CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 18890/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di sorveglianza di Catania hadichiarato inammissibile l’istanza presentata da XXXXXXXXXXXXXX, volta a ottenerel’affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309 (che era statoprovvisoriamente concesso dal Magistrato di sorveglianza, con provvedimento del12/12/2025), in relazione alla pena di cui al cumulo della Procura della Repubblica diCaltanissetta del 10/01/2024 (fine pena attualmente fissato al 31/08/2031); la decisionereiettiva trae origine dall’inserimento – all’interno del suddetto cumulo in esecuzione, la cuipena espianda eccede il limite di anni quattro di reclusione – di una condanna per reatoostativo, inflitta con sentenza del 11/02/2020 dalla Corte di appello di Caltanissetta, per ilreato di rapina aggravata.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXX, con atto a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Pace, deducendo violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., inrelazione all’art. 94 T.U. stup. nonché agli artt. 3 e 27 comma 3 Cost. e 4-bis legge 26 luglio1975 n. 354, rappresentando la necessità – nel procedere al vaglio di ammissibilità di unadomanda volta all’ottenimento di un beneficio penitenziario – di sciogliere il cumulo sullabase del quale è stata determinata la pena da espiare.3. Il ricorso è inammissibile, dato che esso si fonda sulla prospettazione dienunciati ermeneutici confliggenti con i principi di diritto ripetutamente enunciati da questaCorte, sulla specifica materia dedotta dalla difesa (si veda Sez. 1, n. 37523 del 02/07/2024,A., Rv. 287078 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di affidamento in prova terapeutico,poiché la condizione di accesso alla misura prevede che la pena detentiva inflitta o ancorada espiare sia contenuta nel limite di sei anni ovvero di quattro anni, se relativa a titoloesecutivo comprendente reati di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, non èconsentita la scissione virtuale del cumulo, in caso di pena da espiare superiore ai quattroanni, al fine di imputare quella già espiata ai reati in questione››; nello stesso senso, sivedano Sez. 1, n. 29873 del 24/03/2023, Giuffreda, Rv. 284824; Sez. 1, n. 23279 del03/03/2021, Criscuolo, Rv. 281613; Sez. 1, n. 12339 del 20/02/2020, Scuderi, Rv. 278701;Sez. 1, n. 42088del 18/07/2019, Rullo, Rv. 277294).4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.