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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 04316/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14637-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -intimati - avverso la sentenza n. 1835/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 18/09/2019 R.G.N. 2244/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto R.G.N.14637/2020 Cron.

Rep.

Ud.13/11/2024 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] deve darsi atto che la partericorrente, in epigrafe indicata, per il tramite del difensore, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio, ed ha chiesto di disporre la compensazione delle spese; la rinuncia al ricorsoper cassazione vale a far ritenere cessato l'interesse alla decisione sul ricorso (v.

Cass. n. 32009/2024 ed ivi ulteriori precedenti) e determina pertanto l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio in quanto la controparte non ha svolto difese; la natura della pronuncia, di inammissibilità sopravvenuta e non di rigetto o inammissibilità o improponibilità del ricorso (v.

Cass.n. 266 del 2019; Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19560 del 2015), esclude l'applicabilità dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17,

1. 24 dicembre 2012, n. 228, relativo all'obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14637-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -intimati - avverso la sentenza n. 1835/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 18/09/2019 R.G.N. 2244/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.14637/2020 Cron. Rep. Ud.13/11/2024 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] deve darsi atto che la partericorrente, in epigrafe indicata, per il tramite del difensore, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio, ed ha chiesto di disporre la compensazione delle spese; la rinuncia al ricorsoper cassazione vale a far ritenere cessato l'interesse alla decisione sul ricorso (v. Cass. n. 32009/2024 ed ivi ulteriori precedenti) e determina pertanto l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio in quanto la controparte non ha svolto difese; la natura della pronuncia, di inammissibilità sopravvenuta e non di rigetto o inammissibilità o improponibilità del ricorso (v. Cass.n. 266 del 2019; Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19560 del 2015), esclude l'applicabilità dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17, 1. 24 dicembre 2012, n. 228, relativo all'obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così decis
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