criminale). 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa del
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