CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 18511/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 24118-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, P.I. 11989821001, in personale del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Roma (RM), [OSCURATO:PERSONA] n. 4, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Perugia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Perugia, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione inerente al presente procedimento all’indirizzo telematico [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., (p.iva e [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 21, in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in [OSCURATO:PERSONA] n. 14 è elettivamente domiciliata - controricorrente - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24118/2021 Numero sezionale 4657/2022 Numero di raccolta generale 18511/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 contro [OSCURATO:PERSONA] della società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, P.I. 11989821001, con sede legale in Roma (RM), [OSCURATO:PERSONA] n. 4, in persona del Curatore p.t. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio professionale in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 31 - intimato - avverso la sentenza n. 5857/2021 emessa dalla Corte di Appello di Roma - Sezione Prima Civile, nella causa iscritta al n. 50114/2020 R.G., emessa in data 12.02.2021 e pubblicata in data 09.09.2021, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 5857/2021, depositata il 12.2.2021, con cui è stato respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto dalla medesima società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione contro la sentenza n. 829/2019 emessa dal Tribunale di Roma in data 13.11.2019 (depositata in data 14.11.2019), con la quale è stato dichiarato il suo fallimento; La Corte d’Appello ha osservato – quanto al primo motivo di reclamo, con il quale la società ricorrente denunciava l’assenza dei parametri di fallibilità relativi ai requisiti soggettivi previsti dall’art. 1, 2 comma, l. fall. – che quest’ultimi hanno carattere contabile e sono desumibili, in linea generale, dall’esame delle scritture obbligatorie per gli imprenditori commerciali collettivi e dall’inventario annuale che si chiude con il bilancio per gli imprenditori individuali; che, in tale prospettiva interpretativa, costituiscono elementi contabili fondamentali per l’imprenditore commerciale collettivo i dati rinvenibili nei bilanci degli ultimi tre esercizi antecedenti il deposito dell’istanza di fallimento, i quali, se rappresentano la base documentale imprescindibile, tuttavia non assurgono a rango di “prova legale”, con la conseguenza che - ove ritenuti inattendibili dal giudice - l’imprenditore rimarrà comunque onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24118/2021 Numero sezionale 4657/2022 Numero di raccolta generale 18511/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 “non fallibilità”; che tuttavia i bilanci degli ultimi tre esercizi, ancorchè privi di efficacia di prova legale, costituiscono la base documentale imprescindibile per la dimostrazione dell’insussistenza dei presupposti (che il debitore ha l’onere di fornire) necessari per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento, in particolare quando siano stati redatti conformemente alle disposizioni di legge in materia e non siano stati oggetto di impugnativa per violazione delle disposizioni stesse, derivando da ciò che il debitore può contestare i dati dei propri bilanci - purché la prova della non fallibilità possa desumersi da documenti altrettanto significativi o nel senso di verificare la correttezza e veridicità del dato contabile apparente, al di là delle regole codicistiche - e che il giudice può valutare del tutto liberamente, in applicazione della regola del libero convincimento, l'affidabilità della documentazione prodotta e la sua congruità alla luce di tutte le circostanze del caso; che il ricorso per la dichiarazione di fallimento era stato presentato nel 2019, con la conseguenza che per effettuare la predetta verifica occorreva avere riguardo ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (e cioè 2018, 2017, 2016) e che invece la reclamante - per sostenere la tesi difensiva della sua non assoggettabilità a fallimento - aveva fatto riferimento ai bilanci relativi al triennio 2015-2017, con la conseguenza che la società reclamante - oggi qui di nuovo ricorrente - non aveva in concreto fornito alcuna prova circa il fatto che, nell’ambito del triennio rilevante (2016 - 2018, e non 2015 - 2017), essa avesse il possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, 2 comma, l. fall., avendo - come già sopra rilevato - la reclamante prodotto i bilanci di esercizio relativi agli anni 2016 e 2017, ma non già quello del 2018, annualità il cui bilancio d’esercizio non risultava essere stato approvato dall’assemblea né depositato, come peraltro ammesso dalla stessa reclamante laddove aveva dichiarato che il deposito di tale bilancio era superfluo in quanto la data di chiusura dell’esercizio (31 dicembre 2018) coincideva con la data di chiusura del bilancio finale di liquidazione, e che dunque era necessario depositare solo quest’ultimo; che, invece, rispetto al 2018, doveva ritenersi che la reclamante non avesse fornito alcuna prova circa i suoi requisiti dimensionali, e cioè che fossero state rispettate le soglie di non fallibilità di cui all’art. 1, 2 comma, l. fall.; che, inoltre, alcuna prova F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24118/2021 Numero sezionale 4657/2022 Numero di raccolta generale 18511/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 poteva trarsi dal bilancio finale di liquidazione prodotto dalla reclamante, che risultava approvato in data 30. 6. 2019, posto che esso - oltre a non contenere alcun dato relativo ai ricavi lordi (elemento, quest’ultimo, che doveva essere necessariamente valutato ai sensi dell’art. 1 l. fall.), non si riferiva all’anno 2018, ma riguardava solo il risultato della gestione della liquidazione svoltasi nel corso dell’anno 2019, iniziata, ex art. 2484 c.c., in data successiva al 15 gennaio 2019, cioè dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese della delibera di scioglimento e messa in liquidazione della società; che i bilanci d’esercizio e finale di liquidazione non potevano ritenersi sovrapponibili, attenendo gli stessi a diversi momenti storici della società e con finalità e criteri di redazione diversi, non rappresentando il bilancio finale di liquidazione neanche il conto economico, secondo quanto prescritto dai principi contabili OIC 5 (paragrafo 6.2.2.2.), e non essendo possibile estrapolare da esso il dato relativo ai ricavi lordi, cioè di uno dei parametri necessari da valutare ai fini del giudizio sull’assoggettabilità o meno al fallimento dell’impresa debitrice; che pertanto la reclamante non era stata in grado di fornire, in concreto, alcuna prova, rispetto al triennio rilevante, circa il possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, 2 comma, l. fall.; quanto al secondo motivo di reclamo - con il quale si contestava la ricorrenza del presupposto di cui all’art. 5 L. Fall. - la corte del merito ha rilevato che, rispetto alla società in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione dell’art. 5 l. fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci – non sarebbe più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e dunque di liquidità necessarie per soddisfare le obbligazioni contratte, non potendosi ritenere pertanto condivisibile l’affermazione espressa sul punto del tribunale, secondo cui “lo stato di insolvenza si desume dalla perdurante irreperibilità della debitrice presso la sede legale (emergente dalla tentata notifica dell’istanza di F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24118/2021 Numero sezionale 4657/2022 Numero di raccolta generale 18511/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 fallimento) e dal mancato deposito del bilancio relativo all’ultimo esercizio (2018)”, posto che la reclamante non si sarebbe resa irreperibile, ma avrebbe solo cessato la propria attività, dal momento che in data 30.6.2019 l’assemblea dei soci aveva approvato il bilancio finale di liquidazione e la conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese; ha evidenziato che in data 18.7.2019 il bilancio finale di liquidazione, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dal verbale di assemblea ordinaria e dal piano di riparto, era stato depositato presso il Registro delle Imprese, ed era pertanto evidente che ogni attività sociale era ormai cessata; ha osservato che, essendo la reclamante in stato di liquidazione, occorreva valutare se gli elementi componenti l’attivo patrimoniale di detta società fossero tali da assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e che, al riguardo, la reclamante non aveva contestato la sussistenza del credito fatto valere dalla Repsol, pari ad € 140.017,33, con la conseguenza che tale credito doveva ritenersi riconosciuto ex art. 115 c.p.c., anche alla stregua del contenuto della mail del 14.9.2018, con la quale era stato riconosciuto espressamente il debito nei confronti della Repsol, con annessa proposta di un piano di rientro e che, infine, la reclamante non aveva dimostrato di essere in possesso di un attivo patrimoniale idoneo a soddisfare i debiti, non avendo fornita alcuna positiva prova finalizzata a tale dimostrazione; quanto al terzo motivo di reclamo - con il quale si è lamentata la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per difetto di notifica dell’istanza di fallimento - la Corte territoriale ha evidenziato che l’istanza di fallimento ed il decreto ex art. 15 erano stati notificati ad opera della società istante in data 23.9.2019 mediante deposito della copia nella [OSCURATO:PERSONA] di Roma in busta chiusa e sigillata; che il rilievo della reclamante - secondo cui il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il pedissequo decreto di fissazione d’udienza non sarebbero stati notificati presso la residenza del liquidatore della Lubrinet, ma soltanto depositati presso la [OSCURATO:PERSONA] del luogo in cui la Lubrinet aveva la sede, e cioè Roma, con ciò determinando la nullità della notificazione degli atti introduttivi del giudizio prefallimentare - non poteva essere condiviso, posto che le diverse modalità di notifica invocate dalla società reclamante (obbligo di notificare i suddetti atti presso la residenza del F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24118/2021 Numero sezionale 4657/2022 Numero di raccolta generale 18511/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 legale rappresentante di una società) risultavano in evidente contrasto con il testo dell’art. 15 l. fall., che prevede espressamente che, nel caso in cui la notifica a mezzo PEC dell’istanza di fallimento e del decreto da parte della cancelleria non abbia esito positivo, il ricorrente è tenuto a notificare il ricorso ed il decreto, a norma dell’art. 107 D.P.R. 1229/1959, presso la sede risultante dal registro delle imprese, e nel caso in cui tale notifica non possa essere compiuta con questa modalità, la stessa deve eseguirsi mediante il deposito degli atti nella [OSCURATO:PERSONA] della sede dell’impresa, perfezionandosi nel momento del deposito stesso; che - nel caso di specie - dall’esame degli atti risultava che in seguito all’esito negativo della notifica telematica da parte della Cancelleria, la Repsol aveva tentato, in data 18 settembre 2019, la notifica dell’istanza e del decreto presso la sede della società risultante dalla visura camerale dell’epoca, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 46 e tale notifica non si era perfezionata in quanto la Lubrinet risultava “trasferita altrove”; che del tutto correttamente la Repsol aveva dunque effettuato il deposito di copia degli atti presso la [OSCURATO:PERSONA] di Roma, dove la Lubrinet risultava avere la sede, così come emergeva dalla consultazione del Registro delle Imprese; che dovevano ritenersi irrilevanti le deduzioni della reclamante relative al fatto che essa non si sarebbe resa irreperibile, e di avere semplicemente cessato la propria attività, circostanza quest’ultima che avrebbe impedito il perfezionamento della notifica dell’istanza di fallimento presso la sede legale della società, posto che il tentativo di notifica effettuato dalla società creditrice, tramite ufficiale giudiziario, presso la sede legale della Lubrinet non era andato a buon fine non a causa della dedotta cessazione dell’attività di impresa, ma per trasferimento della sede altrove, senza contare che anche il precedente tentativo di notifica da parte della cancelleria con modalità telematiche non aveva avuto esito positivo, laddove costituiva invece preciso onere della reclamante, nonostante la cessazione dell’attività, tenere un comportamento diligente tale da consentirle di ricevere ogni tipo di comunicazione, almeno sino allo spirare del termine per la dichiarazione di fallimento, garantendo il funzionamento della PEC o la ricezione degli atti presso la propria sede legale; che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso;F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24118/2021 Numero sezionale 4657/2022 Numero di raccolta generale 18511/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; - che entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, co. 2, l.fall., dell’art. 15, co. 4 l.fall., nonchè dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere l’insussistenza dei requisiti soggettivi di fallibilità; si evidenzia da parte della ricorrente che era rimasta contumace nella procedura pre-fallimentare, non avendo mai avuto conoscenza della pendenza del giudizio, e che in sede di reclamo aveva provveduto a depositare i bilanci approvati relativi alle annualità 2015, 2016 e 2017 anteriori alla domanda di proposizione della domanda di fallimento, nonché il bilancio finale di liquidazione della società e che dai bilanci versati in atti emergevano dati contabili che, per ciascuna componente di “totale attivo” e “totale valore della produzione”, nonché per la componente “totale debiti” per ciascun esercizio - utili alla verificazione del possesso o meno dei requisiti di fallibilità nel triennio 2015 – 2016 – 2017 -, evidenziavano che non erano stati superati i limiti individuati dall’art. 1, co. 2, lett. a), b) e c) l. fall.; si osserva ancora che la decisione impugnata sarebbe altresì viziata ed erronea laddove la stessa aveva ritenuto non provata l’insussistenza dei requisiti soggettivi di fallibilità, a fronte della mancata allegazione del bilancio 2018, dovendosi sul punto precisare che, in data 30.06.2019, l’assemblea dei soci aveva approvato il bilancio finale di liquidazione e la conseguente cancellazione della società dal Registro delle imprese, con la conseguenza che, in data 18.07.2019, il bilancio finale di liquidazione, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dal verbale di assemblea ordinaria e dal piano di riparto, era stato depositato presso il Registro delle imprese e che, pertanto, il bilancio di esercizio relativo all’anno 2018 non era stato depositato in quanto la data di chiusura dell’esercizio ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) coincideva con la data di chiusura del bilancio finale, con conseguente necessità di depositare il solo bilancio finale di liquidazione; osserva ancora la ricorrente che, contrariamente a quanto rilevato nella decisione impugnata, essa esponente aveva compiutamente F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24118/2021 Numero sezionale 4657/2022 Numero di raccolta generale 18511/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 adempiuto all’onere di provare l’assenza dei requisiti soggettivi di fallibilità, anche con riferimento all’anno precedente la proposizione dell’istanza di fallimento, attraverso il deposito del bilancio finale di liquidazione del giugno 2019, riferito all’anno 2018; denuncia la ricorrente come erronea la valutazione di inattendibilità dei bilanci operata dalla corte territoriale che avrebbe fondato tale giudizio negativo unicamente sull’affermata mancanza di ulteriore documentazione contabile a conferma dei dati contenuti nei bilanci stessi, in quanto la circostanza che non vi fossero elementi probatori di riscontro non poteva legittimamente fondare l’ipotesi di inattendibilità dei dati contabili acquisiti nel giudizio di reclamo, ciò sia in considerazione della natura privilegiata della prova che della presunzione della corrispondenza al vero di quanto in essi attestato; si evidenzia infatti che mentre l’impresa è tenuta a depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi, ai sensi dell’art. 15, co. 4, l. fall., in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria, essendo onerata - in mancanza dei detti bilanci - di dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi, non vi è alcun obbligo normativo, una volta depositati i bilanci, di allegare documentazione ulteriore tesa a comprovare la veridicità dei dati ivi indicati, emergendo al contrario dalla produzione documentale versata in atti una chiara, trasparente, completa ed intellegibile rappresentazione della situazione economica, finanziaria e contabile della [OSCURATO:SOCIETA]; - che il motivo, per come articolato, è inammissibile; che infatti la società ricorrente pretende, ora, una rilettura diretta degli atti istruttori per far esprimere a questa Corte - peraltro sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge - un nuovo giudizio di merito sul superamento o meno delle soglie di fallibilità di cui all’art. 1, 2 comma, l. fall., scrutinio che invece è sottratto al giudice di legittimità (cfr. anche Cass. ss.uu. 8053/2014); che non può essere dimenticato che - in tema di ricorso per cassazione - il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24118/2021 Numero sezionale 4657/2022 Numero di raccolta generale 18511/2022 a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione Data pubblicazione 08/06/2022 della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è stato affermato, sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019); che, nel caso di specie, la ricorrente, deducendo il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 comma, e 15, 4 comma, l. fall., pretende una nuova valutazione della quaestio facti, senza neanche allegare sul punto un vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., unico strumento utilizzabile processualmente per uno scrutinio più approfondito della tenuta argomentativa del provvedimento impugnato (Cass. ss.uu. 8053/2014, cit. supra);F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24118/2021 Numero sezionale 4657/2022 Numero di raccolta generale 18511/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 che peraltro le doglianze proposte dalla ricorrente sono da considerarsi inammissibili anche sotto altro profilo, e cioè perchè non si confrontano compiutamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato che, sul punto qui in discussione, aveva evidenziato che per l’annualità 2018 non era stata fornita alcuna prova da parte della debitrice del mancato superamento delle soglie soggettive di non fallibilità, posto che, anche a voler considerare il bilancio finale di liquidazione, quest’ultimo non conteneva indicazioni utili in tal senso nè con riferimento ai ricavi lordi nè tanto meno all’attivo patrimoniale; 2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe errato nella valutazione dello stato d’insolvenza; osserva la ricorrente che il solo mancato pagamento dell’importo preteso dalla società creditrice istante il fallimento non avrebbe potuto configurare lo stato di insolvenza, ove risulti che i bilanci degli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale dimostravano invece un andamento dell’attività di impresa positivo e generatore di utili (non risultano debiti né verso l'Erario, né verso altri enti previdenziali, né verso banche), e che i debiti verso fornitori erano bilanciati dai crediti e dalle altre poste attive e rientravano, dunque, nell’ambito del normale andamento dell'attività; evidenzia la ricorrente che il fatto che vi fosse un credito incontestato non era di per sé elemento comprovante lo stato di insolvenza della società debitrice, inteso come impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con i mezzi normali le proprie obbligazioni e che la valutazione del giudice di seconde cure - diretta ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentissero di assicurare il soddisfacimento dei creditori sociali - ben avrebbe potuto essere compiuta sulla base della documentazione contabile prodotta in sede di reclamo, atteso che i bilanci depositati fornivano una chiara e completa rappresentazione della sua situazione economica, finanziaria e contabile; - che anche il secondo motivo è inammissibile, e ciò sia ai sensi dell’art. 360bis cod. proc. civ. sia perchè non censura in modo adeguato la ratio decidendi del provvedimento impugnato;F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24118/2021 Numero sezionale 4657/2022 Numero di raccolta generale 18511/2022 -che invero la sentenza impugnata si è conformata ai principi costantemente Data pubblicazione 08/06/2022 affermati dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui - quando la società è in liquidazione - la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr. anche: Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24660 del 05/11/2020; Cass. n. 25167 del 2016; Cass. n. 19790 del 2015); - che a quanto sin qui rilevato deve essere anche aggiunto che le censure proposte neanche cercano di confutare la ratio decidendi principale posta a sostegno dell’accertamento dello stato di insolvenza della predetta società in liquidazione, e cioè che dai dati contabili estraibili dai bilanci prodotti non emergeva alcun attivo patrimoniale idoneo a soddisfare neanche il credito oggetto dell’istanza di fallimento; 3. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 l. fall., dell’art. 145 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza dichiarativa del fallimento per difetto di notifica dell’istanza di fallimento, anche in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.; osserva la ricorrente che l’istanza di fallimento ed il decreto ex art. 15 l. fall. erano stati notificati in data 23.09.2019, mediante deposito della copia presso la [OSCURATO:PERSONA] di Roma in busta chiusa e sigillata, mentre nessuna notifica era stata effettuata presso la residenza del liquidatore, il quale, come gli altri soci, era rimasto completamente ignaro della pendenza del procedimento prefallimentare; evidenzia la ricorrente che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a rilevare che, in caso di mancato perfezionarsi della notifica all’indirizzo di posta elettronica e presso la sede legale del debitore, l’art. 15 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24118/2021 Numero sezionale 4657/2022 Numero di raccolta generale 18511/2022 l. fall. non prevede la notifica al legale rappresentante della società debitrice, Data pubblicazione 08/06/2022 ma unicamente la notifica mediante il deposito degli atti presso la [OSCURATO:PERSONA]; osserva invece la ricorrente che, sebbene la norma non disponga espressamente la notifica al legale rappresentante della società debitrice, tale modalità di notifica si ricaverebbe per analogia dall’art. 145 c.p.c. che, per la notifica a persona giuridica, consente alternativamente anche la notifica alla persona fisica del legale rappresentante, in particolare per l’evenienza del mancato reperimento del destinatario presso la sede legale, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., la notificazione alle persone giuridiche potrebbe anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale e che, prima di effettuare la notifica mediante il deposito presso la casa comunale, sarebbe stato preciso onere della REPSOL tentare la notificazione dell’istanza di fallimento e del decreto ex art. 15 l. fall. anche presso la residenza del liquidatore, in quanto passaggio necessario sancito normativamente; che il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360bis cod. proc. civ.; che occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza espresso da questa Corte, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato alla società cancellata dal registro delle imprese e già in liquidazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall. (nel testo successivo alle modifiche apportategli dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012), all'indirizzo di posta elettronica certificata dalla stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese (cfr. Sez. 6-1, Ordinanza n. 23728 del 10/10/2017; Cass. n. 17946 del 2016; n. 602 del 2017; Sez. 1, Ordinanza n. 3443 del 12/02/2020 Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18544 del 07/09/2020); che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24118/2021 Numero sezionale 4657/2022 Numero di raccolta generale 18511/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13