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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 20789/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha rideterminato la pena su accordo intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta nullità della sentenza con riferimento agli artt. 133, cod. pen. e 544, 546 cod. proc. pen. - esaminati gli atti, sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. in quanto il ricorso è stato proposto avversa sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 11 14 maggio 2025 Il sigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha rideterminato la pena su accordo intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta nullità della sentenza con riferimento agli artt. 133, cod. pen. e 544, 546 cod. proc. pen. - esaminati gli atti, sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. in quanto il ricorso è stato proposto avversa sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 14 maggio 2025 Il sigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 20789/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris