CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09579/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], POLVERINOONOFRIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NARDELLIVINCENZO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].-ricorrente-controMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato e difesodall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-controricorrente-avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2885/2023 depositata il14/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- I ricorrenti hanno adito la Corte di appello di Napoli, chiedendo ilpagamento dell’indennizzo per l’irragionevole durata di un giudiziointrodotto in data 10.1.2012 dinanzi al TAR Campania – Napoli, sospeso inNumero registro generale 21972/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 9579/2026Data pubblicazione 15/04/2026data 30.1.2014, riassunto in data 12.3.2016 e definito in primo grado consentenza del 27.7.2016, successivamente iniziato in grado di appello in data22.2.2017 e definito con sentenza del 18.4.23.- Il Consigliere delegato ha rigettato la richiesta di ingiunzione ex art. 5ter della legge n. 89.2001 e su opposizione degli interessati, la medesimacorte ha confermato il provvedimento assumendo che il processopresupposto non aveva superato la durata ragionevole, poiché si eraprotratto per due anni e quattro mesi in primo grado, non potendosi tenerconto della sospensione a causa della questione di legittimità costituzionaleproposta nel giudizio a quo; quanto al secondo grado, la Corte ha osservatoche non era stata presentata la domanda di prelievo e che e che dovevaapplicarsi l’art. 1 ter, comma terzo, della l. 89/2001, sul rilievo chel’applicabilità, a pena di inammissibilità della domanda di equa riparazione,dell’obbligo dei rimedi preventivi previsti dall’art. 1/ter legge 89/2001 èesclusa, dall’art. 6, comma 2/bis, legge 89/2001, solo per quei processi lacui durata, alla data del 31.10.2016, già eccedeva già i termini ragionevolidi cui all’art. 2, comma 2 bis, legge 89/2001 e per tutti quei processi che,alla data di entrata in vigore della legge n° 208/2015 (che ha per l’appuntointrodotto l’art. 1/ter della legge n° 89/01 e l’obbligo dei rimedi preventivida tale norma previsti), erano già pendenti, negando infine che l’istanza diriassunzione presentata al Tar fosse comunque sufficiente, poiché ilprocesso non aveva superato la durata ragionevole.- Per la cassazione dell’ordinanza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso in due motivi, illustrati con memoria.Il Ministero della finanze ha resistito con controricorso.- Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1 bis, 1 ter, 2, comma2/quater, 1 Ter, 2, comma, 1 6, comma 2 bis della Legge n. 89/2001, 3,Numero registro generale 21972/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 9579/2026Data pubblicazione 15/04/2026111, comma 2°, 117, comma 1°, della Costituzione, 6 Convenzione EDU eviolazione dell’art. 112 c.p.c.. I ricorrenti sostengono che la norma cheesclude dal calcolo della durata ragionevole il periodo in cui il processopresupposto è stato sospeso non si applicherebbe al caso in cui lasospensione sia stata disposta per la rimessione degli atti alla Cortecostituzionale in caso di sospetta incostituzionalità di una norma, poichéanche in tal caso il ritardo è imputabile allo Stato, come sostenuto dallagiurisprudenza della Corte Edu e come si evincerebbe anche dalla pronunciadella Corte costituzionale 184/2015, nella parte in cui ha affermato che levarie ipotesi di sospensione non potrebbero essere uniformemente valutateagli effetti della legge Pinto. Si lamenta che la Corte di merito abbia ancheritenuto necessaria una seconda istanza di prelievo nel giudizio di secondogrado, reputando irrilevante l’istanza di fissazione dell’udienza dinanzi alTar per la prosecuzione del giudizio dopo la pronuncia di inammissibilitàadottata dalla Corte Costituzionale.Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1 ter della L. 89/2001, 71c.p.a., 6 E 7 della C.E.D.U.. Lamenta il ricorrente che la Corte d’appelloabbia ritenuto inammissibile la domanda di equo indennizzo per la duratadell’appello al Consiglio di Stato, considerando il rimedio ex art. 17 c.p.a.(istanza di prelievo) quale richiesta idonea ad attivare un modulo decisorioalternativo e semplificato, laddove trattasi di richiesta puramente formale enon vincolante per il giudice amministrativo. Sostengono che non eraprevedibile un modifica del quadro normativo che imponesse condizioni piùrestrittive per ottenere l’indennizzo e che la condizione di inammissibilitànon poteva operare per gradi, dovendosi considerare il giudiziounitariamente.[OSCURATO:PERSONA]:Il primo motivo interroga questa Corte sulla possibilità di includere nelladurata irragionevole anche il periodo di sospensione del giudiziopresupposto in caso di incidente di costituzionalità, questione che ha rilievoNumero registro generale 21972/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 9579/2026Data pubblicazione 15/04/2026nomofilattico e su cui la giurisprudenza di legittimità offre soluzioni chemeritano di essere coordinate con le indicazioni della giurisprudenzacomunitaria, apparendo opportuna la trattazione in pubblica udienza. P.Q.Mrimette la causa in pubblica udienza (con assegnazione all’area terza).Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/01/2026.Il PresidenteGIUSEPPE TEDESCO